Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo da parte del fornitore e da parte del factoring

  • Domenico Parisi

    Castrovillari (CS)
    13/02/2016 10:35

    insinuazione al passivo da parte del fornitore e da parte del factoring

    salve, mi appresto a redigere il progetto di stato passsivo,
    ho ricevuto domanda tempestiva da parte del fornitore che si insinua per una somma in base a decreto ingiuntivo esecutivo e per una somma relativa a credito ceduto ad una società di factoring pro solvendo per il quale tale società gli ha richiesto la restituzione di quanto anticipatole.
    Allo stesso tempo ho ricevuto richiesta da parte della società di factoring per quanto anticipato alla fornitrice per crediti nei confronti della fallita.
    inoltre, sia la società fornitrice che al società di factoring hanno richiesto somme per fatture indicate nel DI della società fornitrice ma successivamnte restituite alla stessa con realtiva NC. (infatti tali beni non sono stati inventariati in quanto non rinvenuti)
    Mi potreste suggerire come posso comoportarmi ai fini dell'ammissione di tali domande.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/02/2016 20:01

      RE: insinuazione al passivo da parte del fornitore e da parte del factoring

      Nel caso è fallito il debitore ceduto, per cui trovano applicazione le regole generali civilistiche sulla cessione di credito (e non quelle specifche relative al factoring, che attengono ai rapporti tra cedente e cessionario). Di conseguenza, se risulta regolare la cessione del credito lei può ammettere al passivo il cessionario e può ammettere anche il cedente con riserva di integrale adempimento del credito ceduto; in tal modo il cedente non corre il rischio di essere escusso dal creditore cessionario, pagare e non potersi rifare sul patrimonio del debitore fallito, e il fallimento non corre il rischio di duplicare il passivo perché solo al momento in cui il cedente dimostrerà di aver pagato il cessionario potrà sciogliere la riserva in suo favore; nel frattempo, eventuali riparti vanno effettuati solo in favore del cessionario, senza necessità di accantonamento in favore del cedente, visto che si tratta dello stesso credito che deve essere pagato all'uno o all'altro.
      Per quanto attiene la mancanza di fatture, il problema è irrilevante in quanto il titolo posto a fondamento della domanda è il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e non più impugnabile, per cui il creditore, servendosi di tale titolo, non deve fornire la prova del rapporto sottostante.
      Zucchetti SG Srl
      • Domenico Parisi

        Castrovillari (CS)
        16/02/2016 11:35

        RE: RE: insinuazione al passivo da parte del fornitore e da parte del factoring

        dunque , per il fatto che ci sia stato il decreto ingiuntivo nel 2010 e successivamente con un accordo tra le parti del 2011 sia stata emesse nota credito da parte di chi aveva richiesto il decreto ingiuntivo per una fattura di macchinari inserita nel decreto e per i quali in base all'accordo successivo tali macchinari sono stati restituiti ed emessa regolare nota credito, devo ammettere il decreto ingiuntivo per il totale? anche se tali beni non sono più nelle disponibilità della fallita ma del fornitore?
        e come posso recuperare tali beni o equivalente sommma?
        grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/02/2016 17:40

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo da parte del fornitore e da parte del factoring

          Sono questi gli effetti del giudicato, che non è più discutibile al di fuori delle impugnazione per esso previste, a meno che lei non sostenga che il credito portato dal decreto ingiuntivo sia stato pagato, estinto in altro modo o transatto e quindi definito, ma deve fornire la prova di tanto non bastando il fatto che lei non trova i beni forniti o che le fatture siano state restituite. Questi possono essere indizi da corroborare con prove più consistenti e dirette, anche perché se, come pare di capire è intervenuta tra le parti una transazione, questa non può essere provata a mezzo testi. Volendo guadagnare tempo in attesa di ulteriori accertamenti, potrebbe escludere il credito sostenendo appunto che è stato estinto, ma se non trova elementi sufficienti a dimostrare tanto nel giudizio di opposizione, il credito sarà ammesso, più le spese.
          Zucchetti SG Srl