Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito del lavoratore ex art 2751 bis n. 1 cc per trattenute Cassa Edile

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    01/02/2019 17:36

    Credito del lavoratore ex art 2751 bis n. 1 cc per trattenute Cassa Edile

    Un ex lavoratore dipendente chiede al fallimento l'ammissione al passivo di un credito ex art. 2751 bis n. 1 cc relativo alle somme trattenute in busta paga dal datore di lavoro fallito relativo ad accantonamenti per ratei ferie/gratifica natalizia, festività dovuti alla Cassa edile e non debitamente versati)
    Sostiene, richiamando anche diversa giurisprudenza (Cass. Ord. n. 20390 del 25 agosto 2017; Cass. n. 1604/2015; Cass. n. 10140/2014; Cass. n. 6869/2012, Cass. 11/12/2006 n. 26324) la presenza di un rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro e Cassa Edile; per cui quest'ultima sarebbe obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento, da parte del datore di lavoro, delle somme spettanti a titolo retributivo, in virtù di un rapporto configurabile come delegazione di pagamento; non si tratterebbe, quindi, di un obbligo automatico, nascente dalla mera insorgenza del rapporto lavorativo, ma è necessario che vi sia stato il pagamento del datore, quale evento che origina il rapporto delegatorio tra le parti. L'obbligo della Cassa Edile sorgerebbe solo se il datore ha versato le somme; in caso di inadempimento del datore di lavoro, e conseguente fallimento, i lavoratori possono agire nei suoi confronti, e insinuarsi al passivo per il recupero delle somme retributive a loro spettanti, ma "non possono agire verso la Cassa Edile, neppure qualora sia stata ammessa al passivo anche per le somme dovute ai lavoratori, a meno che tali somme non siano state dalla medesima effettivamente riscosse".
    Per lo steso periodo rivendicato dal lavoratore è stata presentata l'insinuazione anche da parte della Cassa Edile che richiede, tra l'altro, richiamando al riguardo recente giurisprudenza (Cassazione n. 20390 25 agosto 2017), somme a titolo di accantonamento per ratei ferie/gratifica natalizia, festività ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 cc relativamente alle somme dovute ma non versate dal datore di lavoro.
    Mi pare che trattasi di una sovrapposizione di crediti che, qualora riconosciute sia al lavoratore che alla Cassa Edile determinerebbe una duplicazione delle poste nello stato passivo.
    Il lavoratore li chiede al fallimento, trattandosi di parte della retribuzione da versare alla Cassa Edile ma non potendo rivalersi su questa non essendo la stessa obbligata in caso di inadempimento del datore di lavoro.
    La cassa edile li chiede ugualmente al fallimento trattandosi di somme a lei destinate e non versate dal datore di lavoro.
    A questo punto chi è il soggetto legittimato per l'ammissione del credito?
    Chiedo cortesemente la vostra illustre opinione in merito a quale sia la corretta procedura da attivare in questo caso.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2019 11:32

      RE: Credito del lavoratore ex art 2751 bis n. 1 cc per trattenute Cassa Edile

      Non esiste un vero contrasto tra le due tesi giurisprudenziali raffigurate e probabilmente una breve premessa sui compiti delle Casse edili aiuta a spiegare il concetto posto alla base della pretesa dei lavoratori.
      Le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perchè gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.
      Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonchè i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). Gli accantonamenti sono costituiti (semplificando) da importi calcolati percentualmente sull'imponibile Cassa edile, ossia sulla retribuzione corrisposta per le ore di effettivo lavoro prestate nel mese.
      Questa premessa è utile per capire che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, che vengono versate dal datore di lavoro alla Cassa e non al lavoratore attraverso una delega di pagamento. Da tanto la giurisprudenza ha unanimemente tratto la conclusione che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, degli accantonamenti relativi.
      Quali sono le conseguenze di tale costruzione in caso di inadempimento?
      Posto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, deve affermarsi, dice la Cassazione, che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa "ha l'obbligo" di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare; sicchè, in caso di fallimento del datore di lavoro, la Cassa edile può chiedere l'ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate in quanto, non sussistendo un obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle da versare ai lavoratori, l'Ente viene a porsi nei confronti del fallimento allo stesso modo in cui agisce nei riguardi dei datori di lavoro inadempienti; il che non esclude la eventuale iniziativa dei lavoratori per l'ammissione allo stato passivo per gli importi dalla Cassa edile non percepiti.
      A fronte dell'obbligo della Cassa, rimane però il fatto che essa, fin quando non viene pagata, non è tenuta alle prestazioni a suo carico verso i lavoratori, i quali, pertanto, hanno diritto a richiedere direttamente la condanna della Cassa edile unicamente nel caso di effettuato pagamento delle somme, da parte del datore di lavoro; nel caso, invece, di non adempimento degli obblighi del datore di lavoro verso la Cassa, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro in bonis o ad insinuarsi direttamente nel fallimento di quest'ultimo. Se si ammette- e non vediamo come si possa escluderlo- tale diritto dei lavoratori, la loro domanda assorbe, a nostro avviso, quella della Cassa per le stesse voci, perché il pagamento alla stessa, anche solo egli importi degli accantonamenti, avrebbe lo scopo di far corrispondere dalla Cassa ai lavoratori quello che costoro hanno chiesto direttamente al datore di lavoro, fermo restando che se detti accantonamenti non vengono versati alla Cassa, questa non è obbligata a corrispondere la prestazione ai dipendenti e si avrebbe, alla fin fine, come lei giustamente dice, una duplicazione del passivo.
      Zucchetti SG srl