Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Indinuazione al passico con fattura emessa post fallimento

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    12/01/2014 18:03

    Indinuazione al passico con fattura emessa post fallimento

    Impresa edile, fallita dal novembre 2013: aveva subappaltato la realizzazione di impianti elettrici, da pagare secondo SAL, alla ditta XXX che ora chiede l'ammissione al passivo per un credito documentato, tra l'altro, da tre fatture l'ultima delle quali è emessa nel dicembre del 2013 e quindi dopo la data di fallimento.
    L'importo complessivo viene chiesto al netto dell'IVA trattandosi di prestazioni soggette al reverse charge ex art 17 co. 6 DPR 633/72.
    Riterrei che il credito sia comunque da riconoscere perché documentato dai SAL ma mi chiedo se pretendere dal creditore uno storno completo della fattura con emissione di nota di data 31/12/2013. E' corretto? Grazie per il Vs. gradito parere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/01/2014 02:02

      RE: Indinuazione al passico con fattura emessa post fallimento

      Sinceramente non comprendiamo perchè sia necessaria l'emissione di una nota di credito a storno della fattura.

      Se il credito evidenziato dalla fattura emessa dopo il fallimento è esistente perchè adeguatamente documentato da SAL, esso è sicuramente concorsuale e va ammesso al passivo.

      Che la fattura sia stata emessa prima del fallimento o successivamente (come accade p.es. nel caso di professionisti ammessi al passivo in base a note provvisorie che emettono fattura al momento del pagamento) non ha alcuna rilevanza, atteso fra l'altro che, trattandosi di prestazioni di servizi, il combinato disposto degli artt. 6 e 21 del D.p.R. 633/72 consente l'emissione della fattura in qualsiasi momento fino al pagamento.

      Trattandosi di fattura ricevuta dal Curatore nel periodo endoconcorsuale, non assoggettata a IVA a norma dell'art. 17, sesto comma, lettera "a" (c.d. "reverse charge"), egli dovrà seguire la procedura dettata dal quinto comma di tale articolo, ovvero "La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".