Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

intervento fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    02/12/2015 18:47

    intervento fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità

    buongiorno,
    vi sottopongo un caso specifico per il quale ho qualche dubbio di interpretazione (basato su quanto riportato anella circolare INPS 74 del 15/07/08 alla fine del punto 4.1.1 e al secondo capoverso del punto 4.1.2):
    - inizio procedura concorsuale 01/01/13
    - il dipendente ha lavorato dal 01/01/13 al 31/03/13 (è gli sono state corrisposte le sue spettanze), poi è stato messo in cassa integrazione fino al 30/06/15, data del licenziamento.
    essendo quindi avvenuto il licenziamento durante il periodo di continuazione dell'attività dell'impresa da dove faccio partire i 12 mesi per ricomprendervi le 3 mensilità per cui chiedere l'intervento del fondo di garanzia dell'inps?
    a) dal 31/03/15 (come mi sembrerebbe di capire dal punto 4.1.2 secondo capoverso della circolare di cui sopra)
    b) dalla data di licenziamento (come mi sembrerebbe di capire dagli ultimi 2 capoversi del punto 4.1.1)

    considerato che il dipendente non ha percepito le retribuzioni relative agli ultimi 2 mesi prima dell'avvio della procedura (novembre e dicembre 2012) optare per la soluzione a) ovvero per la soluzione b) permette o non permette di chiedere l'intervento del fondo di garanzia.
    resto in attesa di cortese riscontro.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/12/2015 20:18

      RE: intervento fondo di garanzia INPS ultime 3 mensilità

      Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.
      Noi interpretiamo il resto della circolare n. 74 del 2008 come segue: se il lavoratore ha effettivamente continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura di una procedura concorsuale, il dies a quo è la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa. Se, invece, la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione, tuttavia va applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l'intero periodo successivo, sia stato sospeso.
      Di conseguenza, a nostro avviso, nel caso i dodici mesi andrebbero calcolati dal 31/03/15, data in cui è cessata l'attività nella fase concorsuale e i dipendenti sono stati posti in casa integrazione.
      Zucchetti SG srl