Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
compensazione ruoli/rimborsi l.f. art. 56
-
Franco Ferrazzi
Bassano del Grappa (VI)10/10/2016 10:18compensazione ruoli/rimborsi l.f. art. 56
Una società è stata dichiarata fallita nel 2012.
L'Agenzia delle entrate tramite Equitalia si è inserita al passivo fallimentare.
Ora l'agenzia informa che è emerso un credito a favore della ditta fallita per Ires/deducibilità Irap ante fallimento.
Secondo l'agenzia delle Entrate è possibile la compensazione e vuole procedere affinché tale compensazione possa essere accolta dal Giudice Delegato. Credo che con ciò l'Agenzia delle Entrate voglia rettificare il proprio credito insinuato per l'importo emerso a favore della ditta ante procedura.
Ci si chiede se la procedura è corretta e se è possibile modificare lo stato passivo.
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2016 19:06RE: compensazione ruoli/rimborsi l.f. art. 56
La questione presenta aspetti di natura sostanziale e processuale. Sotto il primo profilo è ormai indiscusso che la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia. nel suo caso, quindi, se, come lei dice il credito del fallito risale ad un periodo antecedente il fallimento, la compensazione è esperibile.
Dal punto di vista processuale sorge il problema di come realizzare la compensazione, posto che Equitalia è stata già ammessa al passivo per il suo credito complessivo, senza la detrazione per effetto della compensazione. Tale insinuazione non impedisce la compensazione perché, come ha chiarito la Cassazione (Cass. 31/08/2010, n. 18915), "il titolare dei credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva". Questo significa che se il curatore andasse a chiedere il pagamento dl credito tributario ora riconosciuto, Equitalia, nonostante la già avvenuta ammissione al passivo, potrebbe eccepire la compensazione con il suo maggior credito.
Riportando questi concetti al caso prospettato, riteniamo che Equitalia possa comunicare di rinunciare all'ammissione di parte del credito già riconosciuto allo stato passivo perché estinto per effetto di parziale compensazione con il credito del fallito, in precedenza sconosciuto.
Se il curatore è d'accordo, chiede al giudice delegato di disporre la variazione /riduzione del credito ammesso, valutata l'esistenza del credito del fallito e la compensabilità; in realtà la fattispecie non è regolamentata, ma riteniamo che l'intervento del giudice sia necessario perché è questi che deve valutare, così come se fin dall'inizio fosse stato chiesto il credito ridotto, investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. E' vero, infatti che si tratta di una riduzione del passivo, ma essa è effetto della compensazione che comporta l'estinzione del credito del fallito, di cui potrebbe essere chiesto il pagamento per intero, nel mentre il debito del fallito si paga con moneta fallimentare.
Se, invece, il curatore o il giudice delegato si esprime negativamente sulla compensazione richiesta, il credito di Equitalia rimane intatto al passivo e il curatore agisce per ottenere il pagamento del credito del fallito e, in quel giudizio, come viasto, Equitalia può opporre nuovamente la compensazione.
Questa rappresentazione dei possibili sviluppi ha lo scopo di sollecitare la massima attenzione nella valutazione del credito del fallito e della compensabilità e di contrastare la compensazione richiesta solo ove si sia sicuri che, per una qualsiasi ragione, la compensazione non potrebbe operare, altrimenti si perde tempo e si fanno spese inutili.
Zucchetti SG srl
-