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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Fondo previdenza complementare - INPS - domanda di rettiica / surroga SP
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Giovanni Dell Eva
Forlì (FC)24/11/2018 09:21Fondo previdenza complementare - INPS - domanda di rettiica / surroga SP
Spettabile Fallco
Mi trovo ad affrontare un a problematica relativa ad una domanda di rettifica dello stato passivo ex art 115 lf presentata dall'INPS.
Riassumo:
1) Previndai – fondo di previdenza per dirigenti di azienda – presenta domanda di ammissione al passivo per contributi dovuti ma non versati (sia quota a carico dell'azienda sia quota a carico del dirigente previa trattenuta dalla sua retribuzione) e chiede di essere ammessa con il privilegio ex art 2754 CC in quanto – specifica nella domanda – trattasi di contributi dovuti ad un fondo che attua tutela previdenziale. Previdai viene ammessa come richiesto, lo stato passivo diviene esecutivo e nessuna opposizione / impugnazione viene proposta nei termini di legge;
2) il curatore predispone il modello SR95 indicando che Previndai è stata ammessa a titolo di omessa contribuzione a previdenza complementare;
3) INPS versa le somme a Previndai (nella quietanza si legge "per copertura di omissioni contributive" e "a saldo di quanto dovuto dal fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare") e presenta domanda di rettifica ex art 115 LF qualificando il proprio credito come TFr e chiedendo il privilegio ex art 2751 bis n. 1 CC; nella domanda scrive "Inps si è sostituita … nel pagamento della quota di TFR destinata dai medesimi dipendenti al fondo di previdenza complementare scelto, versamento invece omesso dalla società medesima".
La mia domanda è questa: come posso rettificare lo stato passivo sostituendo INPS a Previndai e modificando anche il grado di privilegio richiesto? In caso di rettifica / surroga riterrei che il privilegio del surrogato non possa essere modificato e quindi il surrogante, l'INPS, dovrebbe inserirsi nello stato passivo anch'esso con il privilegio ex art 2754CC.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2018 20:24RE: Fondo previdenza complementare - INPS - domanda di rettiica / surroga SP
L'art. 5 del D.lgs. n. 80/92, come modificato dall'art. 21 del D.lgs n. 252/2005, ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare", avente lo scopo di intervenire nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare - in tutto o in parte - i contributi alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore ha aderito.
Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui sopra, ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura di fallimento "può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi" (comma 2) e il Fondo "è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Alla luce di questa normativa, quindi, Il Fondo di Garanzia non effettua una corresponsione diretta al lavoratore, ma versa direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si è manifestata l'omissione contributiva, l'importo relativo ai contributi omessi. Di conseguenza il Fondo, e l'Inps per esso, può surrogarsi nel creedito vantato dall''ente della previdenza complementare per l'equivalente dei contributi omessi, per il quale lo stesso era stato già ammesso al passivo del fallimento, per lo stesso credito contributivo e con la medesima collocazione.
Oltre ii contributi del datore di lavoro e del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, il Fondo garantisce anche la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato (tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82).
Nel suo caso, a quanto riferisce, Previdai si è insinuata ed è stata ammessa al passivo solo per contributi dovuti ma non versati (sia quota a carico dell'azienda sia quota a carico del dirigente previa trattenuta dalla sua retribuzione), tant'è che è stata ammessa con il privilegio ex art 2754 c.c., sicchè se il Fondo Inps ha pagato anche la quota del TFR, non può surrogarsi, ai sensi dell'art. 115 l.fall. a Previdai, dato che questa non si è insinuata per tale credito. Per quest'ultima anticipazione, l'Inps dovrà, quindi, presentare una ordinaria domanda di ammissione al passivo in surroga del dipendente beneficiato, a meno che per tale credito non si sia insinuato direttamente il lavoratore, nel qual caso la surroga ex art. 115 l.fall. sarebbe possibile, ma nella posizione di quest'ultimo e non di Previdai.
Zucchetti SG srl
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