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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Avviso liquidazione imposta registro e ittogazione sanzioni
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Veronica Grazioli
Crema (CR)15/05/2016 13:32Avviso liquidazione imposta registro e ittogazione sanzioni
Buongiorno
chiedo il vostro autorevole parere sulle seguenti situazioni.
1) Spesso l'A.E. notifica alla procedura avvisi di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di atti giudiziari quali l'emissione di sentenze civili relativi a procedimenti già avviati prima del fallimento ma la cui conclusione e quindi emissione della sentenza è arrivata nel corso della procedura.
A tale proposito si chiede se la procedura sia tenuta in qualche modo a pagare e/o in sua vece debba in qualche modo essere chiamato in causa il Curatore.
2)Se l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni è invece relativo alla sentenza relativa ad una causa riassunta dal fallimento, in questo caso come ci si deve comportare? la procedura deve pagare l'imposta di registro come credito in prededuzione? oppure anche per queste imposte si deve tenere la linea della ammissione al passivo del fallimento.
Spero di essere stata chiara.
Vi ringrazio per l'attenzione e attendo vostre considerazioni in merito.
Cordiali saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/06/2016 20:28RE: Avviso liquidazione imposta registro e ittogazione sanzioni
La prima questione ci pare non semplice, e non abbiamo reperito fonti ufficiali sull'argomento. Cerchiamo quindi una soluzione alla luce dei principi generali, precisando subito che si tratterà di una risposta non supportata, come detto, da pareri più autorevoli del nostro.
E' vero che fonte dell'imposta è l'emissione della sentenza, ed essendo la stessa avvenuta un pendenza di fallimento parrebbe trattarsi di un debito "sorto in occasione della procedura concorsuale" e quindi prededucibile ex art. 111 l.fall., ma riteniamo che si debba tener conto anche dell'art. 43 l.fall., il quale stabilisce che "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" e quindi:
- o la sentenza è stata emessa illegittimamente, perchè il procedimento era sospeso, e quindi si può contestare la stessa debenza dell'imposta
- o l'emissione della sentenza è naturale e "inevitabile" conseguenza di attività già conclusa prima della dichiarazione di fallimento, e quindi si potrebbe sostenere che, ancorché "ufficializzata" dopo il fallimento, "trae la sua origine da attività svolta interamente prima del fallimento" e quindi si tratta di debito concorsuale.
La soluzione sul più corretto comportamento del Curatore riteniamo però giunga dalle regole procedurali del fallimento, atteso che, data la delicatezza della questione, non si tratta certo di debiti "non contestati per collocazione e ammontare" e quindi, che si tratti di debito concorsuale o prededucibile, la pretesa dell'Erario deve comunque passare attraverso istanza di ammissione al passivo e (posto che la stessa venga presentata nei non ampi termini di Legge) in sede predisposizione del progetto di stato passivo il Curatore potrà sollevare le contestazioni qui sopra esposte, rimettendo al Giudice Delegato la decisione, che involge problematiche giuridiche non banali.
La seconda questione appare invece più lineare.
E' infatti in tal caso pacifico che si tratti di debito in prededuzione, che la norma tributaria pone a carico di entrambe le parti in via solidale.
Il fallimento si troverà quindi nella posizione di una parte di un ordinario giudizio civile:
- se è parte soccombente con condanna alle spese, dovrà pagare l'imposta (sempre comunque nei termini e con le modalità stabilite dal già citato art. 111.-bis l.fall.)
- se è parte vittoriosa, farà quanto è possibile perché sia l'altra parte a pagare, ma qualora la stessa non voglia o non possa adempiere, non si potrà legittimamente sottrarre al pagamento, salvo ovviamente in diritto di rivalsa.-
Alberto Bombardelli
Trento03/05/2017 12:53RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro e irrogazione sanzioni
Nel caso in cui vi sia la prosecuzione di un giudizio dichiarato interrotto per intervenuto fallimento ed il curatore decida di non costituirsi, la sentenza che dichiara la soccombenza del fallimento e la condanna dello stesso al pagamento delle spese, è opponibile al fallimento? In tal caso in particolare l'imposta di registro sulla sentenza va considerato un debito prededucibile, oppure no?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2017 17:47RE: RE: RE: Avviso liquidazione imposta registro e irrogazione sanzioni
Dipende da che tipo di giudizio si tratta. Se questo era stato azionato dalla controparte per il pagamento dui una somma o per la restituzione o consegna di un bene, questo tipo di processi, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, non poteva essere riassunto nei confronti del curatore, ma doveva essere dichiarato improcedibile, sicchè la sentenza emessa a conclusione dello stesso non è opponibile al fallimento, che non è pertanto tenuto al pagamento delle spese di registrazione.
Se, al contrario, si trattava di una causa attiva promossa dal fallito e continuata dalla controparte per far accertare l'infondatezza delle pretese avanzate dal fallito, il giudizio poteva continuare e la sentenza finale con cui viene accolta la domanda del convenuto e condannato il fallimento al pagamento delle spese, è opponibile alla massa e le spese di registrazione sono in prededuzione, essendo la condanna proprio in danno del fallimento. Ovviamente sempre che la controparte abbia riassunto la causa nei confronti del curatore, altrimenti, se ha chiamato in causa il fallito, il tutto è estraneo al fallimento.
Zucchetti SG srl
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