Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione debito

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    03/06/2020 16:36

    prescrizione debito

    il fallito ha dei ruoli che sto valutando uno in particolare si riferisce a spese di giustizia penale anno 2005 notificato dall'agente di riscossione nel 2006 poi dopo nulla.

    si tratta di spese processuali con condanna a banca rotta fraud. dovute nell'ambito della sentenza di fallimento di snc nel quale il soggetto era socio.
    - ma tali spese non sarebbero dovute confluire nel passivo ?
    -Visto il tempo trascorso 14 anni è attuabile a parer vostro una richiesta per prescrizione del debito, in questo caso come dovrebbe essere redatta, con ricorso in autotutela semplice richiesta e a chi?

    grazie
    spp
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/06/2020 12:47

      RE: prescrizione debito

      Nel quesito si parla di spese di giustizia a carico della persona fisica, socio di s.n.c., condannato per bancarotta fraudolenta conseguente il fallimento di tale società.

      Non ci è chiaro per quale motivo e a quale fine si stiano ora valutando i ruoli in questione: siamo sempre nell'ambito di tale fallimento, o in un successivo nuovo fallimento della medesima persona?

      Se siamo sempre nell'ambito di tale fallimento, i costi del giudizio penale certamente non sono a carico della procedura, riguardando la sfera personale del socio, per un debito sorto successivamente al fallimento.

      Se invece siamo in un nuovo fallimento della medesima persona, si tratta di un suo debito personale per violazioni commesse prima del (nuovo) fallimento, e quindi certamente la richiesta di pagamento deve avvenire mediante presentazione di istanza di ammissione al passivo.

      Qualora e quando ciò avvenga, dovrà in primo luogo essere valutata la tempestività della presentazione della domanda stessa, alla luce delle prescrizioni dell'art. 101 l.fall., e in secondo luogo certamente si applica la prescrizione (la ordinaria decennale) e non è necessaria alcuna formalità: semplicemente il Curatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo formulerà tale eccezione, e sarà onere dell'Ente dimostrare che sono stati effettuate azioni interruttive della stessa.