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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Somme incassata dal creditore nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo
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Luca Michelangeli
Ancona26/01/2018 16:18Somme incassata dal creditore nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo
La società A prima di fallire si oppone ad un decreto ingiuntivo a favore della società B. Il giudice aveva apposto la clausula di provvisoria esecutività nel decreto ingiuntivo. Sulla base di questa provvisoria esecutività B pone in essere azioni legali recuperando circa 20.000 euro alla società A. In attesa del giudizio di opposizione fallisce anche B.
Io sono il Curatore della società A.Il Curatore di B s'insinua al passivo fornendo come mezzo di prova questo decreto ingiuntivo (come detto provvisoriamente esecutivo)
Dato per scontato l'orientamento che il credito, provato solo da questo decreto ingiuntivo non definitivo, non sia sufficiente all'ammissione al passivo e che quindi B non possa vantare un credito nei confronti di A vi chiedo:
1. Posso fare istanza di ammissione al passivo del fallimento di B per avere indietro i 20.000 euro provvisoriamente incassati da B? Per farlo devo riassumere il giudizio di opposizione?
2. B s'insinua anche per un altro credito (provato) posso eccepire la compensazione con i 20.000 euro che B aveva incassato "provvisoriamente"?
3. Che fine fa il giudizio di opposizione con entrambe le parti fallite? Il giudice rileverà la sua estinzione o "teoricamente" può essere riassunto da una delle parti?
4. L'estinzione del giudizio di opposizione renderebbe definitivo il decreto ingiuntivo iniziale?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2018 20:08RE: Somme incassata dal creditore nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo
Cominciando dalla fine, il giudizio di opposizione, a seguito della interruzione per il fallimento dell'ingiunto A, non poteva, e non può essere riassunto nei confronti del fallimento, per il principio della esclusività del passivo, che sta a significare che chi intende partecipare al concorso sostanziale sui beni del fallito acquisiti alla massa deve far valere la sua pretesa nei confronti del fallimento a mezzo insinuazione al passivo; di conseguenza quel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ove fosse stato riassunto nei confronti della curatela del fallimento A avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. La improcedibilità o la mancata riassunzione a causa del fallimento del debitore non comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, perché questo non è equiparabile ad una sentenza di primo grado ma è un provvedimento che non potendo più divenire definitivo in quanto l'opposizione non può continuare, è come se non esistesse, Per questo motivo, lei ha giustamente respinto l'insinuazione fatta dal curatore del fallimento dell'ingiungente B fondata sul decreto ingiuntivo richiamando quella giurisprudenza che esclude che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo prima del fallimento ai sensi dell'art. 647 cpc possa valere come titolo per l'ammissione.
Ciò non toglie che il curatore del fallimento B possa far valere lo stesso credito documentandolo diversamente, per cui è giusta la domanda se lei può opporre in compensazione a questo credito, o ad altro credito di B, in compensazione il credito derivante dal diritto alla restituzione delle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo opposto ma provvisoriamente esecutivo.
Crediamo che non sia possibile perché lei non dispone di un credito liquido ed esigibile, ma di un credito che dovrà essere appurato attraverso azione revocatoria, che ha natura costitutiva; anche le somme pagate in corso di esecuzione sono infatti revocabili a norma del secondo comma dell'art. 67 l.f. e solo dopo la sentenza favorevole di revoca, lei può pretendere che il convenuto restituisca quanto incassato e quindi solo dopo tale sentenza potrebbe insinuarsi al passivo del fallimento di B. Tanto comporta anche che il credito che deriva dalla revocatoria è in favore della massa del fallimento A nel mentre il credito del fallimento B è verso il fallito A, per cui mancherebbero le condizioni per la compensazione.
Questo secondo diritto, ma, considerato che entrambi i soggetti sono falliti e quindi entrambi pagano in moneta fallimentare, nulla impedisce di cercare un accordo che eviti le spese di una revocatoria (che dovrebbe essere vincente se i pagamenti sono stati effettuati nei sei mesi anteriori al fallimento di A) prospettando fin da ora una ipotesi di compensazione.
Zucchetti SG srl
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