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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda di rivendica presentata dal coniuge del fallito
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Carlo Poggiaspalla
FERMIGNANO (PU)03/05/2013 15:29Domanda di rivendica presentata dal coniuge del fallito
Una S.n.c. ed i soci illimitatamente responsabili vengono dichiarati falliti. Il coniuge di uno dei soci presenta domanda di rivendica ex art. 93 L.F. dei beni mobili in possesso del fallito ed acquistati dopo il matrimonio (arredi ed autovettura) documentando la sussitenza del regime legale di comunione sin dalla data di celebrazione del matrimonio.
Ritenendo provato il diritto di comproprietà ai sensi dell'art. 103 L.F. e 619 e segg. c.p.c. si chiede se necessita accogliere la rivendica oppure attribuire al coniuge non debitore la metà della somma che si otterrà dalla vandita ddei beni ?
Quest'ultimo mi sembra l'orientamento maggioritario in giurisprudenza e dottrina nell'ambito delle esecuzioni individuali (cfr. Cass. 6575 del 14.3.2013). Tuttavia in tale ambito la comunione legale non scioglie, cosa che invece avviene automaticamnete in caso di fallimento di uno dei coniugi (art. 191 c.c.). Pertanto, in questo caso, prima della vendita dei beni del fallito occorrerà procedere alla divisione ai sensi dell'art. 192 L.F. ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2013 16:41RE: Domanda di rivendica presentata dal coniuge del fallito
Il dubbio che lei si pone è legittimo, ma proprio leggendo la recente sentenza da lei citata, ben argomentata ed emessa nonostante, la inammissibilità del ricorso, per la particolare importanza della questione lascia intendere che lo stesso principio non sia applicabile al fallimento. La corte, infatti, dopo aver ricordato che la comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente (fin da Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) e nonostante dissensi in parte della dottrina, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia,
si pone il problema di quale sia possa essere l'oggetto del pignoramento da parte di un creditore di uno dei coniugi e quali possano essere le pretese dell'altro coniuge e, dopo aver motivatamente esclusa la possibilità di un pignoramento della quota, conclude per la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento eccezionale della comunione legale limitatamente a quel bene; "a seguito del medesimo scioglimento, che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento, tanto in caso di vendita che di assegnazione), consegue il diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali".
Ossia lo scioglimento si verifica non con il pignoramento, ma con la vendita, nel mentre, a norma dell'art. 191, la comunione legale si scioglie a seguito del fallimento di uno dei coniugi (salvo poi a vederne gli effetti sulla comunione de residuo, che non riguarda la fattispecie), per cui la comunione legale, all'atto della dichiarazione di fallimento, si trasforma in comproprietà, e, di conseguenza, riteniamo che il coniuge comproprietario possa rivendicare nel fallimento la quota di sua spettanza.
La miglior cosa sarebbe trovare un accordo per vendere il bene unitariamente, onde evitare spese per una divisione- che può anche darsi non possa essere fatta per la indivisibilità del bene- e che comunque diventa meno appetibile (a meno che non sia questo che l'altra parte cerca per poi acquistare la quota deprezzata in via indiretta).
Zucchetti SG Srl
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