Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo canoni di locazione contratto non registrato

  • Tommaso Talamona

    Parma
    28/09/2015 15:46

    Insinuazione al passivo canoni di locazione contratto non registrato

    Buongiorno vorrei avere un parere circa l'insinuazione al passivo della società locataria per i canoni di locazione non pagati dalla società fallita. Nella domanda di insinuazione al passivo son stati prodotti:
    - copia delle fatture non pagate;
    - contratto di locazione NON registrato (la registrazione non risulta nemmeno nel cassetto fiscale della società fallita).

    Le mensilità non pagate sono:
    - da maggio 2014 a maggio 2015 (data del fallimento) per cui viene richiesto il privilegio ex art. 2764 C.C.
    - da maggio 2015 ad oggi in prededuzione con il privilegio ex. art. 2764 C.C.

    Ritengo che la mancata registrazione del contratto di locazione comporti l'inefficacia dello stesso, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza, Sez. III civ., n.8230 del 7/4/2010. Data l'inefficacia del contratto riterrei corretto ammettere la società locatrice per un importo pari alla indennità di occupazione da pagarsi prededuzione per il periodo maggio 2015 - data riconsegna locali e in chirografo per il periodo maggio 2014 - maggio 2015.

    Grazie
    Tommaso
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2015 20:31

      RE: Insinuazione al passivo canoni di locazione contratto non registrato

      La materia offre una sovrabbondante produzione legislativa, ma ci pare che ancor oggi sia vigente il principio affermato dall'art. 1, comma 346 della legge 30/12/2004 n. 311, secondo il quale "I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati" (La norma era stata integrata poi dall'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, comma dichiarato incostituzionale con sentenza 14 marzo 2014, n. 50 della Corte Cost., per cui è intervenuta l'art. 5, comma 1-ter, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che hanno fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del presente comma).
      La nullità del rapporto locativo non esclude, come lei giustamente rileva, che ci possa essere stata una illegittima occupazione, sempre che sia provato, per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento; in tal caso andrebbe riconosciuto un indennizzo da collocare in chirografo; per il periodo successivo al fallimento ovviamente l'occupazione è pacifica e anche la prededuzione.
      Zucchetti SG srl