Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 102 l.f. - OBBLIGO DI AUDIZIONE DEL FALLITO - URGENTE

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    03/10/2019 15:33

    art. 102 l.f. - OBBLIGO DI AUDIZIONE DEL FALLITO - URGENTE

    In caso di procedura ex art. 102 chi deve sentire il fallito, il curatore o il Tribunale?
    Se l'onere spetta al curatore ci sono formalità da rispettare? Può bastare una comunicazione o serve una audizione di persona?
    Ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2019 19:10

      RE: art. 102 l.f. - OBBLIGO DI AUDIZIONE DEL FALLITO - URGENTE

      La lettera della norma di cui al primo comma dell'art. 102 induce a ritenere che a sentire il fallito sia il tribunale dal momento che questi è il soggetto del periodo in questione. La norma, infatti stabilisce che "Il tribunale, con decreto …, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali ..". pertanto è il curatore che promuove l'istanza (ed è l'unico soggetto legittimato) per dare inizio al procedimento, che deve corredare con una relazione e con il parare (non vincolante) del comitato dei creditori, poi è il tribunale che decide, dopo aver sentito il fallito. Questa previsione non esclude che il tribunale possa delegare all'audizione del fallito il giudice delegato, ma parte autorevole della dottrina ammette anche che il fallito possa essere sentito dal curatore (Fabiani, Art. 102, in Lo Cascio (a cura di), Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2015, 1258; Spadaro, Sub art. 102, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova 2014, 1324). Anche questa soluzione , benchè non espressamente prevista, non è vietata nel senso che il curatore ben potrebbe allegare alla richiesta già il parere del fallito, rendendo così inutile la sua audizione, o farlo successivamente; si è anzi ritenuto che è sufficiente che il fallito renda una dichiarazione circa la mancanza di attivo e che il curatore confermi questo dato allegando il tutto alla richiesta.
      Come vede le possibilità sono varie e probabilmente il tribunale, oberato da mille impegni, gradirà che sia il curatore a sentire il fallito, incombenza che può svolgere senza particolari formalità, convocando il fallito e redigendo un breve verbale delle sue dichiarazioni. Probabilmente può bastare anche una richiesta scritta del curatore e la risposta, visto che si sta interpretando la norma in modo molto elastico, tuttavia per evitare di discostarsi eccessivamente dal tenore della previsione legislativa, sarebbe opportuno che, se non il tribunale e non il giudice delegato, almeno il curatoresenta il fallito pondo esse4re necessari chiarimenti.
      Zucchetti Sg srl