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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Richiesta ammissione al passivo avvocato consulente di un creditore
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)14/02/2016 14:17Richiesta ammissione al passivo avvocato consulente di un creditore
Due avvocati hanno fatto domanda di insinuazione al passivo in via autonoma. Hanno vinto con sentenza di un giudice di pace che ammette il credito del creditore della società fallita e le spese dei due avvocati.
Poi hanno presentato domanda per il creditore dove non chiedono le spese processuali inserite nella sentenza.
Premesso che mi chiedo se due avvocati, che non fanno parte di uno studio associato, possono insinuarsi nella stessa domanda, premesso che so bene che tale credito doveva essere chiesto dal creditore insieme al credito principale, non essendo ancora arrivata la data di deposito del progetto dello stato passivo, è deontologicamente e legalmente corretto avvertire il creditore di aggiungere nella domanda le spese legali ammesse dal giudice di pace? La sentenza è stata emessa prima della dichiarazione di fallimento, ma notificata successivamente.Altrimenti le perderà, dato che io curatore non ammetterò la domanda presentatata dalla coppia dei legali.
Oltretutto, a chi intesto il cronologico? Al primo? O è possibile abbinarla a due soggetti diversi presenti nell'anagrafica come due persone fisiche?
Grazie in anticipo della risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2016 20:06RE: Richiesta ammissione al passivo avvocato consulente di un creditore
Non abbiamo ben capito la domanda perché lei parla di due avvocati che "hanno fatto domanda di insinuazione al passivo in via autonoma", il cui significato non è univoco dato che lei poi si chiede "se due avvocati, che non fanno parte di uno studio associato, possono insinuarsi nella stessa domanda".
A questa domanda specifica possiamo rispondere affermativamente in quanto un soggetto può rivolgersi ai professionisti che ritiene e farsi assistere da un numero imprecisato di legali, salvo a valutare la pluralità ai fini delle spese.
Poi lei si pone il problema se avvertire i due legali o la parte che non hanno chiesto le spese del giudizio. E' sempre opportuna una collaborazione del curatore con le parti e abbiamo sempre suggerito di contattare gli interessati prima di una decisione, ove le cose non siano chiare, ma nel caso ci sembra eccessiva la sua preoccupazione considerato che ha a che fare con due avvocati e non con una parte sprovveduta, alla quale è giusto dare un aiuto.
Zuchetti Sg srl
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)16/02/2016 08:10RE: RE: Richiesta ammissione al passivo avvocato consulente di un creditore
Unica domanda di ammissione, due creditori in solido. Mi scuso se sono stata poco chiara. Il software mi abbina la domanda ad un solo avvocato. Quindi devo decidere chi dei due scegliere, se A o B. Entrambi si insinuano.
Le spese legali per l'intervento in giudizio pre fallimentare per chiedere una sentenza di condanna al pagamento dovrebbero essere chieste in ammissione al passivo dal creditore del fallito. O vi sono casi in cui lo devono fare in via autonoma,per il loro compenso, nonostante abbiano lavorato per il creditore? Ho diverse domande formulate così.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2016 17:38RE: RE: RE: Richiesta ammissione al passivo avvocato consulente di un creditore
Alla luce delle attuali precisazioni riteniamo di ricostruire la vicenda come segue:
a- Il creditore Tizio agisce in giudizio per ottenere la condanna del debitore Caio con l'assistenza di due legali; ottiene una sentenza di condanna, anche alle spese del giudizio, prima che Caio sia dichiarato fallito.
b- al passivo del fallimento si insinua Tizio per l'importo al cui pagamento Caio era stato condannato in sentenza, ma non chiede il pagamento delle spese processuali;
c- al passivo del fallimento si insinuano anche i due legali, i quali chiedono il pagamento delle spese processuali in solido tra loro.
Ora lei ci chiede:
1 i due legali sono legittimati a chiedere il pagamento delle spese processuali?
2 possono farlo presentando un'unica domanda?
3 come registrare quest'unica domanda?
4 deve avvertire il creditore sono necessari alcuni chiarimenti Tizio che le spese processuali sono state chieste dai legali?
Quanto alla domanda sub 1, in primo luogo è da appurare se i due legali chiedono il pagamento delle spese in proprio o quali avvocati di Tizio. In questo secondo caso non sorgerebbe alcun problema in quanto essi fanno valere, evidentemente in base ad un mandato (da verificarne l'esistenza) un credito del loro rappresentato, ma la sua domanda lascia presumere che i due legali chiedono dette spese in proprio. tanto non è possibile perchè la condanna al pagamento delle spese, come per la somma capitale, è a carico del soccombente in favore dell'altra parte, a meno che nella sentenza del giudice di pace non sia contenuta la condanna del soccombente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari al pagamento delle spese e degli onorari. In questo caso, infatti, la condanna fa sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, il che significa che tale avvocato può chiedere direttamente alla parte soccombente la soddisfazione del suo credito; in sostanza va affermata la legittimazione dell'avvocato distrattario a proporre domanda di partecipazione al concorso, per cui deve verificare come è stata disposta la condanna al pagamento delle spese nella sentenza in questione.
Questo, però, non comporta che l'avvocato possa vantare un qualche privilegio perché il credito azionato costituisce pur sempre il credito per spese della causa di cognizione che, se non vi fosse stata l'anticipazione, avrebbe richiesto la controparte vittoriosa e che avrebbe ottenuto collocazione chirografaria.
Quanto alle domande sub 2 e 3, è possibile il cumulo soggettivo nel senso che più creditori possono presentare anche una unica domanda, specie quando hanno una comunanza di interessi (pensi alle domande di insinuazione presnetate dei sindacati per gruppi di dipendenti). Come registrarle dipende da come è formulata la domanda. Se, i due legali chiedono il pagamento di un'unica somma tra loro in solido (come lei dice, usando questo termine), va fatta una sola registrazione perché la domanda è sostanzialmente unica, e che sia a nome dell'uno o dell'altro legale è del tutto indifferente, posto che la solidarietà attiva consente a ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri (art. 1292 c.c.). Se invece, i due legali non hanno chiesto il pagamento di u'unica somma ma hanno diviso tra loro i crediti e ciascuno chiede l'ammissione del proprio, deve fare due registrazioni, una per ciascun legale, ricorrendo eventualmente ad un bis (per come fare informaticamente, qualora ricorra questa ipotesi, può telefonare al cento assistenza Zucchetti).
Quanto ad avvertire il creditore Tizio, confermiamo il nostro precedente consiglio di non travalicare i propri limiti. A parte il fatto che, come detto, i legali po9trebbero anche essere legittimati ad insinuarsi in proprio, si tratta di rapporti tra i legali e il loro assistito.
Zucchetti SG srl
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