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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Decreto Semplificazione: modifiche all\'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
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Matteo Eccher
Mori (TN)04/02/2012 08:21Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge "semplificazione" che è in attesa della firma del Capo dello Stato e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 36 va a modificare il privilegio artigiano:
Art. 36. (Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)
All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Seppur io sia dell'idea di parlare e approfondire solo norme di legge e non bozze più o meno definitive, mi chiedo che effetti possa avere l'aggiunta delle parole "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti". Un possibile effetto potrebbe essere quello di abbandonare i concetti di "prevalenza del lavoro dell'artigiano"? Nello specifico a quali disposizioni legislative vigenti (tra le tante) bisognerebbe fare riferimento?
Il DL entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dovendo depositare un progetto di stato passivo tra 15 giorni con numerose richieste di ammissione da parte di artigiani, il problema per me è molto attuale.
Mi rendo conto che l'argomento è molto, troppo, fresco, ma gradirei avere qualche parere da parte dei Colleghi e degli Esperti del forum.
Grazie in anticipo!
Matteo Eccher-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2012 13:19RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
La sua domanda, molto tempestiva, ci ha fatto anticipare un breve commento alla nuova disposizione che oggi pubblichiamo tra le novità di FALLCO.
Per sua comodità lo ripirtiamo qui di sgeuito, in quanto in esso trova le risposte alle sue domande, almento secondo l'interpretazione che noi abbiamo ritenuto di darne.
Zucchetti SG Srl
L'art. 36 (salvo variazioni dell'ultimo momento) del decreto legge semplificazioni, emanato in data 3.2.2012 stabilisce quanto segue:
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Tale norma, che entrerà in vigore a brevissimo (il giorno successivo a quello della pubblicazione del d.l. nella Gazzetta Ufficiale) aggiunge all'attuale disposizione l'inciso "definita ai sensi delle disposizioni vigenti", per cui immediatamente sorge il problema di stabilire l'incidenza di tale precisazione sulla tradizionale interpretazione della norma.
L'inciso potrebbe avere un effetto dirompente se con esso il legislatore avesse voluto legare il privilegio alla condizione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, affermando il principio che l'iscrizione nell'albo non è soltanto il presupposto indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, ma attribuisce anche la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile e, quindi, preclude ogni possibilità di contraria dimostrazione da parte di chi abbia interesse a contestare l'anzidetta qualifica.
Se così fosse, si avrebbe un mutamento radicale, non solo della interpretazione dei giudici di merito e di legittimità, ma della stessa Corte Costituzionale, per la quale, appunto, "l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane l'illegittimità" (Corte Cost. 24.7.96 n. 307).
Non riteniamo però che il legislatore abbia voluto apportare una così radicale modifica sia perché non può limitare l'autonomia decisionale, costituzionalmente garantita, del giudice, che rimarrebbe vincolato alla determinazione amministrativa, sia perchè, se avesse voluto privilegiare l'aspetto formale sull'attività svolta in concreto, avrebbe diversamente scritto la norma stabilendo, ad esempio, che godono del privilegio i crediti delle imprese iscritte nell'albo imprese artigiane.
Ci sembra, pertanto, più verosimile che con il nuovo inciso il legislatore abbia voluto chiarire che la individuazione delle imprese artigiane che possono godere del privilegio sono soltanto quelle che hanno i requisiti richieste dalle leggi speciali per ottenere la qualifica di artigiane. Ma se è così, l'inciso diventa del tutto superfluo perché nella odierna interpretazione giurisprudenziale si parte proprio dalla definizione data dalle leggi speciali e non certo dalla disciplina codicistica della piccola impresa di cui all'art. 2083 c.c. (che al più poteva avere, prima della riforma, una valenza qualificatoria ai fini della non sottoponibilità a fallimento dell'artigiano) né dalla disposizione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., che non contiene una definizione dell'impresa artigiana.
Ed invero, l'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997 n. 133, nel definire l'impresa artigiana, individua i requisiti soggettivi (imprenditori individuali e società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni), ne traccia le finalità (deve avere quale scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, ecc.), ma, sia per l'imprenditore individuale che collettivo, specifica che è artigiana l'impresa che "è esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge" e per le società richiede che "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"; l'art. 2 individua l'imprenditore artigiano in "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità…",; l'art. 3 per le società a responsabilità limitata con unico socio richiede che questi "sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2" (e altro) ed condizione pone nelle società in accomandita semplice per ciascun socio accomandatario.
