Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese legali per la domanda di insinuazione al passivo

  • Arturo Taliani

    Folignano (AP)
    01/09/2014 17:24

    Spese legali per la domanda di insinuazione al passivo

    Un creditore, in forza di una sentenza esecutiva antecedente alla data del fallimento, richiede il pagamento della somma relativa alla cessione delle merci in chirografario, dell'IVA in privilegio, delle spese legali liquidate in sentenza in privilegio, degli interessi di mora sino alla data di fallimento in privilegio e delle spese legali per la domanda di insinuazione al passivo in privilegio.
    Personalmente ritengo che tutti i crediti vadano inseriti come chirografari.
    E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2014 19:41

      RE: Spese legali per la domanda di insinuazione al passivo

      Non è possibile dare una risposta cumulativa, in quanto ciascuna voce risponde a determinate regole, che vanno analiticamente, seppur brevemente, esaminate:
      a-credito per cessioni merci. Se il creditore non godi di qualche privilegio di carattere soggettivo (ad esempio artigiano), il credito va ammesso in chirografo; in ogni caso il creditore stesso nella fattispecie chiede tale collocazione..
      b- credito rivalsa iva. Questo è assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 2758, co. 2, c.c., collocato al grado settimo, e, come tutti i privilegi speciali, qualora il bene oggetto della prelazione non esiste, né può essere ricuperato dal fallimento, degrada al chirografo.
      c-spese legali liquidate nella sentenza dii condanna. Queste, in quanto relative ad un giudizio di cognizione, non godono di alcun privilegio; il privilegio è previsto dagli artt. 2755 e 2770 c.c. per le spese dei giudizi esecutivi e cautealri e non per quelli di cognizione.
      d-interessi di mora. Questi sono dovuti solo se vi è stata messa in mora, o comunque se liquidati in sentenza e la sentenza, che lei qualifica esecutiva, sia anche passata in giudicato, altrimenti vanno riconosciuti soltanto gli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per il fallimento la normativa di cui al d.lgs n. 231 del 2002 e succ. mod.. In ogni caso il credito per interessi, siano essi moratori o corrispettivi, va collocato in chirografo, tale qualifica avendo il credito per capitale.
      e-credito per spese insinuazione al passivo. Questa è la voce più controversa. Come abbiamo detto in altre occasioni, dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano, dunque, due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
      Questo per quanto riguarda le spese vive ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, nel mentre le spese del legale- che non sono indispensabili per la partecipazione al concorso potendo il creditore sottoscrivere la domanda personalmente-, non costituiscono- secondo l'interpretazione per la verità risalente della Cassazione- un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, bensì un credito autonomo, sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare.
      Questa tesi, però, va incontro alla facile obiezione che, data la natura giurisdizionale del procedimento di verifica, non può impedirsi al creditore di essere assistito da un avvocato qualora egli, in ragione della rilevanza tecnica delle questioni da affrontare, non sia in grado di predisporre autonomamente la domanda, sicchè, in queste condizioni l'intervento del legale diventa non più facoltativo ma necessario e comunque ricollegabile al comportamento del debitore (che non ha pagato) anteriore alla dichiarazione di fallimento. Quest'ultima soluzione è quella più diffusa nella prassi, ed è condivisibile sia perché tutela il creditore, che, diversamente sarebbe costretto a sopportare le spese necessariamente sostenute, sia perché nella rafforzata giurisdizionalizzazione del procedimento attuata con la riforma, la non obbligatorietà della difesa tecnica è una eccezione giustificata dalla presumibile semplicità della domanda che può essere contraddetta dalla realtà del caso concreto, sia perché nei procedimenti ordinari nei quali lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, a questi compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un legale.
      In tal modo, non si generalizza il rimborso delle spese del legale, ma si lascia al giudice la possibilità di vagliare, nel caso concreto, la necessità delle stesse, escludendo quelle ritenute superflue o eccesive a norma dell'art. 92 c.p.c. in riferimento al contenuto tecnico delle problematiche affrontate, con conseguente collocazione di tutte le spese (borsuali e legali) che vengono riconosciute, nella stessa posizione del credito per capitale.
      Zucchetti Sg Srl