Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi ex dlgs 231/2002

  • Francesco Bellesia

    Modena
    20/01/2012 20:43

    interessi ex dlgs 231/2002

    Gli interessi ex dlgs 231/2002 stante il disposto dell'art. 1/2° co si applicano ai crediti fino alla data del fallimento del debitore o la norma si riferisce solo agli eventuali interessi maturandi dopo l'apertura della procedura ? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/01/2012 14:08

      RE: interessi ex dlgs 231/2002

      A nostro parere la norma da lei richiamata, lì dove dice che le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2002 non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, è tassativa, per cui i creditori che si insinuano non possono applicare gli interessi moratori previsti da tale decreto per le transazioni commerciali, siano essi interessi maturati prima che dopo la dichiarazione di fallimento; salvo che non esista un titolo giudiziario definitivo passato in giudicato al momento del fallimento che abbia condannato il debitore al pagamento degli interessi commerciali.
      Ovviamente il creditore che si insinua ha diritto ad ottenere gli interessi ordinari nei limiti consentiti dagli artt. 55 l.f. e dalle norme civilistiche richiamate dall'art. 54 l.f..
      Zucchetti SG Srl

      • Riccardo Luciano Urbano

        Bologna
        22/11/2012 10:28

        RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

        Gradirei il Vostro parere in merito al decreto del trib di Milano n. 833/2008 del 21/01/2008 a firma del presidente Quatraro, il quale diversamente da quanto da Voi asserito afferma l'ammissione degli interessi in oggetto per il periodo ante fallimento, disponendo la non applicabilità prevista dall'art. 1 co. 2° solo per quelli post fallimento. Avete conoscenza di giurisprudenza contraria? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/11/2012 21:01

          RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

          Non conosciamo il decreto da lei richiamato. A noi sembra pacifico che il Dlgs n. 231 del 2002 (che per le transazioni a decorrere dall'1 gennaio 2013 sarà sostituito dal Dlg. 9.11.2012, n. 192) quando afferma nel secondo comma dell'art. 1 che "Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, voglia escludere l'applicazione del decreto a tutti i crediti che si fanno valere nei confronti di un fallimento. L'ultima decisione che abbiamo rinvenuto in tal senso è quella del Tribunale Pescara, 10/02/2009, che afferma testualmente quanto segue: La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento.
          Probabilmente la nuova dizione dell'art. 1 del citato Dlg n. 192 del 2012 eliminerà anche questi residui dubbi perché afferma che le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure….
          Zucchetti Sg Srl
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            23/11/2012 17:38

            RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

            L'orientamento ormai definitivo della sez. II del Tribunale di Milano (il Dott. Quatraro si è da tempo trasferito) è che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 antecedenti al fallimento sono ammissibili al passivo. Cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              24/11/2012 17:15

              RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

              Ne prendiamo atto, ma restiamo della della nostra idea.
              Zucchetti Sg Srl
          • Riccardo Luciano Urbano

            Bologna
            26/11/2012 12:38

            RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

            Grazie per la solerte e precisa risposta.
            Il tribunale di Bologna segue l'orientamento della non applicabilità ai debiti di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/11/2012 15:20

              RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

              Grazie a lei per la segnalazione, che arricchisce il dibattito sul punto con il raffronto tra diverse esperienze.
              Zucchetti SG Srl
              • Ermanno Forcucci

                Passignano sul Trasimeno (PG)
                17/12/2012 19:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                Mi accodo a questa discussione chiedendo quali interessi ante fallimento occorre riconoscere (senza nessun decreto ingiuntivo):
                1- alle banche per scoperto di conto corrente o sbf
                2- in caso di finanziamento chirografario da parte di un istituto di credito
                3- in caso di leasing
                Visto che il D.Lgs. 231/2002 parla di transazioni commerciali credo che l'esclusione disposta dal comma 2 dell'art.1 non operi nei 3 casi precedenti per cui gli interessi da ammettere sono quelli previsti dai rispettivi contratti.
                E' giusto?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  18/12/2012 16:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Esatto, se si condivide quanto noi pensiamo che il Dlgs n. 231 del 2001 e succ. modifiche, non si applichi ai crediti insinuati al passivo dei fallimenti, a meno che gli interessi commerciali non risultino da un titolo giudiziario passato in giudicato.
                  Zucchetti SG Srl
                • Ermanno Forcucci

