Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito per mute per violazione al codice della strada

  • Elena Caterina Peddis

    CAGLIARI
    15/12/2009 17:59

    credito per mute per violazione al codice della strada

    Vorrei sapere se il credito richeisto dalla Polizia Municipale per una multa in relazione ad un autoveicolo ancora intestato al fallimento all'Ufficio PRA e non rinvenuta in sede diinventariazione deve essere ammesso oppure respinto?

    In ogni caso si dovrà provvedere al fermo ?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/12/2009 19:33

      RE: credito per mute per violazione al codice della strada

      Crediamo che nessuno possa darle una risposta precisa in quanto non è un caso regolato dalla legge. riteniamo- applicando analogicamente il principio dettato per il pagamento dell'imposta di proprietà (art. 32 D.L. n. 953/82: La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione)- che anche le multe non debbano essere pagate se il curatore ha effettuato l'annotazione della perdita del possesso dell'auto al PRA. Questa annotazione è diversa dalla trascrizione (erroneamente chiamata anche questa annotazione) di cui al secondo comma dell'art. 88 l.fall., perché quest'ultima presuppone l'acquisizione del bene all'attivo fallimentare, nel mentre l'annotazione della perdita del possesso riguarda l'ipotesi in cui il fallimento non dispone del bene.
      In mancanza di detta annotazione ci sembra difficile sottrarsi al pagamento delle multe riguardanti la circolazione dell'auto formalmente intestata al fallito.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        18/03/2016 11:27

        RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

        Sottopongo un caso leggermente diverso.
        Sono il curatore di un fallimento di una ditta individuale quindi della persona fisica. Mi è stata notificata una cartella di pagamento relativa a sanzioni di rilevante importo per violazioni al codice della strada comminate dalla polizia municipale per fatti successivi al fallimento.
        Da accertamenti svolti risulterebbe che il fallito stava guidando un'auto presa a noleggio.
        Non so come comportarmi perché, se il credito fosse in prededuzione, di fatto il fallito potrebbe riversare sulla massa fallimentare tutti questi debiti che creerebbe durante la procedura, addivenendo ad una sorta di impunità.
        Si può considerarlo come un debito non prededucibile perchè non inerente l'amministrazione dei beni fallimentari o comunque non rientrante fra le spese di procedura e, quindi, non opponibile al fallimento, essendo contrario alle finalità della procedura concorsuale ? e comunque, perché, trattandosi di una sanzione amministrativa per comportamenti personali, è personale e non è riconducibile al fallimento ?
        Ringrazio per l'attenzione e per la risposta che vorrete darmi.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/03/2016 11:17

          RE: RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

          Il fallimento non risponde delle obbligazioni, siano esse contrattuali che extracontrattuali per illecito, contratte dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, giusto il disposto dell'art. 44 l.f., per cui il credito in questione non va proprio riconosciuto.
          Una responsabilità del fallimento ricorre quando il fallito utilizzi un'auto che sia stata acquista all'attivo fallimentare, per il fatto cioè che il fallimento ha la disponibilità dell'autoveicolo, ma nel caso in esame il fallito ha commesso le infrazioni stradali utilizzando una vettura presa a noleggio, per cui lei deve far presente a chi le ha notificato la cartella che il fallimento non risponde del debito e comunicare al fallito le cartelle ricevute.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Morganti

            Prato
            13/04/2016 10:07

            RE: RE: RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

            Buongiorno,
            traggo spunto dalla discussione per chiedere un vostro parere su un'insinuazione tardiva fatta dal Comune per (TARI e contravvenzioni stradali).
            La documentazione trasmessa dal Comune contiene verbali e notifiche degli stessi.
            La società fallita è un società di capitali e le infrazioni riguardano mezzi non rinvenibili nell'attivo fallimentare (al PRA non risulta ora più niente riconducibile alla società). Nelle constatazioni delle infrazioni, non è stato provveduto a comunicare le generalità dell'effettivo trasgressore.
            Il Comune ha chiesto l'intero credito in privilegio 2752 comma 3.
            Io ritengo che sia corretta la richiesta per quanto riguarda la TARI, mi lascia un po' perplessa invece l'insinuazione delle contravvenzioni stradali per le quali nello specifico chiedo un vostro pensiero su come trattarle.
            Ringrazio.

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/04/2016 20:29

              RE: RE: RE: RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

              Condividiamo la sua soluzione per la TARI. Per quello derivante da violazioni di norme del codice stradale, va ricordato che, a norma dell'art. 196 cod. strad. il proprietario dell'autoveicolo è obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della relativa sanzione amministrativa, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, per cui, in primo luogo deve vedere se la società fallita era proprietaria del veicolo contravvenzionato all'epoca in cui la contravvenzione è stata elevata. Se, come lei dice dal PRA risulta che la società non ha mai avuto in proprietà o altro titolo l'automezzo in questione, deve proporre ricorso o in autotutela, cioè rivolto all'Ente che ha applicato la multa affinché la annulli, o al Prefetto o al Giudice di pace, così come potrebbe fare un qualsiasi privato che si trovasse nella descritta situazione di subire una sanzione amministrativa per una violazione commessa con una auto non sua.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Morganti

                Prato
                13/04/2016 21:52

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

                Ringrazio per la tempestiva risposta al quesito.
                Purtroppo nella mia domanda sono stato poco chiaro: al PRA ho per il momento fatto solo una interrogazione (visura) alla data "odierna" e allo stato attuale la fallita non risulta più essere proprietaria di nessun automezzo.
                In precedenza però la stessa società era proprietaria di due autoveicoli che sono stati in seguito ceduti.
                Mi riservo per questo motivo di verificare se le contravvenzioni sono tutte riconducibili al periodo durante il quale la fallita era proprietaria di quei veicoli e mi chiedo qualora le date coincidano come trattare tale credito comunale insinuato al passivo (privilegio / chirografo).
                Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/04/2016 20:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: credito per mute per violazione al codice della strada

                  Se dalla ricerca che effettuerà risulterà che all'epoca in cui furono elevate le contravvenzioni stradali l'automezzo interessato era nella disponibilità della società fallita, questa è tenuta, in quanto obbligata solidale al pagamento, come abbiamo detto nella risposta precedente.
                  Per quanto riguarda la collocazione del credito l'evoluzione giurisprudenziale in tema di interpretazione del terzo comma dell'art. 2752 c.c. ci ha indotto a modificare una risalente risposta in cui avevamo escluso il privilegio, per ricordare che ora, secondo la Cassazione (Cass. n. 8460 del 2010) le somme dovute per sanzioni a violazione del codice della strada rientrano in quelle di spettanza di province e comuni, per le quali, l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Di conseguenza il credito in questione gode del privilegio di cui al'ult. comma dell'arte. 2752 c.c..
                  Zucchetti Sg Srl