Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INDENNITA FINE RAPPORTO AGENTI

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    31/10/2013 08:41

    INDENNITA FINE RAPPORTO AGENTI

    Sempre più spesso i curatori, per gli agenti di commercio, ammettono al passivo le provvigioni in privilegio e le indennità di fine rapporto (mancato preavviso, clientela, meritocratica comunque calcolata, ex 1751 o AEC, FIRR) in chirografo.
    Eppure il 2751/bis c.c. è chiarissimo: "le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia (...) E LE INDENNITA' DOVUTE PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO MEDESIMO".
    Ora ho un caso in cui queste indennità ammontano a 46mila euro, pienamente riconosciute dal curatore nel progetto di stato passivo, ma in chirografo. Tra pochi giorni c'è l'udienza di verifica. Volevo chiedere: esiste giurisprudenza in materia da poter inserire nelle mie osservazioni al progetto di stato passivo ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2013 17:48

      RE: INDENNITA FINE RAPPORTO AGENTI

      La questione che lei pone è sempre attuale e i dubbi in materia nascono dalla sovrapposizione di regole, per cui è opportuno un breve ricapito.
      L'art. 1751 c.c. , nella sua previsione originaria, prevedeva il diritto dell'agente alla corresponsione da parte del preponente, al momento del recesso, di un'indennità di cessazione del rapporto, nel mentre solo la contrattazione collettiva prevedeva il diritto dell'agente alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto in via automatica e di quella di clientela (da calcolarsi secondo le tabelle allegate agli Accordi economici collettivi) subordinatamente all'acclarata esistenza di specifiche condizioni.
      Recependo la direttiva comunitaria n. 86/653, l'art. 1751 c.c. è stato modificato con effetto dall'1.1.1993 ed ora prevede la corresponsione di un'unica indennità (cd. indennità meritocratica), dal momento che così dispone:
      "All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
      l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
      il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti".
      Per la nuova norma, quindi, soltanto ove ricorrano la condizione dello sviluppo di un volume d'affari che abbia apportato vantaggi alla preponente e dell'equità della somma, avuto riguardo alla perdita di provvigioni conseguente al recesso, è dovuta un'unica indennità che raggruppa quella di fine rapporto, quella di clientela e quella di meritocrazia.
      La contrattazione collettiva del 2002 (AEC 26.2.2002 settore commercio e AEC 20.2.2002 settore industria e successiva) ha, poi, fornito un parametro di calcolo della (c.d.) indennità europea prevista dall'art. 1751 c.c., prevedendo che l'indennità di fine rapporto si compone di tre elementi:
      a)-indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (da accantonare annualmente presso l'ENASARCO in apposito Fondo F.I.R.R.);
      b)-indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Ensarco, nonché in caso di decesso);
      c)-indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. (equivalente di un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente) e ricorrano le condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, purchè il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (inoltre essa è dovuta in caso di decesso dell'agente, nel qual caso è devoluta agli eredi, ovvero di invalidità permanente e totale dell'agente dovuta a infortunio o malattia).
      Questa sovrapposizione ha creato difficoltà interpretative sulla prevalenza della disciplina da applicare. Si ritiene che, poiché il sesto comma dell'art. 1751 c.c. prevede che la disciplina legale è inderogabile a svantaggio dell'agente, quella più vantaggiosa prevista dai contratti collettivi avrebbe la preferenza (Trib. Milano, 19 novembre 2008, n. 13666; Trib. Torino, 23 febbraio 2004; e in precedenza già Cass. 6 agosto 2002, n. 11791 aveva statuito che "L'art. 1751 c.c., quale risulta a seguito delle novelle di cui d.lg. n. 303 del 1991 e n. 65 del 1999, esclude la garanzia generalizzata della indennità per il caso di scioglimento del contratto di agenzia, prevedendo invece precise condizioni alle quali è sottoposto il relativo diritto, dell'agente, e non fissa nè la misura nè alcun criterio di commisurazione della medesima indennità, stabilendo, in conformità alla normativa comunitaria attuata con i citati d.lg. soltanto il tetto massimo della stessa, onde deve ritenersi che il legislatore abbia inteso rimettere la determinazione alla contrattazione, collettiva o individuale, come si desume anche dal rilievo che nessuna modificazione è stata apportata all'art. 2 l. 2 febbraio 1973 n. 12, che attribuisce all'Enasarco il compito di provvedere alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia, con i contributi accantonati sulla base delle provvigioni").
      Pur non essendo del tutto convinti di questa soluzione, non si può negare che il comma richiamato sia un argomento abbastanza forte a suffragio di questa tesi, per cui è preferibile l'indirizzo secondo cui l'agente possa chiedere il pagamento di tutte e tre le indennità, che non sarebbero nuove e ultra legali ma solo componenti dell'unica indennità prevista dalla norma civilistica.
