Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Art.72-quater: determinazione del credito residuo in linea capitale

  • Pietro Marco Menetti

    Modena
    11/10/2011 13:10

    Art.72-quater: determinazione del credito residuo in linea capitale

    Spett.le Zucchetti,
    chiedo cortesemente la Vostra opinione in merito al seguente dubbio interpretativo attinente la giusta quantificazione del residuo in linea capitale ai sensi dell'Art.72-quater.
    Il fallito aveva stipulato un contratto di leasing - unico - avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi tra loro (arredi ed attrezzature).
    In sede di inventario non venivano rinvenuti tutti di beni ma solamente una quota parte (circa il 60%).
    Ora devo riuscire a quantificare il CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE così come definito al comma due dell'Art.72-quater al fine di poter definire - per differenza - la parte della somma ricavata dalla vendita spettante alla curatela.
    Il dubbio è su due possibili interpretazioni:
    1- il credito residuo in linea capitale è quello complessivo risultante dal contratto di locazione finanziaria a prescindere dal fatto che parte dei beni acquistati con tale provvista non siano stati rinvenuti e quindi non realizzati sul mercato;
    2- il credito residuo in linea capitale da scomputare dal valore realizzato è solo quello riconducibile all'acquisto dei beni venduti mentre la quota di capitale riferibile ai beni non rinvenuti debba essere soddisfatta in via chirografaria in quanto non riconducibile ai beni ceduti (sul punto penso sia nevralgico il fatto che il contratto di leasing è unico e non tanti "piccoli")
    In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente
    Pietro Marco Menetti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2011 19:33

      RE: Art.72-quater: determinazione del credito residuo in linea capitale

      A nostro avviso il credito residuo per capitale comprende le rate a scadere capitalizzate e la quota di credito corrispondente alla parte dei beni non restituibili perché non rinvenuti (presumibilmente la società di leasing, anche se ha chiesto la restituzione di tutti i beni oggetto del contratto, convertirà la domanda, per la parte non rinvenuta, in un credito, come consente l'art. 103).
      Da questo importo dovrebbe essere detratta la somma ricavata dalla vendita dei beni trovati o da altra collocazione degli stessi.
      Zucchetti SG Srl