E' la necessità dell'accertamento della ricorrenza di tali requisiti che spinge il giudice che deve decidere se concedere il privilegio in questione a valutare i limiti dimensionali dell'impresa ed a svolgere quell'indagine che semplificativamente va riassunta nella prevalenza del fattore lavoro su quella del capitale, che è alla base del riconoscimento di tutti i privilegi contemplati nell'art. 2751 bis c.c.. Una volta che- attraverso l'esame della normativa speciale che regola le modalità di esercizio dell'impresa artigiana, l'oggetto dell'impresa ed i limiti dimensionali aziendali- vengono tracciati i contorni della figura dell'imprenditore artigiano, individuale o collettivo, il giudice passa poi ad esaminare se i crediti insinuati rappresentino il corrispettivo dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, ai quali soltanto l'art. 2751 bis n. 5 c.c. limita l'operatività del privilegio.
Se questo è, per somme linee, l'iter dello svolgimento della valutazione del giudice, ci sembra che nulla aggiunga la modifica apportata dal decreto semplificazioni.
Zucchetti Sg Srl
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Pierino Postacchini
FERMO13/07/2012 17:54RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Le considerazioni svolte dalla redazione sono superate dalla normativa vigente, si è vero che prima della modifica si doveva considerare il concetto di prevalenza del lavoro sul capitale e del lavoro proprio su quello altrui, oggi se l'impresa è artigiana in base alla normativa speciale di cui alla legge 443/1985 (unica fonte normativa che definisce la nozione di impresa artigiana) il relativo credito è privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis, il creditore ai fini della prova del privilegio deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, tuttalpiù il giudice può controllare se esistono i requisiti sostanziali per l'iscrizione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/07/2012 19:45RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione perchè, come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta, la valutazione della prevalenza del lavoro discende proprio dalla legge speciale che regola l'artigianato, cui la nuova norma rinvia.
Zucchetti SG Srl-
Pierino Postacchini
FERMO22/01/2014 11:49RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Finalmente la giurisprudenza affronta il problema della nuova normativa, il Trib. di Milano in data 14/6/2013 Presidente Vitiello (www.ilcaso.it), afferma che per il privilegio si deve fare riferimento alla legge quadro e non più all'art. 2083 cc, si abbandona quindi, il discusso concetto di prevalenza del lavoro, che ai sensi dell'art. 2083 cc doveva esserci, sia sul lavoro proprio all'interno dell'impresa nonche' sul lavoro altrui, oltre alla prevalenza del lavoro sul capitale. Abbandonate, quindi, le tre nozioni di prevalenza necessarie, oggi con la legge quadro abbiamo la seguente sintesi sul requisito della prevalenza del lavoro:
- Art. 2, imprenditore individuale, necessita solo della prevalenza del lavoro proprio all'interno dell'impresa;
- Art. 3, impresa artigiana, nel caso di società ( ad eccezione della società a responsabilità limitata), oltre alla prevalenza prima citata, occorre la "funzione preminente" del lavoro sul capitale, tale rapporto per la cassazione non deve essere solo quantitativo ma può essere anche qualitativo (Cass. n.6221/95);
- Art. 5 comma 3, impresa artigiana, nel caso di società a responsabilità limitata, al contrario delle altre, per il diritto al riconoscimento della qualifica di artigiana non è più richiesta la "funzione preminente" del lavoro sul capitale, necessità solo della prevalenza di cui l'art.2.
In sintesi si abbandona la nozione di cui all'art. 2083 cc per il riconoscimento del privilegio. Naturale che l'iscrizione all'albo imprese artigiane ha efficacia costitutiva, ossia sei impresa artigiana se sei iscritta, essa, quindi di per se stessa e' già una prova della qualifica di impresa artigiana (presunzione legale relativa); gli organi della procedura, se vogliono, possono chiedere ulteriore documentazione per la verifica dei requisiti normativamente previsti dalla legge quadro ( sul punto la sentenza non ha condiviso la natura di prova presuntiva citata, al contrario ha lasciato l'onere alla parte creditrice). In merito alla diversa disciplina della srl prevista all'art.5, rispetto alle altre società previste nell'art.3, l'abbandono del requisito della " funzione preminente" del lavoro sul capitale non può essere discusso, tutt'al più, si dovrà interpretare in modo più espansivo tale requisito nell'art.3, dato che esso è un residuo della vecchia legge quadro sull'artigianato.
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Matteo Eccher
Mori (TN)23/01/2014 12:42RE: RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Intervengo alla discussione evidenziando però un passaggio del decreto dal Collega, laddove esclude che la mera iscrizione all'albo artigiani sia requisito sufficiente "essendo sempre necessaria la verifica circa perdurante sussistenza - con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione - di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana".
A mio parere permane quindi la necessità di approfondire il concetto di prevalenza, con ulteriore documentazione la cui presentazione è onere del creditore.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2014 18:32RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Siamo d'accordo, come abbiamo sempre sostenuto.
