Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

escussione fideiussione ex art. 72-bis LF

  • Michele Giorgiutti

    Venezia
    19/12/2012 22:45

    escussione fideiussione ex art. 72-bis LF

    Fallimento di costruttore edile. Vi sono una serie di unità abitative ultimate per le quali il costruttore aveva sottoscritto altrettanti preliminari di vendita (registrati ma non trascritti) ed aveva rilasciato delle fideiussioni bancarie a fronte della caparra e degli acconti percepiti.
    Nel corso del fallimento alcuni promissari acquirenti escutono le fideiussioni e vengono pagati dalla banca.
    Premetto anche che il fallimento avrebbe avuto interesse ad eseguire i preliminari ed incassare il residuo prezzo perchè il valore di stima attuale degli appartamenti è inferiore al residuo prezzo da incassare in quanto i preliminari erano stati conclusi alcuni anni fa, quando il mercato immobiliare era alle stelle e le somme versate dai promissari acquirenti al costruttore (caparra ed acconti) erano proporzionalmente basse.
    Ora la banca presenta insinuazione al passivo in surroga per l'importo complessivo pagato, comprendente la caparra e gli acconti di prezzo.
    Mi chiedo se la risoluzione contrattuale ex lege prevista dall'art. 72-bis, voluta dal promissario acquirente con l'escussione della fideiussione, non comporti l'incameramento definitivo della caparra da parte del fallimento e quindi il riconoscimento quale credito (concorsuale chirografario) della banca della sola parte degli acconti di prezzo pagati.
    Ringrazio sin d'ora per la risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/12/2012 18:53

      RE: escussione fideiussione ex art. 72-bis LF

      L'art. 72 bis detta una regola anomala per il sistema fallimentare in quanto è l'unica norma che attribuisce al contraente in bonis- invece che al curatore- la scelta di sciogliersi dal contratto escutendo la fideiussione rilasciata dal costruttore a norma degli artt. 2 e segg. del lgs n. 122 del 2005. Escussa la fideiussione, la banca è tenuta a pagare, se ricorre una delle situazioni individuante uno stato di crisi a norma dell'art. 3 Dlgs cit., entro trenta giorni dalla richiesta e poi può esercitare la surroga (o il regresso) verso il debitore principale come ogni fideiussore che abbia soddisfatto integralmente il creditore in pendenza di fallimento del debitore principale; se questi è stato dichiarato fallito, la banca deve insinuare il proprio credito in surroga al passivo e il suo credito è da considerare concorsuale e gode degli eventuali privilegi di cui godeva il creditore soddisfatto 8se esercita la surroga); poiché nel caso il contratto preliminare non è stato trascritto, il creditore principale non godeva di alcun priviloegio, per cui anche la banca fideiussore in surroga va ammessa in chirografo.
      Zucchetti SG Srl
      • Michele Giorgiutti

        Venezia
        20/12/2012 19:26

        RE: RE: escussione fideiussione ex art. 72-bis LF

        Quindi è corretta l'esclusione del credito per surroga della banca garante relativamente all'importo della caparra conformatoria versata dal promissario acquirente in quanto la risoluzione del contratto provocata da quest'ultimo ex art. 72-bis LF comporta l'inadempimento da parte del medesimo e quindi dà titolo al fallimento per ritenere la caparra ex art. 1385 2° comma c.c.?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/12/2012 20:50

          RE: RE: RE: escussione fideiussione ex art. 72-bis LF

          Non siamo d'accordo perché lo scioglimento del contratto non equivale a risoluzione per inadempimento. Per questo motivo avevamo precisato nella precedente risposta che si tratta di un caso anomalo di scioglimento dei contratti pendenti; così come lo scioglimento attuato dal curatore non equivale a risoluzione, egualmente deve essere considerato quello straordinariamente attribuito alla parte in bonis, che, a nostro parere, potrà insinuarsi per chiedere la restituzione della caparra (ovviamanet non del doppio, perché non vi è stato inadempimento del fallimento), altrimenti la curatela ricava un ingiustificato arricchimento.
          Zucchetti Sg Srl