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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al passivo del mancato guadagno (lucro cessante)
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Claudio Montecchio
Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)17/02/2022 18:30Ammissione al passivo del mancato guadagno (lucro cessante)
Buon giorno,
un creditore (società Alfa) si è insinuato nel passivo di un fallimento di un'attività di rivendita di auto usate (Società Beta). In particolare il creditore ha sottoscritto un contratto di intermediazione con la fallita, secondo il quale la fallita quale intermediaria avrebbe dovuto consegnare al creditore ALFA una certa automobile ad un prezzo prefissato ed entro un certo termine. L'automobile non è mai stata consegnata e, preciso, il contratto non prevedeva alcuna penale. Il creditore Alfa, oltre a chiedere la restituzione delle somme anticipate (credito da ammettersi) precisa che aveva sottoscritto un preliminare di vendita riguardante l'auto stessa e da tale vendita avrebbe guadagnato un certo importo. La mancata consegna dell'auto da parte della fallita ha impedito al creditore Alfa la successiva vendita ed il relativo guadagno. Il creditore Alfa chiede di essere ammesso al passivo anche per il mancato guadagno (c.d. lucro cessante) determinato come importo tra costo di acquisto dell'auto dalla fallita e prezzo di rivendita. Ritengo che la questione sia quanto meno dubbia e propenderei per la non ammissione per i seguenti motivi:
- non vi sono norme specifiche che disciplinino questo tipo di credito da mancato guadagno
- il contratto (peraltro privo di data certa) non prevedeva penali.
Chiedo il vostro parere, grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2022 20:18RE: Ammissione al passivo del mancato guadagno (lucro cessante)
Come precisa la Cassazione (Cass. n.6385/20), "è pacifico che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato". Tanto comporta che Alfa può fornire la prova della vendita con qualsiasi mezzo e, del resto lei quando riconosce di dover ammettere il credito per la restituzione del presso anticipato o interamente pagato per l'acquisto dell'auto mai consegnata dalla fallita, ammette l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti ed ammette anche che questa vendita risale a data antecedente alla dichiarazione di fallimento. per eccepire la mancanza di data certa del contratto, non solo non deve disporre di un contratto trascritto, ma dovrebbe contestare l'avvenuto pagamento del presso (o di un acconto prima della dichiarazione di fallimento) giacchè, se un prezzo è stato pagato alla società che rivende auto e questo comunque risulta (per esempio per un bonifico effettuato) è agevole far risalire la vendita all'epoca del versamento, che diversamente sarebbe privo di causa.
Data per scontata l'esistenza di un contratto di vendita in epoca antecedente il fallimento,
Alfa ha sostanzialmente chiesto la risoluzione di questo contratto per inadempimento della venditrice e la risoluzione comporta il diritto della parte adempiente alla restituzione di quanto versato e anche al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, tra cui è compreso il mancato guadagno.
Questa domanda può essere rivolta anche al fallimento, se il danno è conseguente all'inadempimento pregresso del fallito e non invece all'intervenuto fallimento, che non può essere appunto causa di danno. Ovviamente a questo fine non è più sufficiente la prova del contratto di acquisto dell'auto, ma Alfa deve dimostrare di aver subito un danno per non aver realizzato la successiva rivendita dell'auto a causa della mancata consegna della stessa da parte del fallito, per cui deve fornire la prova con atto scritto avente data certa anteriore al fallimento o con altro mezzo idoneo, dell'esistenza del preliminare che lui assume aver sottoscritto come promittente venditore e della anteriorità dello stesso alla dichiarazione di fallimento.
In conclusione o lei esclude ogni pretesa di Alfa sostenendo la mancanza di prova dell'esistenza del contratto di vendita dell'auto dalla società fallita ad Alfa e della mancanza di data certa anteriore al fallimento, oppure ammette il credito restitutorio e rigetta la pretesa di danni per mancanza di prova. Probabilmente Alfa non farà opposizione per la difficoltà a fornire la prova di cui sopra e superare altre eccezioni che potrebbero essere mosse, anche perché l'eventuale ammissione sarebbe in chirografo.
Zucchetti SG srl
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