Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio artigiani

  • Marco Vitali

    Morbegno (SO)
    23/01/2018 11:08

    privilegio artigiani

    Dopo l'intervento modificativo dell'art. 2751 bis C.C. del 2012, per l'ammissione al passivo col privilegio artigiano di un'impresa è sufficiente il dato formale dell'iscrizione al relativo albo o vanno analizzate le dimensioni dell'impresa e verificata comunque la preminenza del lavoro sul capitale impiegato?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2018 20:12

      RE: privilegio artigiani

      All'art . 2751 bis, n. 5 c.c., a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 del D.L. n. 5 del 2012, convertito dalla L. n. 35 del 2012, sono state date varie interpretazioni.
      Noi, come a suo tempo abbiamo avuto modo di dire più volte, riteniamo che, a seguito di detta modifica, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane continui ad essere requisito necessario ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio artigiano in quanto tale iscrizione non spiega di per sè alcuna influenza - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, dettato in tema di privilegi; la nuova norma precisa che a tal fine, la relativa nozione di artigiano deve ricavarsi non alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 c.c., ma dalla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge speciale n. 443 del 1985, e successive modifiche.
      Siamo giunti a questa conclusione perché è questa legge che individua i criteri dimensionali per la qualifica dell'impresa artigiana, per cui sarebbe illogico dettare una norma che stabilisce con dovizia di particolari quando un una impresa possa considerarsi artigiana e poi non applicarla lì dove la legge concede il privilegio ai "crediti dell'impresa artigiana", sostenendo che basta l'iscrizione, che la stessa legge dispone essere "costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane" e non certo per il privilegio; inoltre, l'intero art. 2751 bis c.c. tutela il lavoro nelle sue varie forme e sarebbe in contrasto con questo fine concedere il privilegio artigiano per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, perché tra queste vi sono anche imprese di grosse dimensioni in cui il capitale è fortemente prevalente sulla forza lavoro, la cui remunerazione il legislatore ha inteso tutelare con la concessione del privilegio.
      Zucchetti SG srl