Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

  • Marco Signorini

    Marcaria (MN)
    02/11/2012 17:11

    Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

    PREMESSA
    Dal mese di giugno 2012 pervengono istanze di ammissione al passivo da parte di Equitalia Nord Spa (agente per la riscossione della provincia di Mantova) con richiesta di ammissione al passivo, tra le altre, per somme a titolo di:
    -"Aggi di riscossione" con lo stesso grado di privilegio richiesto per il tributo sul quale sono calcolati; si rileva che in passato, le stesse somme, venivano richieste al chirografo.
    -"Diritti di insinuazione", in chirografo, riferibili a non meglio specificate spese di presentazione della domanda di ammissione al passivo.
    QUESITO
    Sono legittime le suddette richieste, e se sì, in base a quale riferimento normativo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2012 20:44

      RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

      Di recente abbiamo risposta ad eguale domanda con riferimento ad Equiotalia Sud, che, evidentemente, si comporta come Equitalia Nord, ed abbiamo detto quanto segue:
      "Anche noi pensiamo che il credito per la voce in questione vada ammesso in chirografo.
      Invero, l'aggio è, un compenso che spetta per legge all'agente della riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate, sul tributo iscritto a ruolo. Questo concetto che lega l'aggio ad un corrispettivo per un servizio già esclude che tale voce sia compresa nell'art. 2749 c.c., che attiene agli interessi e alle spese di intervento nel processo esecutivo.
      Probabilmente il fatto che sia calcolato in percentuale sui tributi iscritti a ruolo 9% in totale, a carico del contribuente per il 4,65% e dell'ente creditore per la restante parte, sempre che l'imposta venga pagata in termini) ha fatto avvicinare l'aggio agli interessi, ma la finalità è diversa e, ancor più lo sarà quando sarà applicato, dal 2013, il dl n. 95/212, che, in considerazione del trasferimento allo Stato del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione attraverso società a partecipazione pubblica, ha trasformato l'aggi. Questo, infatti non verrà più calcolato in percentuale sulla massa dei tributi, ma diventerà uno strumento di refusione di costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'attività di riscossione, disponendo il citato D.l. che «gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa».
      Come detto tale decreto non ha effetti immediati, ma viene delineata la nuova fisionomia dell'aggio, che, nella sua formulazione attuale, aveva un senso nel sistema previgente, in cui la riscossione dei crediti pubblici era gestita da privati, che potevano anche subire un danno patrimoniale a causa dell'obbligo del non riscosso per riscosso; giustificazione venuta meno a seguito della restituzione dell'attività di riscossione ad un ente strumentale del creditore pubblico, per cui giustamente si dovrà parlare di rimborso delle spese per il servizio prestato".
      Per quanto riguarda il credito per spese di insinuazione, esse trovano la loro fonte normativa nell'art. 95 c.p.c., per il quale anche le spese per gli interventi nella procedura esecutiva sono a carico di chi ha subito l'esecuzione; ed è indubbio che, poichè lo scopo finale del creditore che si insinua è quello di partecipare alla distribuzione del ricavato dell'attivo fallimentare, l'accertamento del credito rappresenta un presupposto logico che il giudice deve verificare per giungere ad accordare il bene richiesto e, cioè, l'ammissione al passivo, che, a sua volta, rappresenta il presupposto per partecipare al concorso sostanziale.
      Zucchetti Sg Srl
      • Silvia Pavanello

        Milano
        18/01/2013 11:38

        RE: RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

        Buongiorno. Ho letto il Vs. interessante intervento sugli aggi di riscossione , dello scorso novembre 2012. Ora siamo nel 2013 e deve essere esaminata una domanda di ammissione al passivo in un fallimento ( depositata il 29 novembre scorso) , ove Equitalia Nord spa richiede aggi di riscossione, calcolati sia in privilegio sia in chirografo ( su cartelle ante fallimento), senza peraltro indicare specificamente , nella richiesta finale dell'importo , a quali tributi si riferiscano , e quindi quale sia la parte in chirografo e quella in privilegio . E, a questo punto, la domanda è : vanno riconosciuti o no ?e se si, come ? qualora Equitalia non li ricalcolasse in proporzione, e indicasse in un apposito prospetto, come propone l'ammissione , come deve comportarsi il curatore ( sezione fallimentare Tribunale di Milano) ? Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/03/2013 22:35

          RE: RE: RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

          Sotto il profilo formale (ma con ovvi riflessi sostanziali) nella domanda deve essere specificato il titolo di prelazione, di conseguenza se in essa non è sufficientemente chiarito quali siano gli importi dei quali si chiede l'ammissione in privilegio e per che titolo, il privilegio stesso non può essere riconosciuto.

          Passando al merito, ovvero alla spettanza o meno dell'aggio, sul punto esistevano posizioni diverse, tanto che il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno farne oggetto di una specifica comunicazione per uniformare il comportamento di Giudici e Curatori di tale circoscrizione, stabilendo che il discrimine sia la trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore: solo in caso che il ruolo sia stato trasmesso al Concessionario prima del fallimento dovranno essere ammessi al passivo spese, diritti e compensi.

          In sostanza, l'aggio è dovuto solo se è stata avviata l'attività del Concessionario (appunto, con la trasmissione del ruolo).

          Data l'autorevolezza della fonte, e provenendo la domanda proprio da tale circoscrizione, suggeriamo di conformarsi a tali indicazioni.
      • Irma Coiro

        Ravenna
        18/12/2014 16:35

        RE: RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

        in relazione alle insinuazioni di Equitalia , negli ultimi due anni , nel caso di più cartelle , gli estratti di ruolo riportano una serie di codici e di importi , senza l'indicazione specifica del tributo , se non in una leggenda in fondo all'estratto di ruolo , comulativa di una serie infinita di voci relative ai singoli tributi , sanzioni , interessi ecc. Ho contestato la validità di tali documenti , dato che poi nelle insinuazioni vengono indicati importi complessivi con il riferimento all'articolo del codice civile ( es. art. 2752, 2778 n.18)senza specificare a quale tributo si riferisce l'importo e come sono arrivati al totale . Secondo voi è sufficiente questa documentazione ? Si tenga presente che poi nel privilegio totale sommano anche gli aggi .
        Irma Coiro , dottore commercialista in Ravenna .
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/12/2014 19:00

          RE: RE: RE: Aggi di riscossione e diritti di insinuazione Equitalia

          Abbiamo ricordato qualche giorno fa come la Cassazione, con la recente ordinanza del 9 dicembre 2014, n. 25863, abbia nuovamente l'orientamento per il quale non è necessaria la prova della notifica della cartella esattoriale, essendo sufficiente per l'ammissione (eventualmente con riserva in caso di contestazioni) il semplice estratto di ruolo. Bisogna pertanto accontentarsi del semplice estratto di ruolo e se questo non è sufficientemente chiaro per desumere l'imposta di riferimento, l'entità del credito o il privilegio, le voci non chiare possono essere escluse per incertezza della domanda che, va ricordato, a norma dell'art. 93, deve contenere, per quanto succinta, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della stessa, nonché l'indicazione del titolo di prelazione vantato e del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
          Zucchetti Sg srl