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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PASSIVO-ROTTAMAZIONE CARTELLE
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Ciro Palladino
FRATTAMAGGIORE (NA)13/06/2017 08:48PASSIVO-ROTTAMAZIONE CARTELLE
Buongiorno.
Fallimento di Srl dell'aprile 2017.
Poche settimane prima del fallimento, la società aveva presentato istanza di ammissione alla "rottamazione" delle cartelle. L'esito non è ancora pervenuto.
Equitalia per quelle stesse cartelle chiede l'ammissione al passivo.
Come devo comportarmi: stante istanza di rottamazione, devo ammetterle senza possibilità di istruirle oppure posso istruirle e quindi anche rigettarle?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/06/2017 22:48RE: PASSIVO-ROTTAMAZIONE CARTELLE
La questione non ci pare per nulla pacifica, e ci scusiamo fin d'ora se alla fine di questo lungo intervento non solo non vi sarà una risposta certa, ma avremo sollevato ulteriori domande.
Sulla rilevanza giuridica della presentazione dell'istanza di rottamazione ex art. 6 D.L. 22/10/16 n. 193 il dibattito è attualmente aperto, e ben acceso.
Una prima interpretazione, probabilmente maggioritatia, muovendo dal primo periodo del IV comma ("In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti") sostiene che qualora non avvenga il pagamento della prima rata, l'istanza si intende sostanzialmente come non presentata.
Una seconda interpretazione, probabilmente minoritaria ma che personalmente per prudenza non ci sentiamo di escludere, tiene conto del XIII comma, che recita: " Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale ... si applica la disciplina dei crediti prededucibili" e si chiede se sia possibile che, una volta presentata l'istanza, quantomeno per gli importi comunicati da Equitalia in seguito a essa, l'Ente non ne possa chiedere il pagamento non più con il loro grado di privilegio "originario" ma, appunto, in prededuzione.
Se fosse valida questa seconda interpretazione, si apre nel caso in esame un ventaglio di scenari troppo ampio per essere trattato in questa sede; rilevano infatti:
- il fatto che la cartella sia priva di vizi propri e preceduta da un atto non più impugnabile, ovvero sia ancora possibile per il Curatore contestarla
- se un atto del fallito compiuto a ridosso del fallimento possa effettivamente aver mutato da privilegiati a prededucibili i debiti verso Equitalia
- in caso di risposta affermativa alla precedente domanda, se la presentazione dell'istanza sia assoggettabile a revocatoria
- se con la presentazione dell'istanza Equitalia abbia tacitamente rinunciato a tale mutamento di grado di privilegio.
Se invece fosse valida la prima, allora che significato attribuire al citato periodo del XIII comma?
Perchè c'è chi sostiene che semplicemente significhi che le rate della rottamazione possono essere pagate fuori dal riparto, ma noi ci permettiamo di proporre una lettura diversa:
- il comma XIII non stabilisce che le rate della rottamazione possono essere pagate fuori del riparto, o che sono da intendere come "non contestati per collocazione e ammontare", ma richiama esplicitamente, e interamente, sia l'art. 111 che l'art. 111-bis l.fall.
- l'art. 111-bis, attuale III comma, stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"
- e allora il Curatore può forse pagare le rate della rottamazione solo quando presumerà di poter pagare tutti i crediti prededucibli, senza che per questo l'istanza decada?
Ripetiamo quanto scritto all'inizio: ci spiace non aver dato una risposta, ma la questione, fino a un chiarimento sulla portata del comma XIII, ci pare tutt'altro che chiara.
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