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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio
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Piero Mussida
Casalpusterlengo (LO)15/02/2017 17:10Privilegio
Sono a sottoporvi il seguente quesito.
E' da tempo dibattuta la natura (privilegiata o chirografaria) del credito afferente la garanzia prestata dal Mediocredito Centrale.
Secondo un primo orientamento la disciplina di cui al D.lgs. 123/1998 non risulterebbe applicabile al credito vantato dall'MCC previsto dalla legge 662/1996 (Tribunale di Milano, 2 luglio 2014).
Secondo un altro orientamento, a fronte della novella introdotta dall'art.8-bis d.l. n.3/2015, il legislatore avrebbe dato un'interpretazione autentica alla normativa, nel senso di considerare privilegiato il credito derivante dalla garanzia prestata dall'MCC (conforme Tribunale di Como, ordinanza del 28/09/2016). Il ritenere la modifica legislativa una "interpretazione autentica" comporta, inoltre, il riconoscimento del privilegio anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 3/2015.
Si chiede in proposito quale sia, a vostro parere, il corretto inquadramento giuridico della questione.
Grazie per la sempre cortese attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2017 18:54RE: Privilegio
In una risposta data l'1.2.2016 al dott. Fesani di Rimini, scrivevamo quanto segue: "Effettivamente il tribunale di Milano (Trib. Milano 2.7.2014) ha statuito che "Il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell'art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all'art. 2, comma 100, l. 662/96 né all'art. 15 l. 266/97. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge. Pertanto, dovendosi dare alla norma istitutiva del privilegio una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di condizioni nel concorso dei creditori), la norma in questione non può essere applicata alle prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE"
Questa soluzione, pur ben argomentata, non era però tanto sicura, se si considera che parte della dottrina propendeva per la tesi che riconosce l'estensione del privilegio interpretando il dlgs 123/1998 come la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, che punta ad essere un testo di legge le cui disposizioni - tutte ed indistintamente - sono applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese e, dunque, anche alla garanzia diretta concessa dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, senza necessità di espresso richiamo, essendo definite come principi generali dell'ordinamento dello Stato. Ci sembra quindi che la nuova disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8bis del d.l. 24.1.2015 n. 3, convertito dalla legge 34.3.2015 n. 33, deponga in questo secondo senso fornendo quasi una interpretazione autentica per dirimere le controversie che erano sorte. Saremmo, quindi, favorevoli al riconoscimento del privilegio".
Confermiamo la natura privilegiata del credito in questione posto che il terzo comma dell'art. 8bis del d.l. sopra citato stabilisce che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni".
In questo senso, come lei ricorda, si è espresso Trib. Como, 28/09/2016.
Zucchetti SG srl
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