Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

IVA e CPA Professionista

  • Rachele Pannullo

    Roma
    20/02/2020 17:45

    IVA e CPA Professionista

    Buonasera,
    volevo sapere per quanto riguarda l'ammissione in privilegio dell'IVA e della CPA del professionista, con decorrenza del 2018 è relativa all'emissione della fattura o subordinata all'incardinamento del giudizio, poichè sto predisponendo lo stato passivo per le domande di alcuni professionisti che hanno iniziato a svolgere l'incarico professionale negli anni 2016, 2017 (la società è fallita nel luglio 2019). I professionisti non hanno depositato fatture, ma soltanto progetti di parcella nell'anno 2019.
    Grazie
    Avv. Elena Lanterna
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2020 19:27

      RE: IVA e CPA Professionista

      Il problema per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. anche al credito per IVA e CPA dei professionisti, introdotto dall'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'1.1.2018 non riguarda le fatture, se emesse in via definitiva o pro forma, perché anche in questo secondo caso è dovuta l'IVA e la fattura definitiva viene emessa al momento del pagamento. Il problema vero- e che, dalle indicazioni cronologiche della vicenda che lei fornisce, interessa anche la domanda formulata- attiene al estensione del privilegio alle prestazioni effettuate anteriormente al primo gennaio 2018, su cui non si è ancora composto il contrasto esistente.
      Ricordiamo che prima della citata legge il credito per IVA di rivalsa del professionista godeva del privilegio speciale di settimo grado ex art. 2758 co. 2 c.c. e che solo con la citata norma del 2017, il beneficio del privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 è stato esteso anche al credito per rivalsa dei «professionisti», che la Corte Cost. con la recentissima sentenza 03/01/2020, n.1 ha ritenuto applicabile non solo ai professionisti ma ad ogni altro prestatore d'opera, intellettuale o no, che può usufruire del privilegio professionale.
      Immediatamente è sorta la questione se la norma era applicabile anche ai crediti dei professionisti per prestazioni effettuate precedenti all'inizio del gennaio 2018. Sul punto la citata Corte Cost. non si è pronunciata perché non strettamente oggetto del sue esame, ma per giustificare che entrava nel merito della questione che le era stata posta benchè nella fattispecie il credito riguardasse prestazioni antecedenti la legge, statuisce che il "convincimento del giudice rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente, quindi) anche ai crediti sorti prima della introduzione della norma censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sul richiamo della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 176 del 2017) che ha affermato che «il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo» (nello stesso senso, sentenze n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
      Si rinnova il contrasto tra Corte Costituzionale e Cassazione, la quale, nella sua massima espressione a sezioni unite, ha affermato che "le norme sui privilegi appartengono alla disciplina sostanziale di diritto civile in quanto attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (Cass. sez. un. 20 marzo 2015, n. 5685). la prevalenza dei giudici di merito è su questa linea.
      Poiché nel suo caso le prestazioni risalgono al 2016- 2017, è il caso che si informi quale linea segue il giudice delegato al fallimento.
      Zucchetti Sg srl