Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Riassunzione contenzioso tributario

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    27/04/2018 01:08

    Riassunzione contenzioso tributario

    Espongo un caso pratico.
    Fallimento dichiarato fine dicembre 2017.
    Pende un contenzioso tributario precedentemente avviato dalla società fallita quando era in bonis.
    Il difensore che la società aveva a suo tempo incaricato comunica alla Commissione l'intervenuto fallimento a fine febbraio 2018 e la CTP contestualmente con apposita ordinanza dichiara l'interruzione del processo.
    Il predetto difensore procede quindi ad informare il curatore della presenza del contenzioso e della disposta interruzione del processo, evidentemente non conosciuto prima dalla curatela.

    Chiedo cortesemente se il termine (di sei mesi) per la riassunzione del processo tributario per la curatela decorra dalla data della declaratoria di fallimento oppure dalla data di interruzione disposta dalla Commissione con l'apposita ordinanza?
    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2018 17:43

      RE: Riassunzione contenzioso tributario

      Il secondo comma dell'art. 43 del d.lgs. 31/12/1992, n.546 stabilisce che l'istanza di riassunzione deve essere proposta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte entro sei mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione al presidente della sezione.
      Questa disposizione- che fissa espressamente la data da cui incomincia a decorrere il termine semestrale per la riassunzione dei provvedimenti tributari-, non è superata dall'art. 43 legge fall.. Questo, infatti, ha introdotto una ipotesi di interruzione di diritto dei processi riguardanti il soggetto dichiarato fallito (in tal senso giurisprudenza unanime, tra cui Cass. ss.uu. n. 7443 del 2008, Corte Cost. n. 17 del 2010), la cui conseguenza è la preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, sarà causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, ma tale automatismo non implica anche, necessariamente, la decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione dalla data del verificarsi dell'evento. Tant'è che nel processo civile, in mancanza di una precisa disposizione circa la data da cui incomincia a decorrere il termine trimestrale per la riassunzione è dovuta intervenire la Corte Costituzionale (Corte Cost. 21 gennaio 2010, n. 17) e poi la Cassazione che hanno creato una giurisprudenza uniforme in forza della quale "la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell'evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (da ult. Cass. 15/09/2017, n. 21375; conf. Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 13/03/2013, n. 6331; Cass. 28/12/2016, n. 27165, ecc.)..
      E' da dire che la questione è stata risolta nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza- che se e quando sarà trasfuso in decreti delegati, sostituirà l'attuale legge fallimentare- in quanto il terzo comma dell'art. 148 è così formulato: "L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice", in conformità, come si vede, della disposizione tributaria.
      Zucchetti SG srl