Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese di precetto

  • Elena Pompeo

    Salerno
    22/04/2021 12:00

    spese di precetto

    un creditore insinuato al passivo mi chiede i crediti maturati su cambiali. Il creditore ha notificato il precetto e la società all'epoca in bonis ha proposto opposizione a precetto. Il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto della opposizione con conferma delle somme indicate nelle cambiali oltre spese notarili, condanna alle spese legali del giudizio di opposizione e risarcimento ex art. 96 cpc. Il ricorrente nella domanda di insinuazione chiede anche gli interessi legali dalla data di scadenza delle cambiali alla data di fallimento e credo che vadano riconosciuti nonchè le spese legali indicate nel precetto. A mio avviso le spese legali indicate in precetto non vanno riconosciute in quanto non ha fatto seguito alcun pignoramento (come detto vi è stata opposizione all'atto di precetto). E' corretto escluderle? grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2021 19:50

      RE: spese di precetto

      Gli interessi maturati successivamente alla scadenza delle cambiali fino alla data del fallimento vanno riconosciuti, come correttamente lei propone.
      Non vediamo la ragione per escludere le spese del precetto, visto che si è trattato di un atto indispensabile per poter poi agire in via esecutiva con il pignoramento per il recupero del proprio credito. Lei propone di escluderle perché il precetto non ha avuto seguito, ma questo è dipeso dall'opposizione fatta al precetto in cui il fallito è rimasto soccombente, con condanna alle spese e, a quanto capiamo dal richiamo dell'art.96 cpc. con condanna anche aggravata per lite temeraria. A norma dell'art. 481 cpc, infatti, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione, ma, precisa il secondo comma , "se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627"; il che significa che il creditore, a seguito dell'opposizione al precetto, può procedere con il pignoramento, ma può anche decidere di non dare inizio all'esecuzione essendo sospesa la decorrenza del termine di decadenza degli effetti de precetto.
      Ovviamente il credito, se documentato, va ammesso in chirografo, in quanto la fase del precetto e della relativa opposizione, non rientra in quella esecutiva, che inizia con il pignoramento.
      Zucchetti SG srl