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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRIVILEGIO ACCISE DI RIVALSA EX ART 16 D. LGS. 504/1995
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Riccardo Stiavetti
LIVORNO19/05/2019 18:42PRIVILEGIO ACCISE DI RIVALSA EX ART 16 D. LGS. 504/1995
In qualità di curatore di una società che gestiva un deposito e commercializzava prodotti energetici (essenzialmente gasolio per autotrazione e agricolo) ad imposta assolta, mi trovo a dover valutare le domande d'insinuazione di fornitori di gasolio e pertanto avrei bisogno di una vostra opinione sul privilegio ex art 16, co. 3, D.Lgs. 504/1995, così come modificato dal DL 179/2012: "I crediti vantati dai soggetti passivi d'imposta e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione".
Ritengo di poter riconoscere il privilegio a coloro che, soddisfatti tutti gli altri presupposti, mi mettono a disposizione elementi per poter riscontrare nella domanda d'insinuazione che il fornitore era alternativamente un soggetto passivo d'imposta per le accise oppure era titolare di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta.
Un fornitore mi chiede di riconoscerli il privilegio sulle accise di rivalsa in difetto di entrambe le suddette condizioni (almeno così sembrerebbe) in quanto, secondo la loro interpretazione, il DL 179/2012 ha esteso ai "rivenditori" il privilegio prima spettante ai soli soggetti passivi dell'accisa. Tale interpretazione viene supportata dal fornitore con un decreto di opposizione al passivo (Trib. Treviso 07.01.2015 in procedura 2/2014).
Secondo il mio punto di vista la modifica normativa apportata dal DL 179/2012 ha esteso il privilegio sulle accise di rivalsa, precedente riconosciuto esclusivamente ai soggetti passivi d'imposta, anche ai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta e non anche ai "rivenditori" privi di un deposito commerciale.
Vi chiedo cortesemente un vostro punto di vista sull'interpretazione e il campo di applicazione dell'art. 16, co. 3, D.Lgs. 504/1995.
Un cordiale saluto,
Riccardo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2019 19:20RE: PRIVILEGIO ACCISE DI RIVALSA EX ART 16 D. LGS. 504/1995
Per la verità, anche il Tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna 10/06/2015) si è espresso nello stesso senso di quello di Treviso, statuendo che la norma dell'art. 16 d.lgs. 504/1995 è stata riformata dal D.L. 179/2012, che ha esteso ai rivenditori il privilegio prima spettante ai soli soggetti passivi dell'accisa; "più in particolare- spiega il Tribunale- l'art. 34 sexies del D.L. 179/2012 ha disposto quanto segue: "all'art. 16 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n.504, comma 3, dopo le parole "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta", e la parola "assolto" è sostituita dalle seguenti "comunque corrisposto"; in sostanza il legislatore, introducendo tale norma, ha esteso il privilegio generale mobiliare ad un'altra distinta categoria di soggetti, i rivenditori, che, ai fini della concessione del privilegio, vengono equiparati ai soggetti passivi del tributo".
Dobbiamo dire che questa motivazione non ci sembra molto convincente in quanto il tenore letterale della norma va verso la direzione da lei indicata e tutti gli obblighi previsti dalla legge si riferiscono ai depositi, tuttavia anche l'interpretazione dei due tribunali citati , di carattere estensivo ci può stare.
Quanto al privilegio, la norma è del tutto imprecisa in quanto parla di "privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto", ma il fatto è che l'art. 2752 c.c. prevede tre privilegi, rispettivamente di grado 18, 19 e 20, per cui non si capisce aquale di questi debba essere posposto, anche perché, se dal punto di vista oggettivo potrebbe essere avvicinato al credito Iva dello Sato, se ne discosta perché nella fattispecie si tratta di rivalsa dell'accise del privato. Per questo motivo noi, nella tabella dei privilegi, abbiamo previsto il credito di rivalsa per accise al Prg. 47,Prefer. G20.1b, Gen. Prg. 47, CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti di rivalsa per accise".
Zucchetti SG srl
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