                  Passignano sul Trasimeno (PG)
                  18/12/2012 18:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Quindi se non ho capito male in caso di insinuazione di una banca per scoperto di conto corrente (non siamo quindi nel campo delle transazioni commerciali) è giusto ammettere gli interessi ante fallimento in relazione agli interessi determinati dal tasso contrattuale. Idem per quanto riguarda i contratti di leasing e di finanziamenti bancari.
                  Nel caso invence insinuazione da parte di un artigiano devo considerare applicabile il dlgs 231/2002 per cui sono ammessi solo gli interessi legali.
                  Ho capito bene?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  19/12/2012 17:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Gli interessi generati dai crediti chirografari subiscono soltanto la sospensione alla data della dichiarazione di fallimento; fino a quel momento decorrono secondo contratto (scritto) e, nei confronti del fallimento non si applica la mora automatica di cui al noto D.lgs.
                  Tale decreto non si applica neanche ai crediti privilegiati. Gli interessi generati dai crediti privilegiati, tra cui rientrano gli artigiani, sono regolati dall'art. 2749 c.c., e cioè vanno ammessi:
                  a)-in privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale, gli interessi al tasso convenzionale maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente;
                  b)-in privilegio con lo stesso grado dei crediti per capitale gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento fino alla vendita dei beni, con la precisazione che per i privilegi generali il decorso cessa alla data del primo riparto nel quale il credito trova collocazione.
                  c)-in chirografo, al tasso convenzionale, quelli maturati dalla scadenza del credito alla data di dichiarazione di fallimento;
                  d)-in chirografo, al tasso convenzionale, gli interessimaturati dalla data di dichiarazione di fallimento alla vendita del bene, con la precisazione sopra riportata in caso di vendita non contestuale.
                  Zucchetti SG Srl
                • Francesco Bellesia

                  Modena
                  16/01/2013 19:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Non capisco la differenza fra le ipotesi A-C e B-D ossia le ipotesi di A. B mi sembrano uguali a quelle di C.D (in A dite interessi convenzionali ma dovrebbe intendersi legali, almeno credo) eppure nel primo caso gli interessi sono privilegiati e nel secondo chirografari.
                  Forse capisco male ma potreste darmi un chiarimento ? Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  16/01/2013 20:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Ha giusto motivo di non capire perché, per un errore che non riusciamo a spiegarci, sono state riportate nella risposta precedente, al momento dell'inserimento nel Forum, le lettere c) e d), che sono completamente estranee alla fattispecie.
                  La ringraziamo per la segnalazione
                  Zucchetti SG Srl
                • Francesco Bellesia

                  Modena
                  16/01/2013 20:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Meno male. Dubitavo della mia testa. Ne approfitto per una domanda. Se un D.I. divenuto definitivo per mancata opposizione reca anche l'ordine di pagare gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, questi sono dovuti fino alla dichiarazione di fallimento. Per il periodo successivo sono dovuti in tale misura ? se sono dovuti interessi fino a quando maturano ?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  17/01/2013 20:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  A nostro parere la opponibilità al fallimento di un titolo giudiziario definitivo che contenga la ingiunzione al pagamento degli interessi moratori impone di applicare questa misura degli interessi lì dove la disciplina fallimentare consente il pagamento degli interessi convenzionali, ai quali si sostituiscono quelli indicati nel titolo giudiziario, ma non altera la restante disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 l.f. Pertanto se si tratta di interessi generati da credito chirografario, questi decorrono, al tasso indicato nel decreto ingiuntivo, fino alla data della dichiarazione di fallimento e poi il loro decorso è sospeso giusto il disposto dell'art.55; per i crediti prelatizi, troveranno applicazione gli artt. 2749. 2788 e 2855 c.c. con la precisazione sopra fatta per la parte in cui queste norme non dispongano la corresponsione di interessi legali.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Roberta Aldini

                  Sassuolo (MO)
                  04/02/2013 14:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Mi trovo in una fattispecie anomala:
                  il fallimento è stato condannato da un titolo giudiziario definitivo ove è contienuta l'ingiunzione al pagamento degli "interessi legali dal 30/10/2009 al saldo"

                  La banca insinuata però ha calcolato il tasso legale solo dal 01.01.2010.
                  Mi comporto correttamente se richiedo la riliquidazione di tutti gli interessi debitori richiesti, anche se contrattualmente era previsto un altro tasso ben più alto?

                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  05/02/2013 17:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Va premesso che, sia che si tratti di credito concorsuale o di credito prededucibile (il punto non è chiaro perché lei parla di condanna del fallimento ) comunque:
                  a-il creditore non può chiedere interessi superiori a quelli legali, visto che il titolo giudiziario definitivo del quale si avvale contiene la condanna al pagamento degli interessi legali e non di quelli convenzionali;
                  b-di contro, per lo stesso motivo non possono essere corrisposti interessi inferiori a quelli legali.
                  In questa situazione, il compito del curatore è solo quello di verificare che siano stati correttamente conteggiati gli interessi legali ed è irrilevante- trattandosi di diritti disponibili-che la banca li faccia decorrere da una data diversa da quella indicata in sentenza, ma più favorevole per il fallimento (non si sa bene perché e non è pensabile alla prescrizione perché il termine prescrizionale è di cinque anni, a norma dell'art. 2948 c.c.).
                  Probabilmente lei parla di riliquidazione per addossare alla banca l'onere di calcolare gli interessi in modo da agevolare il suo compito di verifica, il che è abbastanza normale, ma in un caso del genere, in cui si rischia che la banca, nel fare il ricalcolo degli interessi cerchi di ricuperare i due mesi non calcolati, forse è meglio non sollecitare tale intervento e fare una verifica da soli.
                  Zucchetti SG Srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  10/10/2016 14:10

                  URGENTE: interessi ex dlgs 231/2002

                  Buongiorno,
                  sottopongo ai Vs esperti 2 questioni.

