Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Leasing istanza ammissione concedente, valutazione subentro

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    01/09/2014 14:52

    Leasing istanza ammissione concedente, valutazione subentro

    Buongiorno, la società fallita ha in essere un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile. Per poter valutare se vi è convenienza a subentrare o sciogliere il contratto il curatore deve far valutare l'immobile in questione. Mi chiedo se la valutazione possa essere fatta dal perito estimatore scelto dal curatore o sia necessario far nominare un CTU. Nel caso la scelta ricada sul CTU mi chiedo in quale sede debba essere nominato e se lo stesso debba essere nominato dal Giudice Delegato (in caso il comitato dei creditori non sia stato costituito). Inoltre considerato che la società di leasing ha presentato istanza di ammissione al passivo (con la quale chiede la restituzione del bene ed il pagamento delle rate scadute ed a scadere) visti i tempi ristretti a disposizione, mi chiedo se in sede di esame dello SP sia possibile chiedere un rinvio dell'esame della domanda in attesa di avere contezza del valore del bene in modo da ammettere la concedente sulla base della decisione di subentro o scioglimento. Preciso inoltre che la società concedente non ha formalmente ed esplicitamente provveduto a mettere in mora il curatore.
    Infine vi chiedo in caso di subentro nel contratto come dovranno essere pagare le rate dei canoni ante fallimento (scadute e non pagate) se in chirografo quali debiti concorsuali o prededuttivi come quelli a scadere.

    Grazie
    Mingiardi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2014 19:36

      RE: Leasing istanza ammissione concedente, valutazione subentro

      Poichè la valutazione del valore del bene è finalizzata alla scelta del curatore di subentrare o sciogliersi dal contratto, su cui l'altro contraente non può interferire, detta valutazione è fatto interno alla procedura che, pertanto, può essere fatta dallo stimatore nominato dal curatore.
      Con la domanda di insinuazione la società concedente, chiedendo la restituzione del bene, ha manifestato la volontà di risolvere il contratto, ma questa opzione non vincola il curatore, che mantiene la sua facoltà di scelta che, in mancanza di messa in mora ax art. 72, co. 2, egli può esercitare fin quando non si pronuncia sulla domanda; aderendo a questa, infatti, dimostra di voler accettare lo scioglimento, nel mentre se si oppone sul punto restituzione dimostra di voler subentrare nel contratto. In questa ottica, qualora non sia ancora pronto sulla decisione da prendere in ordine al contratto di leasing, potrebbe chiedere al giudice un rinvio dell'udienza di verifica o per l'esame della sola domanda in questione (è meglio che ne parli prima con il giudice per vedere quale linea potrebbe essere più opportuno seguire), giustificandolo proprio con il ritardo nella consiegna della perizia indispensabile per valutare il subentro o meno nel contratto.
      In caso di subentro rimane ancora incerta la sorte dei canoni precedenti rimasti insoluti; alla possibilità di scissione- che comportava l'ammissione dei crediti concorsuali e il pagamento delle rate successive- ipotizzata nel vecchio sistema, riteniamo che oggi vada preferita la tesi contraria del pagamento del pagamento in prededuzione sia per la nuova disposizione dell'art. 74, sia perché, comunque, tali rate avrebbero dovuto essere pagate dalla massa in moneta non falcidiata, costituendo la prestazione sinallagmatica diretta a consentire che il fallimento acquisti o conservi il bene o l'oggetto del contratto di durata, alla stregua del principio dell'unitarietà della controprestazione del contraente in bonis iniziata prima del fallimento e continuata successivamente.
      Zucchetti Sg Srl
      • Andrea Mingiardi

        La Spezia
        03/10/2014 16:05

        RE: RE: Leasing istanza ammissione concedente, valutazione subentro

        Un ulteriore chiarimento per quanto attiene un leasing avente ad oggetto un bene mobile. Fermo restando quanto in precedenza chiarito (vi ringrazio), vorrei sapere come deve comportarsi il curatore nel caso in cui, previo assenso del CdC o GD, si opti per il subentro nel contratto; in particolare come trattare l'istanza di ammissione al passivo e di rivendica nel frattempo presentata dalla concedente. Pensavo di comunicare il subentro alla concedente chiedendole contestualmente la riformulazione dell'istanza alla luce del fatto che il contratto continuerà con il fallimento. Oppure limitarmi a comunicare il subentro ed in sede di esame respingere la rivendica e la richiesta di pagamento delle rate scadute ed a scadere e proporre: pagamento delle rate scadute in concorso con gli altri creditori (salvo diverso parere del GD per pagamento in prededuzione) e quelle a scadere in prededuzione ed in costanza di rapporto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/10/2014 10:50

          RE: RE: RE: Leasing istanza ammissione concedente, valutazione subentro

          Può seguire entrambe le strade indicate; la prima è più collaborativa e noi la consigliamo perché è sempre meglio attuare un dialogo con i creditori, ma potrebbe anche seguire la seconda che è più rigorosa e ligia ai doveri dell'ufficio; con l'unica precisazione, in questo secondo caso, di limitarsi, ove segua la tesi della frazionabilità del credito, a proporre l'ammissione al passivo in chirografo del credito per canoni scaduti ante fallimento, senza nulla aggiungere per i canoni scaduti successivamente, e tanto meno per quelli ancora da scadere, che dovrà sicuramente pagare in prededuzione.
          Zucchetti Sg Srl