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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Acquisizione somme ricavate da esecuzione mobiliare pendente.
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Guido Turreni
Orvieto (TR)31/03/2015 10:43Acquisizione somme ricavate da esecuzione mobiliare pendente.
Salve, alla data di dichiarazione di fallimento era pendente esecuzione mobiliare con vendita del compendio pignorato già eseguita dall'IVG e somme ricavate versate sul libretto della procedura esecutiva. la procedura è stata poi interrotta d'ufficio dal G.E.
Al fine di acquisire al fallimento le suddette somme quale procedura dovrei utilizzare? Chiedere al GD di nominarmi un legale per subentrare ai creditori ex art 107 L.F., riassumere poi l'esecuzione, e chiedere l'assegnazione delle somme ricavate, oppure depositare semplice istanza al GE perché svincoli le somme a favore della procedura ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/03/2015 20:26RE: Acquisizione somme ricavate da esecuzione mobiliare pendente.
Correttamente è necessario il subentro ex art. 107 l.f., ma alcuni giudici, considerato l'intervenuto fallimento del debitore e l'impossibilità di continuare l'esecuzione a norma dell'art. 51, svincolano le somme su semplice richiesta. Provi pertanto questa via e, se non va, segua l'altra.
Zucchetti SG srl
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)02/10/2017 18:15RE: RE: Acquisizione somme ricavate da esecuzione mobiliare pendente.
Gentili Signori,
il creditore che aveva pignorato i beni si è insinuato con il privilegio art. 2775.
Solo alcuni beni erano stati venduti e la somma ricavata è ora presso la cancelleria.
Il credito privilegiato è sui beni pignorati, immagino quindi che l'importo, in sede di riparto, andrà attribuito al creditore insieme agli interessi legali maturati fino alla data della distribuzione, giusto?
Grazie dell'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2017 17:59RE: RE: RE: Acquisizione somme ricavate da esecuzione mobiliare pendente.
Lei dice che il creditore che aveva agito in via esecutiva si è insinuato facendo valere il privilegio di cui all'art. 2775 c.c., ossia il privilegio per i contributi per opere di bonifica e miglioramenti, che è un privilegio immobiliare collocato al secondo grado nella scale di cui all'art. 2780 c.c.
Da questa premessa dobbiamo presumere che l'esecuzione abbia avuto ad oggetto beni immobili e, in particolare quei beni ai quali i contributi di bonifica e miglioramento si riferiscono. Se così è, l'interruzione della esecuzione individuale, non continuata dal curatore ai sensi dell'art. 107, comporta che ora si seguono le regole dell'esecuzione collettiva fallimentare. Di conseguenza, le liquidità ricavate in sede esecutiva vengono apprese all'attivo fallimentare, così come i beni ancora invenduti, e sul patrimonio fallimentare partecipano i creditori ammessi al passivo, con il rango ad essi riconosciuto; di modo che il creditore in questione se, oltre ad aver presentato la domanda di insinuazione con riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2775 c.c., è stato anche ammesso al passivo con il riconoscimento del richiesto privilegio, parteciperà ai riparti col grado riconosciutogli (secondo immobiliare) sul ricavato dei beni immobili oggetto del suo privilegio (i privilegi immobiliari sono tutti speciali), sia tale ricavato realizzato nell'esecuzione individuale e poi trasferito al fallimento, sia realizzato direttamente nel fallimento.
Gli interessi sul credito decorrono, al tasso legale, fino al momento della vendita dei beni, in quanto la decorrenza fin al riparto è attribuita ai soli interessi generati da crediti asistiti da privilegio generale, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 54.
Zucchetti SG srl
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