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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
VALIDITA' CESSIONE DI CREDITO NON PAGATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO - NATURA POSTERGATA O MENO CONFERIMENTO AMMINISTRATORE...
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Leonardo Donnola
Spoleto (PG)09/10/2020 11:48VALIDITA' CESSIONE DI CREDITO NON PAGATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO - NATURA POSTERGATA O MENO CONFERIMENTO AMMINISTRATORE NON SOCIO DI SPA
Buon Giorno,
mi trovo a dover affrontare la seguente e, per me, complicata situazione.
Tizio, al tempo amministratore (ma non socio) di una S.P.A. (ALFA), effettua plurimi ed ingenti conferimenti e pagamenti in favore e per conto della Società che amministra. Successivamente la Società viene trasformata in S.R.L. e Tizio ne diviene socio unico ed amministratore.
In forza dei predetti conferimenti e pagamenti (tutti effettuati quando ALFA era S.P.A.) Tizio, con scrittura privata autenticata, cede un credito che ALFA vanta da un Ente Pubblico (Sempronio), in favore del proprio figlio Caio.
Preciso che tale cessione riguarda solo una parte dei conferimenti/pagamenti che Tizio ha effettuato in favore di ALFA.
Successivamente Caio, alla morte del padre, diviene socio unico ed amministratore, prima, e liquidatore poi di ALFA.
ALFA fallisce e Caio, pochi mesi prima del fallimento, emette fattura, per conto della ALFA in Liquidazione, verso Sempronio, per il pagamento direttamente ad ALFA proprio del credito precedentemente ceduto (cfr. il conto corrente indicato in fattura è quello, appunto, della Società ALFA).
Alla data del fallimento, comunque, il pagamento non è ancora avvenuto.
In sede di primo incontro con il Curatore, Caio conferma a verbale che la Fallita ALFA (e non se stesso) deve incassare la fattura di cui sopra da Sempronio.
Solo successivamente, invece, Caio invia al Curatore la documentazione attestante la cessione del credito padre/figlio di cui sopra (diamo, al momento per scontato la regolarità della notifica al debitore ceduto e la data certa antecedente al fallimento) e chiede che il credito che Sempronio si approssima a pagare sia corrisposto direttamente ad esso Caio piuttosto che alla Curatela.
Caio, quindi formula istanza di insinuazione al passivo chiedendo:
- la rivendica e/o pre-deduzione in suo favore del credito che Sempronio si approssima a pagare e, quindi, chiede che il pagamento non sia effettuato alla Curatela;
- quale erede di Tizio, la natura chirografaria del restante credito che Tizio vantava verso ALFA per i conferimenti/pagamenti effettuati.
Mi domando, quindi:
1) i conferimenti fatti da un amministratore di una S.P.A. (ma non socio) sono da considerarsi postergati ex art. 2467 c.c. e, se del caso, 2497 quinquIes c.c., ovvero vanno ammessi in chirografo?
2) sulla cessione del credito, ed ai sensi dell'art. 44 L.F., Sempronio oggi può/deve effettuare il pagamento a Caio, ovvero deve corrispondere i danari alla Curatela?
3) nel caso in cui Sempronio debba effettuare i pagamenti alla Curatela, il credito di Caio va ammesso in pre-deduzione, ovvero in chirografo o deve considerarsi postergato per quanto sub 1)?
Mio scuso ma nonostante plurime ricerche faccio fatica a giungere ad una conclusione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/10/2020 19:27RE: VALIDITA' CESSIONE DI CREDITO NON PAGATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO - NATURA POSTERGATA O MENO CONFERIMENTO AMMINISTRATORE NON SOCIO DI SPA
L'art. 2467 c.c. è estensibile alle società per azioni il cui assetto sia tale da consentire al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di una società a responsabilità limitata, per cui la sua applicazione anche alle spa richiede una valutazione in concreto se le società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali sia idonea di volta in volta a giustificare l'applicazione della disposizione citata. Ma tanto nella fattispecie conta poco perché la norma di cui all'art. 2467 c.c., nel fissare la regola della postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, ha lo scopo di evitare che società sottocapitalizzate operino con finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci e che il rischio correlato alla gestione priva di mezzi propri sia traslato ai creditori. Sono pertanto esclusi dalla norma i finanziamenti effettuati dagli amministratori non soci, come nel caso, che sono da considerare come finanziamenti di terzi.
Quanto alla cessione del credito della società Alfa a Caio, questa è avvenuta in data sicuramente anteriore al fallimento, visto che è stata effettuata dall'amministratore di Alfa, deceduto prima della dichiarazione del fallimento di Alfa e, trattandosi della cessione di un credito esistente ed esigibili, l'effetto traslativo si è verificato all'atto della cessione. Di conseguenza titolare del credito è il cessionario Caio, qualora non ci siano motivi per annullare o revocare detta cessione.
Ne consegue che, se la cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto (come lei dà per scontato) o comunque questi l'abbia accettata, il debitore deve effettuare il pagamento al cessionario. Se paga, nonostante la notifica, al cedente, ossia ad Alfa e per essa alla curatela, paga male e il cessionario Caio può chiedere a lui nuovamente il pagamento; a sua volta il solvens si potrà insinuare al passivo del fallimento Alfa per la ripetizione dell'indebito. Questo credito potrebbe essere considerato in prededuzione in quanto derivante dall'erroneo pagamento effettuato alla curatela.
Se non è stata fatta notifica al debitore della cessione né questi l'abbia accettata, egli paga bene al fallimento che, nei suoi confronti è ancora titolare del credito, e poi sarà Caio cessionario a doversi insinuare per chiedere il pagamento che, in forza della cessione (che anche se non notificata ha valore tra le parti), spettava a lui. In questo caso il credito azionato è sempre quello originario, per cui se questo era chirografario, tale rimane, così come rimane privilegiato se tale era in origine, dato che i crediti ceduti si trasferiscono con i loro privilegi (art. 1263 c.c.).
La domanda presentata da Caio di "rivendica e/o prededuzione in suo favore del credito che Sempronio si approssima a pagare e, quindi, chiede che il pagamento non sia effettuato alla Curatela" è del tutto infondata per quanto appena detto e, comunque, inconcepibile per il contenuto delle richieste.
Zucchetti SG srl
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