Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contratto di leasing

  • Luigi Barbieri

    Padova
    05/09/2017 19:58

    Contratto di leasing

    In un contratto di leasing, avente data certa anteriore alla data del fallimento, che risulta risolto in quanto il fallito non aveva rispettato gli impegni vincolanti derivanti da tale contratto e che aveva come oggetto l'acquisto di un automezzo, la concedente chiede l'insinuazione al passivo per le rate scadute insolute, nonché delle rate residue a scadere. Inoltre richiede vengano riconosciuti e conteggiati gli interessi convenzionali al tasso contrattuale indicandoli "Tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora(agosto 2016), maggiorato di 9 punti percentuali, e comunque nei limiti tasso soglia di cui alla L 108/1996 o in subordine al tasso legale" La Curatela non è inoltre a conoscenza del possesso dell'automezzo oggetto del contratto e per vari motivi non è in grado di conoscerlo.
    Posto che il tasso richiesto non è stato compiutamente indicato dall'istante, nella fattispecie quale comportamento deve assumere la procedura anche per il calcolo degli interessi?
    Grazie
    Luigi Barbieri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/09/2017 19:55

      RE: Contratto di leasing

      Il contratto di leasing è stato oggetto della recente legge n. 124 del 24.08.2017, che ne ha trattato ai commi 136 e segg. dell'art. 1, fornendo la definizione del contratto di leasing, indicando i casi di inadempimento che condizionano la risoluzione e le conseguenze della stessa. Tale legge, a nostro avviso non è applicabile ai contratti già risolti al momento della sua entrata in vigore, anche perché sono nuovi i criteri fissati per la risoluzione, tuttavia è inevitabile che nel momento in cui si dovranno stabilire gli effetti della risoluzione, la nuova normativa, stante la mancanza di una organica pregressa regolamentazione (si fa ancora riferimento all'art. 1526 c.c.), costituirà un criterio guida cui presumibilmente i giudici si atterranno.
      Orbene, ai sensi del comma 138 della citata norma, "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente".
      Pensiamo che anche nel suo caso possa utilizzare questi criteri.
      Precisiamo, per chiarezza che la nuova normativa riguarda la risoluzione dei contratti di leasing in generale, per cui opera sia al di fuori fdel fallimento che in questa procedura ove si sia pervenuti alla risoluzione del contratto e non allo scioglimento ex art. 72 l.f., i cui effetti sono regolati dall'art. 72quater l.f, fatto espressamente salvo dalle nuove disposizioni.
      Zucchetti SG srl