                  1) Il fallimento di cui sono curatore è stato chiesto, per il tramite dei suoi legali, da una società a sua volta fallita nel 2013.
                  Quindi, il curatore del fallimento della società ricorrente, senza avvalersi di legali, ha insinuato al passivo del mio fallimento il credito vantato, allegando decreto ingiuntivo esecutivo, precetto, precetto in rinnovazione (non l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi che il curatore ha comunque dichiarato nell'istanza di ammissione essere avvenuto con esito negativo).
                  Il curatore chiede che il credito venga ammesso al passivo in chirografo, per l'importo indicato nell'atto di precetto in rinnovazione, comprensivo quindi oltre che della sorte capitale ed interessi, anche delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo esecutivo a favore degli avvocati che hanno seguito la procedura monitoria.
                  Chiedo se sia corretto che il curatore faccia istanza anche per l'ammissione delle spese legali degli avvocati.
                  Preciso che non contezza se le abbia già sostenute o meno.

                  2) Inoltre, trattandosi di credito derivante da transazioni commerciali, nel decreto ingiuntivo reso esecutivo il giudice, su richiesta del ricorrente, ha liquidato anche gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, successivamente precettati in rinnovazione, con richiesta anche di quelli dovuti fino al saldo.
                  Nella domanda il curatore chiede precisamente l'insinuazione al passivo dell'importo indicato nel precetto in rinnovazione (allegato agli atti), importo comprensivo degli interessi di mora fino alla data del precetto stesso (13/11/2014), senza però aggiungermi nella domanda di insinuazione la richiesta degli ulteriori interessi fino al saldo.
                  Come dovrei comportarmi?
                  Cosa si intende fino al saldo, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della mia società?
                  Nel caso in questione, fino a quale momento vanno riconosciuti gli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002?
                  Successivamente alla dichiarazione di fallimento, cosa si verifica con riferimento agli interessi di mora generati dal suddetto credito chirografario e riconosciuti da titolo definitivo?
                  Grazie.
            • Michele Cattaneo

              BRESCIA
              17/01/2013 21:25

              RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

              Confermo che anche il tribunale di Brescia considera non applicabili gli interessi moratori salvo che non siano stati liquidati giudizialmente a titolo definitivo prima del fallimento (ad esempio per effetto di un decreto ingiuntivo)
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                18/01/2013 19:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

                Grazie, ne prendiamo atto
                Zucchetti SG Srl
    • Mirco D'Alicandro

      Pescara
      27/10/2017 12:15

      RE: interessi ex dlgs 231/2002

      Segnalo, in tema:
      Cassazione civile sez. VI
      08/02/2017
      n. 3300
      Parti: - C. -
      Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017
      Classificazioni: FALLIMENTO - Formazione dello stato passivo - - ammissione al passivo
      Fallimento - Formazione dello stato passivo - Ammissione al passivo - Interessi previsti dal d.lg. n. 231 del 2002 - Fallimento del debitore - Divieto di applicazione - Decorrenza dalla sentenza di fallimento - Salvezza degli interessi già maturati - Sussistenza.
      Il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore.
      Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 22/01/2016
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        27/10/2017 20:00

        RE: RE: interessi ex dlgs 231/2002

        La ringraziamo per la segnalazione della recente sentenza che riprende un concetto già affermato nel 2016. Lei si aggancia ad un dibattito risalente al 2012, ma in più risposte date nel 2016, tra cui ricordiamo quella data alla dott.ssa Perna il 10.10.2016, abbiamo testualmente scritto quanto segue:
        "Questa norma (ossia l'art. 1 del d.lgs n. 231 del 2002) è stata sempre oggetto di discussioni, che sono state in parte placate dal recente intervento della S. Corte. Questa, infatti, con ordinanza n. 8979 del 2016 ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale".
        Ed, infatti, nella sentenza n. 3300 del 2017 si dice testualmente che "il ricorso, fermo restando il pacifico accertamento dell'esistenza del credito e dei presupposti di legge per l'astratta applicabilità del D. Lgs. 231/2002 appare manifestamente fondato, come già affermato da questa stessa sezione, con l'ordinanza n. 8979 del 2016".
        Zucchetti Sg srl