Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in COPIA

  • Salvatore Perri

    san giovanni in fiore (CS)
    11/01/2013 18:49

    Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in COPIA

    L'art. 93 della L.F. prevede che " L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale."
    Come ci si deve comportare con domande di insinuazione che alleghino solo copie dei titoli senza alcun deposito degli originali?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2013 19:45

      RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in COPIA

      Se c'è tempo, potrebbe chiedere al creditore di produrre l'originale, che poi potrebbe ritirare dopo l'annotazione di cui al comma nono dell'art. 93. Se manca il tempo o comunque non viene prodotto l'originale, questo è un caso tipico di ammissione con riserva sempre che la mancata produzione dell'originale non sia addebitabile al creditore, giusto il disposto del n. 2 del secondo comma dell'art. 96.
      Zucchetti SG Srl
      • Roberto Cherchi

        Gallarate (VA)
        14/01/2013 14:08

        RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in COPIA

        Mi permetto di segnalare che autorevole dottrina (GLC) evidenzia che con la locuzione -originale del titolo di credito- il egislatore fa riferimento ai titoli di credito in senso stretto, quelli di cui al comma 9 dell citato art.93 (cambiali, assegni, ...) dei quali appunto è necessario il deposito in originale.
        Da non confondersi, sempre secondo tale interpretazione, con il titolo DEL credito, cioè il titolo su cui si fonda il credito che si vuole insinuare (ad esempio il decreto ingiuntivo), il quale è allegato al ricorso ai sensi del comma 6 e trasmesso al curatore a mezzo posta elettronica certificata.

        Roberto Cherchi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/01/2013 19:42

          RE: RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in COPIA

          Siamo perfettamente d'accordo con quanto lei riporta ed evidentemente ci riferivamo proprio ai titoli di credito, come evidenzia il richiamo al ritiro e all'annotazione di cui al nono comma dell'art. 93, che si riferisce ai tioli al portatore o all'ordine. Avevamo seguito questa linea perché il richiedente, pur accennando nel titolo al decreto ingiuntivo, si era poi espressamente mosso dal presupposto che "L'art. 93 della L.F. prevede che " L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale".
          In realtà questa disposizione è stata introdotta con la legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, che ha rimodificato (dopo la modifica apportata dal decreto sviluppo bis, D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012) il secondo comma dell'art. 93 e fa appunto riferimento ai titoli di credito. Il nuovo secondo comma dell'art. 93, infatti, dopo aver ribadito che il ricorso è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma, aggiunge che "l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale", con ciò facendo inconfutabilmente capire che tutta la documentazione va trasmessa in via telematica al curatore all'indirizzo PEC comunicato e che va depositato in cancelleria soltanto l'originale del titoli di credito allegato al ricorso. Il che si spiega agevolmente col fatto che la produzione del titolo (si configuri l'onere del deposito come requisito per l'esame del merito della domanda ovvero quale requisito di proponibilità della domanda stessa) è necessaria per evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso, tant'è che l'ult. comma dell'art. 93 consente al cancelliere di prendere copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e di restituire l'originale con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
          Per i titoli giudiziari queste esigenze non si pongono né il richiedente potrebbe presentare l'originale, ma solo copia conforme autenticata. Ma neanche queste è indispensabile allegare alla domanda di ammissione al passivo, perché il curatore potrebbe anche non contestare l'anteriorità della data al fallimento e la conformità della copia prodotta all'originale (se ad esempio questi ha trovato tra le carte del fallito la copia notificata che corrisponde a quella allegata alla domanda di insinuazione, non ha motivo di sollevare contestazioni). In sostanza per i titoli diversi da quelli di credito la produzione dell'originale o dell'equivalente è un onere che serve a meglio tutelarsi evitando possibili contestazioni del curatore.
          Probabilmente dovevamo essere più espliciti e bene lei ha fatto lei ad offrirci l'occasione di fare questa precisazione.
          Se, quindi, nella originaria domanda il richiedente intendeva fare riferimento non ai titoli di credito ma al titolo giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo, consigliamo egualmente il curatore di sollecitare il creditore a produrre una copia autenticata del decreto sempre che abbia dubbi sulla certezza della data o sulla sua conformità all'originale, e in mancanza, rigettare la domanda perché il creditore non ha fornito la prova del credito azionato (situazione ben diversa da quella di produzione del titolo di credito non in originale, ove è possibile l'ammissione con riserva).
          Zucchetti Sg Srl