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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Prededuzione del credito dell'advisor per predisposizione piano di ristrutturazione
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Marco Mantiero
Verona15/02/2023 17:46Prededuzione del credito dell'advisor per predisposizione piano di ristrutturazione
Buonasera,
desidero sottoporre alla vs. attenzione il caso dell'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione controllata del credito del professionista per l'attività di advisoring nella predisposizione di un piano dichiarato inammissibile e per il cui debitore è stata successivamente emessa sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Il creditore ha presentato domanda di insinuazione chiedendo l'intero importo (compenso + IVA + CPA) in prededuzione.
Facendo riferimento all'art. 6 del CCI la prededuzione sarebbe riconosciuta esclusivamente (e nella misura del 75%) nel caso di omologa del piano o del concordato minore.
E' corretto declassare l'intera richiesta al rango chirografo?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2023 10:04RE: Prededuzione del credito dell'advisor per predisposizione piano di ristrutturazione
Siamo d'accordo per il non riconoscimento della prededuzione, ma non per l'ammissione in chirografo.
Quanto alla prededuzione, lei giustamente richiama l'art. 6 ccii perché questa è norma cardine del regime della prededucibilità. Orbene, detta norma, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili. Nel suoi caso il professionista ha svolto attività di advisoring per la predisposizione di un piano di ristrutturazione, per cui la sua attività rientrerebbe tra quelle di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 6 che, appunto attribuisce la prededuzione, nei limiti del 75% del credito accertato, ai crediti dei professionisti funzionali alla presentazione di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive "a condizione che gli accordi o il piano siano omologati" (la lett. "c" riproduce lo stesso principio per i crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda). In questi casi, quindi, la funzionalità non è più equiparabile alla strumentalità dell'attività ai fini della procedura, ma assume il più modesto scopo di delimitare il beneficio della prededuzione ai soli crediti sorti per lo svolgimento di attività professionali indirizzate al fine di rendere possibile l'inizio della procedure richiamate (quali, ad. es., il deposito del ricorso, la redazione delle attestazioni, l'assistenza nella preparazione di piano e proposta, la predisposizione di perizie estimative, l'opera dell'advisor, ecc.), perché solo queste, e non altre attività professionali eventualmente svolte per il debitore, generano crediti prededucibili in quanto mirate all'obbiettivo fissato dal legislatore.
L'espletamento dell'attività finalizzata agli scopi detti genera un credito prededucibile, ma per la sua concreta operatività la norma richiede, quale ulteriore condizione, che gli accordi siano omologati e che la procedura concordataria sia aperta ai sensi dell'articolo 47; il che lascia intendere, per un verso, che gli eventi citati costituiscano le uniche condizioni richieste, per cui una volta omologato l'accordo di ristrutturazione o aperta la procedura concordataria, sono irrilevanti, ai fini della prededuzione, gli eventi successivi che possono determinare la revoca nel primo caso o comunque l'esito infausto del concordato, dalla revoca, alla mancata approvazione, o al rifiuto dell'omologa e, per altro verso, che se dette condizioni non si verificano, il credito del professionista per il lavoro da lui svolto non potrà godere della prededuzione, neanche nei limiti del 75%.
Questo significa che il mancato verificarsi della condizione opera sulla collocazione in prededuzione e non sul credito, il quale mantiene la sua causa di credito professionale, come tale assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., nei limiti da questo consentiti, sia cronologici sia quantitativi (comprensivo, dopo la riforma del 2017, anche del contributo alla Cassa e della rivalsa Iva); così come, nel caso ricorrano le condizioni per riconoscere la prededucibilità al credito per la quota del 75% dell'ammontare, il residuo 25% trova una collocazione privilegiata in quanto questo rimane un credito professionale.
Zucchetti Sg srl
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