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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
comunicazione ex art. 92 al creditore richiedente il fallimento?
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Salvatore Perri
san giovanni in fiore (CS)12/09/2018 09:36comunicazione ex art. 92 al creditore richiedente il fallimento?
Egregi Signori,
il quesito odierno è il seguente:
E' necessaria, ex art. 92 L.F., la comunicazione del fallimento ai creditori richiedenti il fallimento stesso?
Il caso è il seguente: X creditori richiedono il fallimento di una società che, all'esito della procedura prefallimentare, viene regolarmente dichiarato.
Il curatore effettua le comunicazioni di cui all'art. 92 L.F. ai creditori individuati ma non le indirizza ai richiedenti il fallimento. Questi non provvedono nei termini a presentare domanda di insinuazione e lamentano un presunto errore del curatore.
Il curatore ritiene però che, nei loro confronti, tale comunicaizone non sia obbligatoria e/o necessaria e ciò sul duplice presupposto, fattuale e giuridico, che vede gli stessi essere parte del procedimento prefallimentare, con conseguente piena cognizione di quanto avviene (e di quando sarà l'udeinza di verifica dello stato passivo) e con notifica della sentenza, ad opera della cancelleria, ex art. 17 L.F.
Grazie per la cortese e gradita risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/09/2018 17:27RE: comunicazione ex art. 92 al creditore richiedente il fallimento?
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione in quanto riteniamo che il curatore abbia l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 92 a tutti i creditori risultanti dalle scritture dell'imprenditore ed dalle altre fonti di informazione (oltre che naturalmente c ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito), compresi i creditori che hanno fatto l'istanza di fallimento accolta.
Tanto si deduce, in primo luogo, dal tenore letterale della norma di cui al primo comma dell'art. 92, che pone tale obbligo, senza prevedere alcuna eccezione, e inoltre, dal sistema voluto dal legislatore che dimostra come la comunicazione a carico del curatore di cui stata mantenuta anche dopo l'introduzione con la riforma del 2006/07 di più moderni mezzi di pubblicità cui è soggetta la sentenza di fallimento, quale l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, da cui, in applicazione del secondo comma dell'art. 2193 c.c., l'impossibilità di professare l'ignoranza dell'intervenuto fallimento.
Il fatto che il nuovo legislatore abbia mantenuto, pur in presenza delle nuove forme di pubblicità della sentenza dichiarativa, l'obbligo per il curatore di comunicare ai creditori e terzi i dati elencati nell'art. 92 dimostra che ha attribuito a tale avviso una funzione integrativa della pubblicità della sentenza, da cui discende che tale pubblicità non è da sola sufficiente a determinare per i creditori l'onere di osservare i termini stabiliti dalla sentenza stessa; discorso che vale pari pari per i creditori istanti del fallimento che, appunto, a seguito della pubblicità della sentenza, sono posti sullo stesso piano degli altri.
Diversamente, infatti, la norma di cui all'art. 92, e, più ancora, la normativa che differenzia il ritardo colpevole da quello incolpevole sarebbero del tutto superflue perché, ove fosse sufficiente la sola iscrizione della sentenza nel registro delle imprese a determinarne l'onere della insinuazione, il ritardo nella presentazione della domanda sarebbe sempre imputabile al ricorrente.
Ad ogni modo, l'omissione di detta comunicazione non determina alcuna nullità né responsabilità del curatore, perchè proprio la funzione integrativa (della pubblicità della sentenza) attribuita all'avviso ex art. 92, induce a ritenere che il ritardo nella presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovuto al mancato ricevimento dell'avviso di cui si discute, sia da considerare non imputabile al creditore, con la conseguenza che chi non ha ricevuto la comunicazione, insinuandosi tardivamente o ultra tardivamente può agevolmente dimostrare la propria incolpevolezza nel ritardo e, quindi, recuperare quanto distribuito agli altri creditori di pari grado in precedenti riparti, secondo il disposto dell'art. 112.
Zucchetti SG Srl
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