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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Sequestro conservativo e insinuazione al passivo
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Giuseppe Gentile
Chiavenna (SO)27/10/2016 19:25Sequestro conservativo e insinuazione al passivo
Con atto di citazione ex art. 669 octies cpc promosso in seguito a ricorso per sequestro conservativo ante causam ex artt. 671 e 669 cpc, la società Alfa conveniva in giudizio la società Beta.
La convenuta Beta non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
Il Giudice autorizzava il sequestro conservativo con provvedimento del Maggio 2013 e autorizzava Alfa a procedere al sequestro su tutti i beni, ivi compresi i crediti di beta fino alla concorrenza di euro 300.000, fissando inoltre il termine per l'inizio della causa di merito. In forza di detto titolo Alfa procedeva soltanto al sequestro di alcuni conti correnti per una somma pari a euro 5.000,00.
La causa proseguiva e a Luglio 2015 veniva concesso termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Ad Agosto 2015 viene dichiarato il fallimento di Beta.
La società Alfa promuoveva ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 cpc.
Il giudice istruttore a Ottobre 2015 emetteva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria e contestuale fissazione udienza per la riassunzione ad Aprile 2016 e, per le precisazioni delle conclusioni, a Dicembre 2016.
La società Beta fallita si costituiva in giudizio e contestava tutto quanto dedotto e argomentato da parte attrice.
Nelle more del giudizio, Alfa presentava ricorso per ammissione nello stato passivo di beta che, a Marzo 2016, il giudice delegato al fallimento escludeva del tutto poiché non risultava esserci stata nemmeno una sentenza di 1° grado.
Alfa presentava ricorso all'esclusione nello stato passivo su cui non vi è stata ancora nessuna decisione. La stessa Alfa, a chiusura di tutto, accetterebbe di essere ammessa nello stato passivo in via privilegiata per la sola somma all'epoca sequestrata (5.000 euro).
Domando:
1)Alla luce del provvedimento del giudice delegato, che ha escluso in toto tutta la domanda di ammissione nello stato passivo, è possibile, da parte del Curatore, accettare la proposta avanzata dalla ricorrente Alfa?
2)Se sì, occorre l'autorizzazione del comitato dei creditori?
3)Può, in altri termini, oggi, il G. Delegato, con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori (laddove necessario), accettare una proposta che aveva inizialmente escluso per i motivi di cui sopra?
4)L'eventuale ammissione dei 5.000 euro quale rango di privilegio avrebbe?
Grazie per tutto ciò che fate.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/10/2016 14:24RE: Sequestro conservativo e insinuazione al passivo
Non si vede la ragione per accettare la proposta transattiva di Alfa. Questa sostanzialmente non ha nulla in mano: non ha una sentenza nel merito che accerti il suo credito e il sequestro ottenuto è privo di efficacia sia perché non può più intervenire il giudizio di merito sul credito per il principio della esclusività del passivo sia perché non può portare ad esecuzione il sequestro già ottenuto per il divieto di cui all'art. 51 l.f.. bene ha fatto quindi il giudice ad escludere il credito, se la domanda di insinuazione era fondata sui precedenti giudiziari, e male ha fatto Alfa a riassumere la causa nei confronti della curatela (se lo ha fatto nei confronti di questa) ma anche nei confronti di Beta, dovendo far valere la sua pretesa al passivo del fallimento, a meno che non abbia dichiarato di continuare il giudizio ordinaria per ottenere una sentenza da far valere nei confronti di Beta all'atto del suo ritorno in bonis.
Tutto questo si ripercuote anche sulle spese di causa sia nel senso che Alfa deve rimborsare a Beta o al fallimento sia nel senso che Alfa non può pretendere le spese dei pregressi giudizi. In sostanza, al momento, Alfa deve solo dimostrare nel giudizio di opposizione allo stato passivo di vantare un credito (quel credito per il cui pagamento si era cautelata) e questo credito troverà la sua collocazione, privilegiata o meno, a seconda della causa, che ovviamente non conosciamo; in questo modo Alfa percepirà dal fallimento ciò che l'attivo consente in relazione alla sua collocazione, nel mentre con la transazione si riconoscerebbe sostanzialmente ad Alfa la somma di € 5.000 fuori concorso. Una transazione del genere quindi, potrebbe essere giustificata ove sia ragionevole ritenere che Alfa sarà ammessa al passivo e che lo sarà per un importo e collocazione tale da poter percepire in sede di riparto una somma di gran lunga superiore ai 5000 euro odierni, perché solo in questo caso si potrebbero alterare le regole del concorso nell'evidente interesse della massa dei creditori. Ovviamente in caso di transazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 l.f.
Zucchetti SG srl
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