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Spettanza di privilegio su spese generali studio e Indennità per Dottore Commercialista

  • Giovanni Dell'Eva

    Forlì (FC)
    11/04/2015 11:54

    Spettanza di privilegio su spese generali studio e Indennità per Dottore Commercialista

    Buongiorno
    gradirei un confronto in merito alla spettanza del privilegio ex art 2751 bis n. 2 CC a favore di un dottore commercialista per:
    1) spese generali studio - trattasi di compenso forfetario calcolato in ragione del 12,5% degli onorari spettanti (art 17 tariffa dott. commercialisti);
    2) indennità (art. 19 tariffa dott. commercialisti).
    Trattandosi di voci che concorrono alla formazione dei compensi del professionista (ex art. 2 tariffa professionale) riterrei il privilegio spettante, ma facendo una breve ricerca mi pare che non via sia un orientamento unoforme sul punto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/04/2015 19:58

      RE: Spettanza di privilegio su spese generali studio e Indennità per Dottore Commercialista

      Premesso che l'art 2751bis n. 2 c.c., concede il privilegio ai crediti per "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione", si tratta divedere se le voci da lei indicate possono rientrare nel concetto di retribuzione. Pensiamo che la risposta possa essere positiva per le indennità di cui all'art. 19 della Tariffa, perché queste ono compensi che maturano a fronte di oneri derivati dalle
      prestazioni svolte, anche se detti oneri non sono direttamente riferibili alla pratica.
      Le spese generali, invece, ci sembra che non siano più previ dall'art. 17, che espressamente stabilisce che "Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio"; disposizione che evidenzia la soppressione del rimborso delle spese generali di studio nonché delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili, che era regolato dall'articolo 14 della Tariffa previgente. Peraltro tale eliminazione è stata in parte attenuata con l'istituzione di una limitata "maggiorazione degli onorari", prevista all'articolo 23, e dall'aumento ragguardevole delle indennità per l'assenza dallo studio.
      Zucchetti SG srl