Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

  • Enrico Montanari

    RAVENNA
    18/09/2013 10:26

    Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

    Buongiorno!! Come ci si comporta quando lo stesso creditore, in questo caso Equitalia, si insinua al passivo 2 volte, naturalmente presentando 2 istanze dal contenuto diverso, a distanza di 20 gg l'una dall'altra? Io assegnerei 2 cronologici diversi, ma all'interno dello stato passivo può comparire 2 volte lo stesso creditore?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2013 19:28

      RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

      E' fondamentale, in primo luogo, capire se Equitalia si è insinuata due volte per lo stesso credito o per crediti diversi. In entrambi i casi vanno attribuiti due cronologici, nulla impedendo che lo stesso creditore possa apparire più di una volta nello stato passivo, diverse però sono le decisioni. Nel primo caso (stessa domanda) è da ritenere che la seconda domanda sostituisca la prima, per cui nello stato passivo, sulla prima si dirà, appunto, che la stessa non viene presa in esame perché sostituita da altra successiva e sulla seconda si deciderà nel merito. Nel secondo caso (domande diverse) su ciascuna di esse va presa una decisione nel merito.
      Tutto ciò, ovviamente nel caso che entrambe le domande siano pervenute nel termine di legge per la presentazione delle domande tempestive e, comunque non dopo la chiusura dello stato passivo, perché, in tal caso, entrerebbero in ballo anche altri problemi attinenti la novità della domanda tardiva e la possibilità di frazionamento della stessa pretesa in più domande e così via.
      Zucchetti Sg srl
      • Antonio Ghiretti

        PARMA
        14/11/2014 11:34

        RE: RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

        BUONGIORNO. IO MI TROVO NELLA SITUAZIONE DA LEI MENZIONATA. DOPO LA CHIUSURA DELLO STATO PASSIVO UN CREDITORE SI E' INSINUATO NUOVAMENTE RICHIEDENDO LO STESSO AMMONTARE MAGGIORATO DELLE SPESE DA LUI SOSTENUTO. COME POSSO PROCEDERE?
        IO ASSEGNEREI UN NUOVO CRONOLOGICO E AMMETTEREI AL VAGLIO DEL GIUDICE SOLTANTO LE SPESE IN PIU' CHE RICHIEDE. IN MODO CHE NON SOTTOPORRE AL VAGLIO DEL GIUDICE UN CREDITO CHE E' GIA' STATO SOTTOPOSTO AD ESAME.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/11/2014 09:33

          RE: RE: RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

          Esatta l'assegnazione di un nuovo cronologico, ma la domanda di merito non può restare senza un provvedimento, che deve essere di inammissibilità essendo sulla stessa già intervenuta una decisione. Sulle spese noi pensiamo che si possa decidere, in quanto domanda nuova.
          Zucchetti Sg Srl
    • Giuseppe Greco

      Novoli (LE)
      15/12/2014 13:15

      RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

      Buongiorno a tutti, il mio caso è simile a quelli proposti ma penso ci siano delle peculiarità caratterizzanti.
      In pratica, la doppia insinuazione è stata formulata da un dipendente della società fallita.

      La prima istanza, relativa a crediti per TFR e differenze retributive, è stata presentata entro i termini ed è stata quindi analizzata ed inserita nel progetto di stato passivo.

      Durante l'udienza di verifica il GD ha rinviato la verifica stessa di quasi 5 mesi a causa di alcune domande equitalia. Ha chiesto inoltre, per massimizzare i tempi, di considerare le future domande di insinuazione come tempestive, se ricevute entro i 30 gg precedenti la NUOVA data di udienza. Di fatto quindi è stata posticipata l'udienza di verifica delle tempestive.

      A questo punto, entro i nuovi termini, ho ricevuto una seconda istanza di ammissione da parte del dipendente in questione.
      In questa seconda istanza viene richiesto il riconoscimento di una nuova somma relativo alle ultime 3 mensilità non corrisposte (ma di fatto sempre credito di lavoro...).

      Questo è, tendenzialmente, il mio approccio alla questione per il quale chiedo un vostro parere.

      1. Vorrei trattare le due istanze sicuramente con due cronologici differenti.
      2. Visto il rinvio dell'udienza, dovendo depositare un nuovo progetto di stato passivo, sono dell'idea di accettare la richiesta di insinuazione delle nuove somme relative alle ultime 3 mensilità.

      PS: nel caso in cui il primo stato passivo, durante la prima udienza, fosse stato reso esecutivo, la seconda domanda del dipendente sarebbe dovuta essere rigettata in quanto relativa a un credito già richiesto (di lavoro, ex 2751)? Quali sono, in pratica, i casi di rigetto?

