Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio generale su beni mobili per TVA (Iva francese)

  • LAURA DAVERIO

    Gallarate (VA)
    12/10/2012 16:26

    privilegio generale su beni mobili per TVA (Iva francese)

    La stabile organizzazione in Francia di una società di diritto italiano risulta debitrice nei confronti dell'erario francese per TVA (iva francese). La società di diritto italiano sta valutando di presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (in Italia).

    All'erario francese deve essere riconosciuto (per il credito dallo stesso vantato a titolo di TVA nei confronti della stabile organizzazione) il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3 C.C. ? Stando al tenore letterale di detta norma il privilegio non deve essere riconosciuto.
    Non so però se esista o meno una norma comunitaria che disciplini la fattispecie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2012 20:41

      RE: privilegio generale su beni mobili per TVA (Iva francese)

      In base al Regolamento 29/05/2000 n. 1346 sulla insolvenza transfrontaliera, applicabile (come specificato nell'alleg. A) anche ai concordati preventivi, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (procedura principale) e i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro (procedura secondaria), ma gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio (art. 3). Alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (art. 4).
      L'art. 4 precisa altresì che è la legge dello Stato di apertura della procedura che determina in particolare:
      a-e omissis
      g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
      h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
      i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione.
      Questa normativa, e in particolare il riferimento al grado dei crediti contenuto nella lett. i), fa capire che anche per i privilegi trovi applicazione la legislazione italiana, per cui, essendo i privilegi accordati in ragione della causa del credito, anche il credito IVA francese dovrebbe godere dello stesso privilegio che godrebbe l'IVA italiana.
      Zucchetti SG Srl