Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Nota di variazione. URGENTE
-
Maria Carla Dichio
TOLVE (PZ)29/08/2016 17:20Nota di variazione. URGENTE
Buonasera,
si premette che la società di cui sono stata nominata curatore è stata dichiarata fallita in data 26/11/2015.
In data 30/03/2016, in sede di ammissione allo stato passivo domande tardive, ho ricevuto da un fornitore una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 633/72 per recupero dell'iva. La nota di variazione è datata 31/12/2015.
Le domande sono:
1) devo tener conto della nota di variazione e quindi ammettere il credito allo stato passivo domande tardive per un importo al netto della nota di variazione? La circolare del Ministro delle Finanze n. 77/E/2000 stabilisce che l'infruttuosità della procedura si determina in sede di riparto finale, pertanto sembrerebbe che il creditore abbia anticipato l'emissione della nota di variazione.
E' pacifico che per le procedure a partire dal 1/01/2017, a seguito della modifica dell'art. 26 comma 2 DPR 633/72, la facoltà di emettere la nota di variazione decorre dalla data della sentenza di fallimento.
2) il curatore ha l'obbligo di annotare la nota di variazione nel registro delle fatture emesse, senza alcun obbligo di versamento dell'IVA?
Il quesito è urgente, in quanto devo depositare il 1/09/2016 il progetto stato passivo domande tardive.
Grazie per la collaborazione.
Maria Carla Dichio
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 09:05RE: Nota di variazione. URGENTE
Dal quesito pare di capire che la nota di credito sia stata emessa dopo il fallimento, ma prima dell'istanza di ammissione al passivo.
Se così è, parrebbe che il fornitore chieda l'ammissione per il solo imponibile, ovvero per la fattura originaria meno l'IVA esposta nella nota di credito.
L'originalità di tale comportamento (sinceramente, è la prima volta che ci viene segnalato qualcosa del genere) non muta però i termini della questione: se la motivazione della nota di credito è l'apertura della procedura concorsuale, essa appare emessa in violazione dell'art. 26/633 (quantomeno nella sua interpretazione da parte dell'Agenzia che dobbiamo oramai ritenere pacifica) e quindi dovrà essere respinta perché emessa illegittimamente.
Chiediamo scusa ma ci era sfuggita la notazione "urgente". Data la particolarità del caso riteniamo però che in sede di udienza la questione possa essere comunque riesaminata, anche alla luce di quanto abbiamo scritto e che riteniamo difficilmente contestabile.
-
Aris Schiavoncini
Rimini05/09/2016 10:32RE: Nota di variazione. URGENTE
Buongiorno,
approfitto del post poichè mi trovo in una situazione in qualche modo similare.
La società, fallita nel 2011, ha ricevuto delle note di variazione articolo 26 da un fornitore datate 18/08/2016 per la rettifica di fatture ricevute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e contabilizzate unicamente per la detrazione dell'IVA.La società fallita non è ancora in fase di ripartizione, quindi come sopra sembrerebbe che chi ha emesso nota abbia anticipato l'operazione.
Chiedo pertanto quale, a Vostro parere, dovrebbe essere il comportamento da osservare ai fini IVA per l'eventuale debito riferito a tali note di variazione e, qualora non si debba e non sia possibile rilevare il debito IVA, in quanto la norma attuale non lo acconsente, come debba procedersi nella eventuale rilevazione o meno di detti documenti di rettifica (note di accredito); in sostanza dette note di variazione devono essere comunque registrate pur non tenendo conto del debito IVA?
In attesa di un Vostro parere, ringrazio per l'attenzione.
Dottor Aris Schiavoncini
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/09/2016 10:18RE: RE: Nota di variazione. URGENTE
Non ci è chiaro l'accaduto: se la società è fallita nel 2011, quando sono state emesse, e quando sono state ricevute le fatture?
E ancor più importante: con quale motivazione sono state emesse le note di credito?
Partendo da tale ultima domanda scindiamo quindi la risposta in due parti.
Se le note di credito sono state emesse "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali", allora le fatture a cui le stesse si riferiscono sono state con ogni probabilità emesse ante fallimento, come parrebbe anche dalla notazione "contabilizzate unicamente per la detrazione dell'IVA", e allora:
- o sono state ricevute poco dopo l'emissione, e allora p.es. nel 2014 l'IVA non poteva più essere detratta,
- o sono state ricevute, scaglionate nel tempo, negli anni successivi, e la cosa ci pare decisamente anomala.
