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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. e modulistica INPS
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Alessandro Civati
Milano07/05/2015 10:44ammissione a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. e modulistica INPS
Buongiorno.
Un creditore ex lavoratore dipendente a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. viene ammesso al passivo, con decreto pronunciato dal Tribunale.
Mi vengono i seguenti dubbi:
1) il decreto è stato informalmente trasmesso alla curatela dalla controparte, ma dal punto di vista tecnico il curatore non costituito in giudizio come viene a conoscenza della decisione del Tribunale?
2) una volta appresa la decisione, che modifica lo stato passivo, quali adempimenti spettano al curatore?
3) ai fini dell'eventuale impugnazione e/o revocazione del credito ammesso, da parte degli altri creditori, come viene comunicata a costoro la decisione del Tribunale?
3) riguardo al rilascio della modulistica INPS per l'accesso al Fondo di garanzia, la curatela deve attendere il termine di 30 giorni per eventuali impugnazioni e/o revocazioni del credito ammesso? e da quando decorre il suddetto termine? dal passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2015 23:12RE: ammissione a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. e modulistica INPS
1-2-A norma dell'ult. comma dell'art. 99 l.f., il decreto con cui il tribunale decide sull'opposizione "e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione", da cui si capisce che è la cancelleria che deve effettuare la comunicazione, anche al curatore che è una delle parti, e da tale comunicazione scatta il decorso del termine di 30 giorni per lil ricorso in cassazione.
Dalla stessa norma si desume, a nostro avviso, che è la cancelleria che deve fare l'annotazione del provvedimento nello stato passivo, in modo che il curatore ne tenga conto, ma è anche vero che nella prassi esistono pratiche abbastanza diversificate, per cui, dopo la comunicazione, si richiede al curatore di procedere alla modifica dello stato passivo in conformità alla decisione, o addirittura che sia il creditore interessato a dover chiedere la modifica.
3- Il credito ammesso dal tribunale a seguito di opposizione allo stato passivo non può essere oggetto di impugnazione e/o revocazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 98, perché questi sono mezzi di gravame avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato in sede di verifica e inglobati nella dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo. Diversa dalla impugnazione di crediti di cui al terzo comma dell'art. 98 l.f. è l'impugnazione del decreto del tribunale che decide sulla opposizione allo stato passivo, che può essere effettuata soltanto dalle parti che hanno partecipato al giudizio di opposizione, ossia il creditore escluso e impugnante e il curatore.
4-Per il rilascio della modulistica Inps è opportuno attendere che il provvedimento del tribunale diventi definitivo, il che, come detto dal già richiamato ult. comma dell'art. 99, avviene decorsi 30 giorni dalla comunicazione del cancelliere.
Zucchetti SG Srl
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Alessandro Civati
Milano14/05/2015 16:17RE: RE: ammissione a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. e modulistica INPS
Ringrazio per la risposta.
Riprendo il tema immaginando che la mia esperienza possa, magari, essere utile ad altri curatori.
Preliminarmente osservo che ove la legge dispone che la cancelleria debba comunicare qualcosa alle "parti" per parti si intendono solo quelle regolarmente costituite, mentre nel caso di specie, come avevo evidenziato, il fallimento è rimasto contumace.
Difatti, nessun decreto mi è stato comunicato dalla cancelleria, mentre è stato - ovviamente - comunicato all'opponente, il quale, poi, me lo ha notificato.
Quanto agli ulteriori punti, prendo atto della vostra risposta circa la non esperibilità dell'impugnazione e della revocazione, ma mi chiedo come questa impossibilità possa conciliarsi con la regola generale per cui ciascun creditore ammesso può "contestare" gli altri crediti, avendo un teorico interesse a farlo.
Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2015 19:21RE: RE: RE: ammissione a seguito di opposizione ex art. 98 l.f. e modulistica INPS
Classificazione: STATO PASSIVO / IMPUGNAZIONILa legge quando parla di parti di un processo o di un procedimento fa riferimento ai soggetti tra i quali si instaura il rapporto processuale, ossia gli attori, i convenuti, gli intervenuti o chiamati in causa, che si siano o non costituiti nel giudizio interessato, per cui il curatore è parte del processi di opposizione allo stato passivo indipendentemente dal fatto che si sia o non costituito.
L'opposizione allo stato passivo, l'impugnazione e la revocazione di crediti, seppur non qualificabili come appelli, hanno la natura di rimedi impugnatori dei provvedimenti del giudice delegato che mirano a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non impugnato, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. Quando interviene un provvedimento del tribunale in sede di impugnazione, viene meno l'esigenza di tutela dei creditori che giustificava la impugnazione o la revocazione ex art. 98 l.fall. perché si è in presenza di un provvedimento che, seppur non a giurisdizione piena, è emesso collegialmente in camera di consiglio con possibilità istruttorie mancanti nella fase sommaria avanti al giudice istruttore, che può essere impugnato in cassazione dalle parti del processo.
Zucchetti Sg Srl
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