      Grazie mille
      GG
      • Simona Indiveri

        Arezzo
        16/12/2014 18:18

        RE: RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

        Buonasera a tutti,
        io avrei da proporre un ulteriore casistica:
        Il creditore "studio professionale", aveva incardinato la causa per il recupero delle proprie spese professionali nei confronti della società quando era in bonis e subisce l'interruzione del processo a causa del fallimento.

        Propone domanda di insinuazione al passivo - tardiva ed in privilegio - per i medesimi crediti oggetto di causa.
        La domanda, analizzata dalla curatela, viene ammessa in cifra inferiore ed in chirografo, a causa della mancata identificazione personale dell'incarico al singolo socio dello studio.
        Lo stato passivo diviene definitivo in quanto non opposto.

        Successivamente, il medesimo Studio, per i medesimi importi e medesimi crediti, notifica alla curatela citazione per riassunzione del giudizio precedentemente interrotto.
        Non capisco la compatibilità delle due procedure e gradirei un suggerimento sul comportamento da tenersi da parte della curatela e/o sulla necessità o meno della costituzione in giudizio della medesima.
        Grazie



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/12/2014 19:08

          RE: RE: RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

          Risposta a domanda dott. indiveri
          Il processo ordinario riassunto nei confronti della curatela è sicuramente improcedibile per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, secondo il quale tutte le pretese che si intendono far valere sul patrimonio acquisito all'attivo fallimentare vanno incanalate nel concorso formale dell'accertamento del passivo, quale unica ed esclusiva sede di esame. Ne consegue che il creditore che aveva già promosso una giudizio ordinario per la condanna del convenuto al pagamento di una somma, una volta intervenuto il fallimento del debitore convenuto in giudizio, ha due alternative: o riassume il giudizio nei confronti del fallito al fine di ottenere una sentenza da far valere nei suoi confronti quando questi tornerà in bonis, oppure fa valere il suo credito al passivo presentando domanda di insinuazione sulla quale decide il giudice delegato (con le modalità di cui agli artt. da 93 a 95) e, in seconda istanza il tribunale, in camera di consiglio, con le modalità di cui all'art. 99 ove vi sia stata opposizione. Riassumere, invece la causa già pendente nei confronti del curatore significa voler chiedere l'accertamento del suo credito, da valere nel fallimento, al di fuori del giudizio di verifica, e questo non è possibile per cui quel processo riassunto è, come si diceva, improcedibile.
          Non vi è bisogno che il curatore si costituisca in quel giudizio per eccepire la improcedibilità in quanto dovrebbe rilevarlo il giudice d'ufficio, che non può emettere una sentenza di condanna del fallimento al pagamento di una somma di danaro per soddisfare un credito concorsuale. Ad ogni modo, nulla esclude che la curatela si costituisca per sostenere la improcedibilità, ma sarebbero spese inutili che non vengono mai interamente ristorate dalla eventuale condanna del riassumente.
          Zucchetti SG Srl
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        16/12/2014 19:07

        RE: RE: Doppia insinuazione al passivo dello stesso creditore.

        Le soluzioni da lei prospettate ci sembrano corrette. Nel caso il lavoratore dipendente ha presentato due domande tempestive, o comunque da considerare tali, di cui la seconda è integrativa della prima e costituisce quindi non una mutatio ma una emendatio libelli, possibile in corso di causa.
        Peraltro anche se la seconda domanda fosse stata da considerare tardiva, sarebbe stata egualmente ammissibile perché la Cassazione ha sempre ritenuto ammissibile una domanda tardiva per crediti da differenze salariali, mensilità aggiuntive, ferie, etc., dopo che lo stesso creditore aveva chiesto ed era stato ammesso al passivo per T.F.R., precisando che nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscono "crediti diversi per carenza di identità degli elementi del petitum e della causa petendi quelli attinenti alle varie voci (differenza paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR, ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti" …. per cui non vi è "alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre" (Cfr., per tutte Cass. 6 ottobre 2011, n. 20534). Ha, poi ulteriormente ampliato il concetto di novità della domanda tardiva, ritenendo la proponibilità in via tardiva di pretese per retribuzioni relative ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quelle, già riconosciute, attinenti ad altro segmento, sostenendo che la causa petendi- che si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato- non è costituita dal rapporto di lavoro, ma dai "fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono" (Cass.12 dicembre 2011, n.26539; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26761; Cass. 7 dicembre 2011, n. 26377).
        Zucchetti SG srl