Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo importo per "Istanza di insinuazione nella procedura concorsuale" D.M. 21/11/2000

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    27/04/2018 11:37

    Ammissione al passivo importo per "Istanza di insinuazione nella procedura concorsuale" D.M. 21/11/2000

    Salve,
    premesso di aver già dato lettura ai vari post nei quali è stato analizzato l'aspetto in oggetto e constatato che gli stessi risalgono al 2011, chiedo di conoscere la presenza di eventuali orientamenti consolidati, nonché eventuali Pronunce intervenute circa l'esclusione dell'importo richiesto a titolo di "Istanza di insinuazione nella procedura concorsuale" di cui al D.M. 21/11/2000.

    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/04/2018 22:28

      RE: Ammissione al passivo importo per "Istanza di insinuazione nella procedura concorsuale" D.M. 21/11/2000

      Sulla questione dell'ammissione o meno al passivo delle spese per la predisposizione e presentazione della relativa istanza da parte dell'Agente della riscossione segnaliamo l'orientamento univoco della Corte di Cassazione, riassunto nella pubblicazione del 27/6/2017 da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione che riportiamo qui sotto.

      "Per quanto concerne, invece, le spese forfetarie di insinuazione deve prendersi atto, nonostante le resistenze sul punto della giurisprudenza di merito, che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale «Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso» (Così la massima ufficiale di Cass. n. 25802 del 22/12/2015; conf. Cass. n. 4861 del 01/03/2010)".

      Segnaliamo inoltre l' Ordinanza sempre della Suprema Corte 06/11/2017, n. 26284, che cita anche le conformi sentenze n. 16951/17 e n. 17669/17, tutte con motivazione identica sul punto.

      La questione parrebbe quindi definitivamente risolta nel senso di obbligo di ammissione al passivo, in chirografo, anche se siamo ben consapevoli del fatto che esistono "resistenze della giurisprudenza di merito".

      Va infine segnalato un ultimo elemento, che delinea una sorta di "soluzione intermedia", che ci risulta essere seguita fra gli altri dal tribunale di Milano, secondo la quale le spese in questione seguiranno la stessa logica degli aggi, e quindi verranno ammesse al passivo solo se risulterà effettuata dall'Agente della riscossione una qualche attività (quantomeno la notifica della cartella) prima del fallimento.

      E' ovvio che l'istanza di ammissione non potrà che essere presentata dopo il fallimento, ma nel caso in cui l'Agente sia rimasto assolutamente inerte fino ad allora, forse un elemento a favore della mancata ammissione al passivo di ogni accessorio può esservi.