Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

tassa registrazione decreto ingiuntivo

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    15/04/2013 16:04

    tassa registrazione decreto ingiuntivo

    Buonasera,

    si chiede se le spese sostenute dal creditore in data successiva alla dichiarazione di fallimento a titolo di imposte per la registrazione di un decreto ingiuntivo siano comunque ammissibili al passivo nel caso di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/04/2013 19:51

      RE: tassa registrazione decreto ingiuntivo

      Se il decreto è definitivo in data anteriore alla dichiarazione di fallimento con l'apposizione della formula ex art. 647 cpc da parte del giudice, detto decreto è opponibile alla massa e, di conseguenza, anche le spese relative e conseguenziali (quali quelle per la registrazione), seppur sostenute dopo la dichiarazione di fallimento; viceversa se non è opponibile il decreto, neanche le spese relative lo sono.
      Zucchetti Sg Srl

      • Gianluca Bologna

        Reggio Emilia (RE)
        09/01/2014 12:28

        RE: RE: tassa registrazione decreto ingiuntivo

        In merito all'argomento in oggetto cosa accade se il decreto è divenuto definitivo, per mancata opposizione, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento ma è stato spedito in forma esecutiva in data successiva alla dichiarazione di fallimento? A mio avviso il titolo è opponibile alla procedura e le somme dallo stesso portate (maggiorate di compensi legali) devono essere ammesse, mentre non appare dovuta la tassa di registrazione (la tassazione poteva essere evitata). Grazie sin d'ora per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/01/2014 19:16

          RE: RE: RE: tassa registrazione decreto ingiuntivo

          Opponibile e utilizzabile per l'ammissione al passivo è il decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato esecutivo con il provvedimento ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento; da questo provvedimento discende la opponibilità al fallimento del titolo monitorio e, poiché la definitiva esecutività determina l'obbligo della registrazione, l'opponibilità anche del credito per le spese di registrazione, anche se sostenute successivamente alla dichiarazione di fallimento, proprio perché inevitabili (a questa fattispecie si riferiva la risposta che precede)
          Se prima del fallimento non è stato emesso il provvedimento di cui all'art. 647 cpc, lo stesso non solo non è opponibile al fallimento ma è come se non fosse stato mai emesso, per cui tutte le spese collegate al decreto, sia quelle legali per ottenerlo sia quelle di registrazione sostenute (anche prima del fallimento) per il fatto che il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo, non possono essere ammesse al passivo fallimentare. Lo stesso credito portato dal decreto ingiuntivo dovrà essere diversamente documentato e provato, non essendo il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, idoneo allo scopo.
          Alla luce di tanto non riusciamo ad inquadrare bemne la fattispecie da lei rappresentata.
          Zucchetti Sg Srl