      Se si condividono questi ragionamenti tutte le indennità indicate sono dovute, salva la concreta constatazione della ricorrenza delle situazioni sopra indicate che giustificano l'indennità di meritocrazia. In particolare non mancano i dubbi sulla indennità suppletiva di clientela qaundo il rapporto viene a cessare a seguito o in concomitanza della dichiarazione di fallimento data la funzione risarcitoria di tale indennità e la considerazione che lo scioglimento dei contratti in corso all'epoca della dichiarazione di fallimento non può dar luogo ad un credito risarcitorio.
      Ad ogni modo, ove si ritengano dovute, ai crediti relativi a tutte le indennità di fine rapporto crediamo che debba essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 3 c.c. (così, Trib Milano supra cit.), fermo restando i dubbi per quanto riguarda l'indennità suppletiva di clientela sempre per la sua funzione, considerato che l'art. 2751 bis n. 3 c.c. vuole sostanzialmente attribuire la preferenza ai crediti retributivi, siano essi le provvigioni siano quelle indennità di fine rapporto che in qualche modo siano rapportabili a un differimento delle provvigioni e inscindibilmente collegate all'attività prestata, e non a forme di indennizzo risarcitorio.
      Per quanto riguarda il FIRR, invece, riteniamo che la quota di competenza dell'agente sia già inglobata nell'indennità di fine rapporto, nel mentre il credito per l'eventuale mancato versamento dei contributi al Fondo può essere azionato soltanto dall'ENASARCO.
      Discorso a parte merita l'indennità sostitutiva del preavviso. L'art. 1750 c.c. disponeva, infatti, che "se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi" ed aggiungeva che "il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità", sicchè ciascuna delle parti poteva, in qualunque momento, provocare la cessazione del rapporto a tempo indeterminato attraverso il recesso, che è un atto recettizio, attuabile con libertà di forma ed operante dal momento in cui la correlata dichiarazione perviene a conoscenza dell'altra parte e senza che assuma rilievo alcuno la sua accettazione.
      Secondo tale normativa, quindi, la parte recedente poteva operare una scelta unilaterale tra la concessione di un periodo di preavviso (durante il quale il rapporto seguitava a svolgersi con tutte le obbligazioni che ad esso ineriscono, senza alcuna sua novazione) e la cessazione immediata del rapporto (che comportava l'obbligo da parte del recedente di corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva, la cui funzione economica era quella di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto),
      Tale norma è stata sostituita dall'art. 3 del D. Lgs. 10 settembre 1991, che si applica ai contratti in corso all'1 gennaio 1990 a decorrere dall'1 gennaio 1994 e il nuovo testo prevede ugualmente il preavviso e detta i termini dello stesso, senza fare più riferimento "alle norme corporative o agli usi", nè all'indennità sostitutiva dello stesso.
      Secondo la dottrina prevalente, dall'entrata in vigore della nuova normativa l'accennata scelta non è più possibile, potendo le parti recedere solo nel rispetto del preavviso; e l'inosservanza di tale obbligo o la violazione dei termini dà luogo al risarcimento del danno. La giurisprudenza tende invece a riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso anche se l'attuale art. 1750 c.c. non fa riferimento alla stessa, giustificandola o con fatto che essa risulta essere dovuta in forza degli accordi economici collettivi, che attuano una previsione migliorativa per l'agente, considerato l'ampio spazio che il nostro ordinamento riserva alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria (Così, Trib. Bari, 1 febbraio 2005, n. 185) o con l'applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23455).
      Tale indennità, ove si ritenga dovuta, gode del privilegio di cui alla'rt. 2751 bis n. 3 c.c., rientrando certamente tra le indennità di fine rapporto.
      Zucchetti SG Srl

      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        07/05/2014 10:07

        RE: RE: INDENNITA FINE RAPPORTO AGENTI - VERIFICA IMMINENTE

        Buon giorno,
        approfitto dell'esaustiva risposta per chiedere una precisazione.
        Qualora la mandante non abbia versato all'Enasarco il FIRR annualmente dovuto, chi è titolare del diritto di credito per l'insinuazione? L'agente o l'Enasarco?
        Molte grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/05/2014 19:45

          RE: RE: RE: INDENNITA FINE RAPPORTO AGENTI - VERIFICA IMMINENTE

          Qualora il preponente non abbia effettuato gli accantonamenti al Firr, l'Enasarco non è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità di fine rapporto, che può chiedere quindi l'agente insinuandosi nel fallimento Ove l''Enasarco azioni il suo credito nel fallimento, ristabilisce il rapporto e l'agente può chiedere all'ente la liquidazione dell'indennità
          Zucchetti SG Srl