Zucchetti Sg Srl
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Pierino Postacchini
FERMO24/01/2014 17:08RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Nel mio commento la " funzione preminente" del lavoro sul capitale e' un requisito necessario solo per le società, ad eccezione di quelle a responsabilità limitata. Con la nuova legge quadro, quindi, tale requisito non è più necessario ne' per l'impresa individuale ne' per la società a responsabilità limitata.
In merito all'iscrizione, essa è costitutiva. La giurisprudenza della cassazione ( Cass. n.ri 12490/1992-3184/1996-3792/2001-4607/2004) ha affermato che è una presunzione legale relativa, anche la Corte Costituzionale negandone la qualità di presunzione legale assoluta conclude nella stessa direzione della cassazione.
Fatte queste premesse, oggi, come ho già ribadito, c'è stato l'abbandono normativo del vecchio criterio di cui all'art. 2083 cc. ( vedasi per tutti la Cass. n.ro 11154/2012), quindi viene meno la "funzione preminente" del lavoro sul capitale per le imprese individuali e per le società a responsabilità limitata; al contrario deve essere sempre presente l'occupazione prevalente nell'impresa sia dell'imprenditore individuale che della maggioranza dei soci. Con i nuovi requisiti della legge quadro abbiamo l'iscrizione dell'impresa e il relativo privilegio, naturale che il requisito sostanziale dell'iscrizione può essere contestato da chi ha interesse, con onere della prova a suo carico.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2014 18:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Il nostro scopo, come abbiamo sempre detto, non è convincere il lettore della bontà delle nostre opinioni, ma discutere degli argomenti che interessano gli operatori del diritto fallimentare, per cui una diversità di opinioni è connaturata al sistema, anzi ne costituisce l'essenza per poter ulteriormente procedere.
Prendiamo atto, quindi, della sua opinione, dalla quale ci permettiamo, tuttavia, di dissentire per i motivi illustrati nella risposta iniziale e ampiamente illustrati nella guida giuridica di Fallco alla voce privilegi, sottovoce artigiano 8alla cui lettura rinviamo chi ha voglia di approfondire), ove si spiega come i concetti di prevalenza e preminenza entrino in ballo anche per gli imprenditori individuali e costituiti sotto forma di srl.
Zucchetti Sg srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2014 18:24RE: RE: RE: RE: RE: Decreto Semplificazione: modifiche all'art. 2751-bis - n. 5 (privilegio artigiano)
Lei aveva già espresso il suo disaccordo alla nostra opinione espressa nella risposta data alla domanda iniziale del 2012 formulata dal dottor Eccher. Oggi ritorna sull'argomento citando Trib. Milano 14.6.2013, ma questa decisione riproduce esattamente quanto noi avevamo anticipato nella risposta di cui sopra.
Il Trib. Milano ha infatti detto che con la modifica dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., introdotta dall'art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12, il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull'artigianato (l. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all'art. 2083 c.c.. Nella citata risposta noi, dopo un discorso abbastanza articolato, concludevamo dicendo: "Ci sembra, pertanto, più verosimile che con il nuovo inciso il legislatore abbia voluto chiarire che la individuazione delle imprese artigiane che possono godere del privilegio sono soltanto quelle che hanno i requisiti richieste dalle leggi speciali per ottenere la qualifica di artigiane".
Inoltre il tribunale di Milano ha aggiunto che "In base a quanto previsto dagli artt. 3 co. 1 e 2 e 5 co. 4 della l. quadro sull'artigianato (l. 443/1985), deve escludersi, in via di principio, che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sia oggi sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta (e quindi del credito insinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana, come previsti dalla citata l. quadro".
Anche questo è perfettamente in linea con quanto da noi sostenuto e ci sembra che non si concili con l'idea che sia la curatela a dover fornire la prova della mancanza dedi requisiti per negare il privilegio all'impresa iscritta all'albo.
In realtà, come avevamo detto fin dal 2012, la nuova norma non ha mutato gran che, nel senso che l'iscrizione all'albo artigiano è sempre necessaria, altrimenti l'impresa non può godere del privilegio, ma non è sufficiente perché a questo fine deve dimostrare di avere i requisiti di legge dell'impresa artigiana. In passato qualcuno pensava (non certo noi, come emerge dalle brevi guide giuridiche di Fallco) che tali requisiti si potessero ricavare dall'art. 2083 c.c., ora questa filone è stato supertao dalla nuova legge che richiede che le caratteristiche che l'artigiano deve dimostrare di avere sono quelle previste dalle leggi speciali della materia. lei ricorda alcuni degli articoli della legge speciale del 1985, dai quali emerge che per la qualifica di artigiano è necessaria la prevalenza del lavoro sul capitale.
Zucchetti Sg Srl
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