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AGENZIA DELLE DOGANE - CREDITO PER CAONE IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    08/06/2016 13:37

    AGENZIA DELLE DOGANE - CREDITO PER CAONE IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

    Gent.mi
    sono stato nominato liquidatore giudiziale di un c.p. liquidatorio.
    In sede di redazione dell'elenco dei creditori, l'AGENZIA DELE DOGANE precisa il suo credito a titolo di canone dovuto per l'imposta di consumo sull'energia elettrica e a titolo di omesso versamento dei diritti di licenza in via privilegiata ex art 2758, 2778 c.c. art. 63, comma 4 del T.U.A.
    A mio avviso, gode del privilegio che su FALLCO trovo al n. 19- crediti assistiti da privilegio preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado e pertanto con un grado di privilegio superiore.
    E' corretta la mia impostazione ?. Su fallco quale grado di privilegio dovrei attribuirgli qualora riteniate che la precisazione dell'AGENZIA DELLE DOGANE sia corretta?
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/06/2016 19:33

      RE: AGENZIA DELLE DOGANE - CREDITO PER CAONE IMPOSTA DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

      Il comma quarto dell'art. 63 del TUA (d.lgs n. 504 del 1995, e succ. modifiche), richiamato dall'Agenzia Dogane, non assegna alcun specifico privilegio al diritto annuale di licenza, che deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce per gli impianti di nuova costruzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza, né alle relative sanzioni che sono comminate all'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito.
      L'agenzia richiama l'art. 2758 c.c., probabilmente il primo comma, che attribuisce un privilegio di grado settimo mobiliare ai tributi indiretti, e tale può considerarsi l'accise in questione, per cui il privilegio corrispondente nella tabella Fallco è il
      Prg. 28 Prefer. G7.1 Spe
      CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 -crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., con tutte le conseguenza che si legano ad un privilegio speciale in caso di mancanza dl bene oggetto dello stesso.
      E' questo il privilegio chiesto dalla stessa Agenzia, per cui comuqnue non potrebbe essere dato quello di grado molto più elevato da lei richiamato.
      Zucchetti SG srl