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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
contratto di trasporto e smaltimento rifiuti
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Franco Squizzato
CASTELFRANCO VENETO (TV)27/10/2016 11:44contratto di trasporto e smaltimento rifiuti
Buongiorno,
sto analizzando alcune insinuazioni al passivo presentate da società che effettuano attività di trasporto e smaltimento rifiuti e vorrei la Vostra cortese opinione circa il termine prescrizionale da applicare alle fatture emesse in ragione del servizio prestato. Se si facesse riferimento alla normativa sui trasporti dovrei applicare il termine annuale previsto dall'art. 2951 cc, vigente per i trasporti effettuati a far data dal 28/2/2006 in virtù dell'abrogazione operata dall'art. 3 del D. Lgs. 286/05. Se, invece, dovessi fare riferimento ad altra forma di contratto il termine sarebbe indubbiamente più lungo.
Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 258 del 08/02/2016 ha affermato che " nel contratto di trasporto il termine di prescrizione annuale, dei diritti nascenti dal contratto, trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi e di trasporto".
A Vostro avviso quale termine di prescrizione va applicato al contratto di trasporto e smaltimento rifiuti?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/10/2016 17:00RE: contratto di trasporto e smaltimento rifiuti
Non conosciamo la decisione del Tribunale di Vicenza, ma ci sembra che essa si rifaccia alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, appunto, "Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione" (Cass. 18/12/2015, n. 25517; Cass. 30/11/2010 n. 24.265; Cass. 13/09/1997, n. 9128).
Per la verità leggendo queste sentenza si vede che essi si riferiscono tutte ad ipotesi in cui ad una società di autotrasporti venga affidato l'incarico stabile di effettuare una serie di trasporti di merci, tanto che nelle motivazioni si parla più correttamente di appalto di servizi di trasporto e non di appalto di servizi e di trasporto. Nel caso di attività di smaltimento rifiuti avremmo difficoltà a fare lo stesso discorso giacchè l'incaricato assume a proprio rischio e con propri mezzi il compito di rendere un servizio, il cui risultato è lo smaltimento dei rifiuti, anche se questo implica una attività di trasporto dei rifiuti stessi. A più potrebbe parlarsi di un contratto misto di appalto e di trasporto la cui disciplina va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), pur senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale. L'elemento prevalente dovrebbe essere, salve diverse risultanze di una indagine concreta, quello dell'appalto, per cui troverebbe applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale.
Zucchetti SG srl
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