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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
DURC IRREGOLARE
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Andrea Gino
Torino07/11/2014 14:04DURC IRREGOLARE
Gentilissimi Signori, sottopongo alla Vostra attenzione la seguente questione:
ricevo un'insinuazione dal creditore A che vanta un credito nei confronti dell'azienda fallita B a fronte di una fattura emessa prima della dichiarazione di fallimento.
all'interno della stessa domanda A si insinua anche per un credito derivante da una fattura emessa dalla stessa nei confronti dell' acquedotto C.
B (in qualità di mandante con partecipazione 20%) e A (in qualità di mandataria e capogruppo con partecipazione 80%) avevano costituito una ATI finalizzata alla realizzazione del progetto indicato dal bando di gara.
Come da atto notarile la mandataria B ha mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile e relativa procura per ogni atto necessario alla realizzazione del progetto, oltre ad essere unico referente nei rapporti con l'Ente ed avere la possibilità di incassare i contributi dovuti, impegnandosi a versare alla mandante A la quota parte del contributo ricevuto dall'ente.
Nell'insinuazione la mandataria A inserisce appunto una fattura emessa all'Ente che non paga A in quanto "deve versare l'importo come intervento sostitutivo della stazione appaltante agli enti Inps e Inail".
Gli enti di cui sopra, con comunicazione datata dopo la dichiarazione di fallimento e stante l'irregolarita del Durc, attestano l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.
Vorrei avere la vostra opinione sulla via da intraprendere, considerando quale adottare tra la norma in tema di appalto e la par condicio creditorum.
Inoltre, è possibile ammettere la fattura emessa dalla mandataria nei confronti dell'ente in virtù dell'ATI?
vi ringrazio anticipatamente
Andrea Gino-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2014 19:24RE: DURC IRREGOLARE
La domanda presenta qualche imprecisione, ma pensiamo di poter dire che il creditore A è la società mandataria capogruppo dell'Ati e che la società B, fallita, è la mandante. La mandataria A insinua al passivo del fallimento della mandante B un credito per rapporti diretti su cui non si discute, e un credito "derivante da una fattura emessa dalla stessa nei confronti dell' acquedotto C, che questo non ha pagato in quanto ha versato l'importo relativo agli enti Inps e Inail per la irregolarità del Durc riguardante B.
Se è così, va detto che il fallimento della mandante non determina lo scioglimento automatico del mandato (come invece nel caso del fallimento del mandatario, cfr. art. 78 l.f.) ma il contrato rimane sospeso e si può dare per scontato, da quanto è dato desumere, che il curatore del fallimento della mandante B non sia subentrato nel rapporto di Ati con la mandataria, per cui tale rapporti probabilmente si è sciolto. Di conseguenza A fa valere al passivo del fallimento B i crediti derivanti da eventuali prestazioni di beni o servizio effettuati e eventuali crediti derivanti dal cessato rapporto di mandato giacchè, a questo punto, vanno fatti i conti del dare e avere tra le parti.
Nell'ambito di tali conteggi, la mandataria A fa rientrare un credito dell'Ati non riscosso perché la committente si è sostituita alla mandante B nei confronti degli enti previdenziali non avendo questa rilasciato un Durc regolare.
Cosa può fare il curatore del fallimento di B? Prima di tutto pretendere da A conteggi esatti del dare e avere, poi capire se effettivamente il mancato pagamento della fattura in questione sia dovuta a fatto addebitabile a B, per una sua carenza nel Durc, indi opporre ad A le eccezioni che avrebbe potuto opporre al committente; queste sono abbastanza spuntate se l'intervento sostituivo della committente si è realizzato prima della dichiarazione di fallimento, se successivo al fallimento potrà eccepire, giusta le indicazioni di varie sedi Inps, l'inapplicabilità del divieto di pagamento per alterazione della par condicio.
Zucchetti SG Srl
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