Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

UDIENZA INSINUAZIONI TARDIVE

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    16/02/2024 10:35

    UDIENZA INSINUAZIONI TARDIVE

    Buongiorno,
    non essendo state presentate insinuazioni tardive, e considerato che l'udienza si svolgerà "a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c." non ho modo di procedere alla redazione del progetto di stato passivo.
    Per cui ritenete sufficiente, la sola comunicazione al Giudice Delegato, dell'inesistenza di insinuazioni tardive pervenute o devo comunque procedere con la redazione del progetto di stato passivo? (in bianco).
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2024 20:21

      RE: UDIENZA INSINUAZIONI TARDIVE

      L'art. 127 ter cpc è del tutto estraneo alla materia in quanto la verifica dello stato passivo, sia delle domande tempestive che tardive, si svolge secondo le regole della legge fallimentare se si tratta di fallimento o del nuovo codice, se si tratta di liquidazione giudiziale. Ad ogni modo a norma dell'art. 101 l. fall. "il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza", facendo ritenere, anche per altre ragioni che è qui superfluo riportare, che sia il giudice a dover fissare, alla chiusura dello stato passivo un calendario delle udienze ogni quattro mesi; più chiaro è l'art. 208 CCII, per il quale "quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse una udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi di urgenza". Nel vigore del nuovo codice è pertanto pacifico che sia il curatore, al quale pervengono le domande, a chiedere al giudice la fissazione dell'udienza per l'esame, ma lo stesso meccanismo di fato è utilizzato anche nel vigore della legge fallimentare, essendo difficile che il giudice fissi un calendario delle udienze per le tardive. Nel nuovo sistema, quindi, in mancanza di domande tardive, il curatore non deve fare nulla perché solo se gli pervengono domande deve chiedere la fissazione dell'udienza; nel vecchio sistema , alla scadenza dei quattro mesi, se non sono pervenute domande tardive, è sufficiente che il curatore comunichi al giudice questo dato e la inutilità di fissare una udienza.
      Zucchetti SG srl