Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

  • Marcello Perocco

    Marano di Mira (VE)
    29/11/2017 10:20

    Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

    Buongiorno,

    il credito del professionista assistito da privilegio ex art. 2751 bis n.2 spettante per l'ultimo biennio di prestazioni, deve essere calcolato riferendosi agli ultimi 24 mesi di prestazioni svolte, ovvero agli ultimi due anni solari precedenti.
    Es: data di fallimento/cessazione incarico: 30/06/2017 -----> crediti ammessi in privilegio per prestazioni svolte nell'anno 2016-2017, oppure per le prestazioni dal 01/07/2015 al 30/06/2017?

    In attesa di vostro cortese riscontro
    cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2017 18:58

      RE: Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

      Dalla descrizione che lei fa sembra si sia trattato di un unico incarico, cessato alla data della dichiarazione di fallimento, di modo che- se è così- il discorso sul biennio e sulle modalità di calcolo perde interesse. Invero, il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all'articolo 2751 bis n. 2 c.c., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Di conseguenza, nel caso di un unico incarico, le prestazioni del professionista vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio purchè risultino tra loro collegate. ossia, se si accerta che il credito vantato dal richiedente è maturato con riferimento a un unico incarico professionale e che la prestazione resa, sia pure scomponibile in una pluralità di atti e mansioni distinte, ha avuto carattere unitario poiché le singole attività sono state tra loro strumentalmente connesse in funzione del raggiungimento del risultato finale, la conseguenza è che anche i compensi per le attività anteriori a quelle svolte nel biennio precedente il momento in cui la prestazione professionale è stata portata a termine o è cessata devono essere assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Come ha spiegato la Cassazione, infatti, il discorso del biennio rileva prevalentemente in caso di pluralità di incarichi (Cass. 14/10/2015, n. 20755; Cass. 28/1/2014, n. 1740), per le quali il limite biennale opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: "in altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Mechelli

        Roma
        04/03/2018 16:04

        RE: RE: Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

        Il mio caso vede un avvocato, consulente legale della fallita società, che svolge un contenzioso amministrativo davanti ad un T.A.R. il quale si articola in primo grado, ottemperanza, successivo Appello (quindi con diversi numeri di registro generale con cui i contenziosi sono rubricati), ma nei confronti dello stesso Ente Pubblico e relativamente allo stesso oggetto del contendere. La durata dell'intero contenzioso, nei suoi vari gradi, supera il biennio. L'Avvocato chiede l'insinuazione nello Stato Passivo in Privilegio generale ex art. 2751 Bis n.2 per il complesso delle attività svolte, con prospetti di parcella distinti per i vari gradi del procedimento. Secondo me ha senso in questo caso parlare di unitarietà dell'incarico, in quanto é unico l'oggetto del contendere, ancorchè spiegato in diversi gradi di giudizio e per un periodo superiore al biennio di attività (dalla redazione del primo atto all'emissione dell'ultima sentenza). Che ne pensate?
        Ed ancora: per valutare la congruità dei proforma di notule su cui il professionista fonda la richiesta di insinuazione, é corretto fare riferimento al quantum determinato in via definitiva in favore della società fallita nel corso del giudizio? Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/03/2018 09:01

          RE: RE: RE: Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

          Anche noi siamo dell'opinione che si sia trattato di un incarico unico che era quello di assistere la società fallita nella vertenza in questione e il fatto che questa si sia protartta in più gradi non spezza l'unitarietà dell'incarico dato.
          Con riferimento alla determinazione del valore della lite, la S. Corte (da ultimo, Cass. 14 luglio 2015, n. 14691) ha rilevato che vi è sempre la possibilità per il giudice di adeguare gli onorari al «valore effettivo e sostanziale della controversia», anche disapplicando le norme del codice di rito in tema di determinazione del valore della lite, specie ove l'applicazione delle stesse implichi una «manifesta sproporzione». E ciò in coerenza con il «principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata» espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite come implicito e immanente alla disciplina dei compensi professionali forensi. Tale discrezionalità è necessariamente funzionale a evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine di aumentare il compenso professionale.
          Il principio che regola la materia quindi è che, per gli onorari destinati a gravare a carico del cliente, in sede di determinazione del valore della controversia, il dato concreto e reale deve prevalere sull'elemento formale e presuntivo, sicchè non può in astratto farsi riferimento né al valore della causa secondo la richiesta avanzata né all'esito del giudizio, in quanto deve aversi riguardo al valore effettivo della controversia, in considerazione dei diversi interessi perseguiti dalle parti".
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Mechelli

            Roma
            05/03/2018 10:10

            RE: RE: RE: RE: Art. 2751 bis n. 2 - PRIVILEGIO PROFESSIONISTI

            Grazie mille!