Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione agenzia delle entrate

  • Chiara Clementi

    RIMINI
    17/06/2014 13:03

    ammissione agenzia delle entrate

    Buongiorno,
    sto valutando l'ammissione di una domanda di insinuazione tardiva dell'Agenzia delle Entrate per ritenute non versate su 770. Assodata la legittimità, più volte sancita dalla Cassazione, dell'Agenzia delle Entrate di insinuarsi al passivo, mi trovo ora a valutare l'ammissibilità delle sanzioni e interessi richiesti dalla medesima. Fallimento novembre 2011.
    L'Agenzia delle Entrate allega alla domanda la "Formazione e visto di ruoli in linea" ruoli vistati e formati in data successiva al fallimento (anno ruoli 2014) e sulla base di essi l'Agenzia chiede imposta riferita a ritenute alla fonte (anno 2011) in privilegio ex art. 2752 sanzioni in privilegio(pari al 30% dell'imposta dovuta)ex art. 2752 e interessi in privilegio ex art. 2752 (il calcolo degli interessi non è stato sviluppato).
    Concordo nell'ammissione dell'imposta relativa a ritenute ai sensi dell'articolo 2552 al grado 18 dell'articolo 2778, ma come comportarsi in riferimento alle sanzioni e agli interessi?
    Gli interessi devono essere calcolati al tasso convenzionale fino alla data del fallimento e al tasso legale per il periodo post fallimentare? Le sanzioni del 30% applicate "secondo le norme in materia di imposta ...." (art. 2552) hanno lo stesso privilegio dei crediti dello Stato per imposte?
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2014 18:31

      RE: ammissione agenzia delle entrate

      Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTI
      L'art. 23, comma 37, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha così riscritto il primo comma dell'art. 2752 c.c.: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi", specificando che la nuova disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato.
      Attualmente, quindi anche le sanzioni per imposte dirette godono del privilegio di grado 19.
      Per gli interessi trova applicazione l'art. 2749 c.c., che regola il trattamento nel fallimento degli interessi generati dai crediti privilegiati ed è applicabile anche ai crediti tributari.
      Zucchetti SG Srl