Ma tutto ciò non muta la risposta al quesito: per quanto detto nell'intervento precedente, le note di credito sono state emesse illegittimamente e debbono quindi essere respinte.
Potrebbe invece darsi il caso che le note di credito non siano state emesse "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali" ma perché "viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili" (prima parte del secondo comma dell'art. 26/633).
Ciò accade talvolta (anche se di solito per periodi decisamente più brevi dei quattro anni indicati nel quesito) perché il fornitore in contratti di somministrazione (ci è capitato con compagnie telefoniche) continua a emettere fatture anche dopo il fallimento, e quando finalmente recepisce l'apertura della procedura e l'interruzione del contratto, emette le note di credito a storno.
Se questo è il caso, allora:
- correttamente il Curatore le ha registrate portando in detrazione l'IVA
- al ricevimento delle note di credito registrerà anch'esse, e ne sorgerà IVA a debito, di pari importo.
-
-
Maria Carla Dichio
TOLVE (PZ)12/09/2016 11:20RE: RE: Nota di variazione. URGENTE
Buongiorno,
innanzitutto la ringrazio per la risposta.
Nella predisposizione dello stato passivo domande tardive ho ammesso il credito tenendo conto della nota di variazione, quindi per il solo imponibile. In sede di udienza, fissata per il giorno 16/09/2016, come da Lei suggerito, riesaminerò la questione con il Giudice.
A questo punto mi chiedo, rendendo illegittima l'emissione della nota di variazione (alla luce della circolare del Ministero delle Finanze n. 77/E/2000 e della risoluzione n. 155/E del 12/10/2001 dell'Agenzia delle Entrate):
1) il Curatore in contabilità non è tenuto ad effettuare alcuna registrazione,
2) è sufficiente il provvedimento di esecutività dello stato passivo del G.D. per comunicare al creditore l'illegittimità della nota di variazione emessa o vanno fatte ulteriori comunicazioni?
La ringrazio
Saluti
Maria Carla-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/09/2016 20:19RE: RE: RE: Nota di variazione. URGENTE
Poiché la note di credito sono state emesse illegittimamente, debbono semplicemente essere respinte (suggeriremmo via PEC per avere la documentazione sia della spedizione che del ricevimento), non debbono essere registrate in contabilità né va fatta alcuna altra comunicazione. -
Maria Carla Dichio
TOLVE (PZ)27/09/2016 20:38RE: RE: RE: RE: Nota di variazione. URGENTE
Buonasera, come da Lei suggerito, in sede di udienza (20/09/2016) ho sottoposto la questione al G.D. e ha supporto della mie motivazioni, ovvero considerare illegittima la nota di variazione emessa, ho mostrato la circolare del Ministero delle Finanze n. 77/E del 17/04/2000 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 155/E del 12/10/2001 oltre a specificare che l'applicazione dell'art. 26 del DPR 633/72 nella nuova formulazione della legge di stabilità 2016 (ovvero che si puo' emettere la nota di variazione al momento della dichiarazione di fallimento) si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 31/12/2016.
Il G.d. ha respinto le mie motivazioni e ha ammesso il credito considerando la nota di variazione in quanto ha dichiarato che:
1) non puo' ammettere un credito per un importo superiore a quanto richiesto
2) non puo'stabilire la legittimità o meno di un documento fiscale (eventualmente l'Agenzia delle Entrate considererà illegittima la emissione della nota di variazione)
Grazie per la collaborazione
Saluti
Maria Carla Dichio
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/10/2016 16:38RE: RE: RE: RE: RE: Nota di variazione. URGENTE
Per quanto riguarda il punto 1, la decisione ci pare assolutamente corretta; il nostro riferimento alla possibilità di riesaminare la questione in sede di esame del passivo riguardava la possibilità che il creditore, alla luce delle Sue e nostre considerazioni, ritirasse la domanda per poi riformularla per l'intero.
Per quanto riguarda il punto 2, una volta che è stata chiesta e accolta l'ammissione per il solo imponibile (è certamente nella facoltà di un creditore chiedere, in sede di istanza di ammissione al passivo, solo una parte di quello che gli spetta), non è più competenza del Giudice Delegato esaminare la correttezza o meno dei documenti ricevuti dal Curatore, ma è quest'ultimo che deve valutarla, e comportarsi di conseguenza.
Anche se l'ammissione è stata disposta al netto dell'IVA, riteniamo che le note di credito debbano quindi comunque essere respinte perché emesse illegittimamente.
-
-
-
-
-